Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5858
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Nella liquidazione coatta amministrativa il periodo sospetto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari proponibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 67 legge fallimentare, allorquando la dichiarazione dello stato di insolvenza preceda l'adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, deve essere computato a ritroso a decorrere dal momento nel quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di insolvenza e non invece dal momento dell'adozione di detto provvedimento, poiché l'art. 203, laddove dice applicabili le disposizioni in ordine alle revocatorie "dalla data del provvedimento che ordini la liquidazione" deve essere interpretato nel senso che da tale momento quelle azioni divengono esperibili, essendo stato nominato il commissario liquidatore, in precedenza non esistente, e non già nel senso che da quel momento si calcola il periodo sospetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5858
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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