Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Nella liquidazione coatta amministrativa il periodo sospetto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari proponibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 67 legge fallimentare, allorquando la dichiarazione dello stato di insolvenza preceda l'adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, deve essere computato a ritroso a decorrere dal momento nel quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di insolvenza e non invece dal momento dell'adozione di detto provvedimento, poiché l'art. 203, laddove dice applicabili le disposizioni in ordine alle revocatorie "dalla data del provvedimento che ordini la liquidazione" deve essere interpretato nel senso che da tale momento quelle azioni divengono esperibili, essendo stato nominato il commissario liquidatore, in precedenza non esistente, e non già nel senso che da quel momento si calcola il periodo sospetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5858 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA VELAFIN Srl, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 39, presso l'avvocato SERGIO SMEDILE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO SCIALUGA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CUNEESE;
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 03484/97 proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CUNEESE, già CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI MARGARITA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso l'avvocato RAFFAELE ALBERICI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA VELAFIN Srl;
- intimata -
e sul 3° ricorso n° 05246/97 proposto da:
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA VELAFIN Srl, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 39, presso l'avvocato SERGIO SMEDILE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO SCIALUGA, giusta procura a margine del contorricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CUNEESE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1332/96 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 26/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/99 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Smedilel che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso (R.G. n. 5246/97);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Commissario liquidatore della s.r.l. Velafin conveniva dinanzi al Tribunale di Mondovì la Cassa rurale e artigiana di Margarita, chiedendo la revoca di due versamenti in conto corrente effettuati dalla Velafin, per complessive £. 87.010.212, nell'anno precedente la propria dichiarazione di insolvenza, avvenuta il 27.9.1989. La convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale revocava soltanto il secondo - in ordine di tempo - dei due versamenti, pari a £. 2.010.212, in quanto soltanto tale versamento ricadeva nel periodo sospetto, che, secondo il Tribunale, doveva essere computato a decorrere dal provvedimento che aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Avverso la sentenza proponeva appello il Commissario, chiedendone la riforma per il mancato accoglimento della domanda relativa al primo versamento;
la Cassa (nel frattempo divenuta NC di Credito cooperativo cuneese) si costituiva chiedendo la conferma della sentenza e, in via subordinata e di appello incidentale, il rigetto di ogni domanda contro di essa proposta.
La Corte d'appello di Torino rigettava l'appello, osservando che il dato legislativo (art. 203 l. fall.) è inequivocabile nell'individuare nella data del provvedimento che ordina la liquidazione la decorrenza per il calcolo, a ritroso, del periodo nel quale ricadono gli atti suscettibili di revocatoria, per cui esattamente il Tribunale non aveva accolto la domanda in ordine al primo pagamento, avvenuto il 23.11.1988, in quanto il decreto di ammissione alla l.c.a. recava la data del 22.12.1989. L'accertamento dello stato di insolvenza, proseguiva la Corte, costituisce indubbiamente condizione necessaria per l'esercizio dell'azione revocatoria, ma ciò non implica che il legislatore non possa, data la particolare natura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, stabilire una diversa decorrenza dei termini utili per tale esercizio;
ne' è prospettabile, trattandosi di scelta di politica legislativa, alcun dubbio di costituzionalità al riguardo.
Ricorre per cassazione la liquidazione coatta della Velafin s.r.l., sulla base di tre motivi. La NC di credito cooperativo cuneese resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo. A sua volta la liquidazione coatta della Velafin resiste al ricorso incidentale con "controricorso incidentale".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si devono anzitutto riunire, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., il ricorso principale ed il ricorso incidentale in quanto proposti avverso la stessa sentenza;
mentre si deve dare atto della erronea attribuzione di un numero di ruolo al "controricorso incidentale" della s.r.l. Velafin in l.c.a., con il quale non è stata proposta alcuna impugnazione.
Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata affronta e risolve in una sola proposizione il problema, della massima importanza ed oggetto di contrasti giurisprudenziali e dottrinali, del computo del periodo sospetto per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nel caso di liquidazione coatta amministrativa. Il motivo è palesemente infondato poiché la Corte di merito, come risulta da quanto riferito in narrativa, ha adempiuto il suo obbligo di motivazione, indicando chiaramente le ragioni della sua decisione.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 200. 201, 203 e 67 l. fall., assumendo che il periodo sospetto per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nella liquidazione coatta amministrativa debba essere computato non dal provvedimento amministrativo di apertura della procedura, ma dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, in quanto, ai fini degli effetti sostanziali, quali l'inefficacia degli atti successivi e precedenti, il momento rilevante è quello giurisdizionale: è la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza l'atto che determina l'inefficacia degli atti e costituisce condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria. Tale tesi, afferma il ricorrente, si inserisce nel consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in materia di consecuzione di procedimenti concorsuali, gli effetti debbono farsi decorrere a ritroso dal primo provvedimento.
Il motivo è fondato. La questione della individuazione della decorrenza del c.d. periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie proposte nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa è questione che viene proposta per la prima volta in sede di legittimità. La Corte di merito, che, come si è detto, ha individuato il dies a quo in coincidenza con il provvedimento amministrativo che dispone la liquidazione coatta amministrativa, ha ritenuto risolutiva la lettera dell'art. 203 l. fall. nella parte in cui dispone che le disposizioni in tema di azione revocatoria "sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione". Altro argomento solitamente richiamato dall'orientamento nel quale si inserisce il provvedimento impugnato è rappresentato dal rilievo che lo sfalsamento tra la data della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e quella del provvedimento che dispone la liquidazione non potrebbe comportare conseguenze negative per i creditori considerato che l'art. 195, 1° comma, ultima parte, prevede che con la stessa sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con successivo decreto il tribunale possa adottare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori. Il primo argomento non sembra decisivo, mentre il secondo è erroneo. Per quanto concerne la lettera della legge, si deve osservare che tale lettera è compatibile con una diversa lettura che collega al provvedimento che dispone la liquidazione coatta soltanto l'effetto di rendere applicabili le disposizioni sulla revocatoria fallimentare, ferme restando le condizioni dell'azione così come individuate, in quanto compatibili, dalle disposizioni che la disciplinano. Pertanto, l'individuazione del c.d. periodo sospetto deve avere pur sempre riguardo alla disciplina dettata dall'art. 67 l. fall. senza dimenticare che la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di consecuzione di procedure è ferma nel considerare che la dichiarazione di fallimento, assunta come riferimento per il computo a ritroso, deve essere intesa in senso ampio come accertamento giudiziale dello stato di insolvenza (cfr. ex pluribus Cass. 22 giugno 1994, n. 5966). Se tale è il significato dell'art. 67, richiamato dal successivo art. 203 l. fall., non vi è alcuna necessità di sostituire al riferimento alla dichiarazione di fallimento il riferimento al provvedimento che dispone la liquidazione. In altri termini, una volta che, ai sensi dell'art.203 l. fall., possono applicarsi "con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione" le disposizioni in tema di revocatoria fallimentare, il commissario liquidatore, organo che non esisteva prima del detto provvedimento, potrà esperire l'azione revocatoria individuando il periodo sospetto in base alla disciplina propria di tale azione.
Del tutto erroneo, come si è detto, è, invece, l'argomento, richiamato dalla controricorrente, che fa leva sui provvedimenti conservativi previsti dall'art. 195/1 l. fall.. Infatti, quando, come nel modello procedimentale previsto da detta norma, la dichiarazione dello stato di insolvenza precede il provvedimento che dispone la liquidazione, non si verifica, prima di detto provvedimento, lo spossessamento del debitore, con la conseguenza che questi potrebbe continuare ad operare con danno per i creditori. La disposizione, pertanto, si colloca in un'ottica di tutela sostitutiva di quella che nel fallimento è attuata con la previsione dell'inefficacia degli atti compiuti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento (art. 44 l. fall.). Del tutto irrilevante è, invece, la previsione di provvedimenti conservativi sul patrimonio del debitore rispetto all'esigenza di tutela dei creditori in relazione ad eventuali atti depauperatori già posti in essere dallo stesso debitore;
siffatta esigenza di tutela, del resto, è fondata non su presunzioni relative al periodo successivo all'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, periodo rispetto al quale le presunzioni, in presenza di un accertamento giudiziario, sarebbero prive di senso, ma sulla presunzione che l'insolvenza non compare improvvisamente nel momento in cui viene accertata, ma precede normalmente tale momento.
In questa prospettiva appare del tutto illogico ritenere che, una volta accertato lo stato di insolvenza, il periodo sospetto possa decorrere da un momento successivo ancorato soltanto ai tempi del procedimento amministrativo ed ontologicamente non suscettibile di ricadute sulla determinazione del periodo sospetto, proprio per il suo carattere conseguenziale e necessitato. Ipotizzando, infatti, una durata del procedimento amministrativo superiore al biennio, sarebbe esclusa in radice, secondo la tesi accolta dalla sentenza impugnata, l'esperibilità di azioni revocatorie, senza alcuna possibilità logica di ancorare al provvedimento amministrativo il periodo sospetto, nel quale l'insolvenza già esiste pur non essendo stata giudizialmente accertata Sotto altro profilo è evidente che mai, da un punto di vista logico, potrebbe qualificarsi come soltanto sospetto il periodo successivo all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza;
mentre il ritardo nella emanazione del provvedimento di liquidazione ridurrebbe senza scrutabili ragioni la consistenza del reale periodo sospetto. Infine, la determinazione del periodo sospetto, così gravida di conseguenze per i creditori, non può essere ancorata ad un momento diverso da quello dell'accertamento giudiziario e temporalmente legato solo alla casualità.
Ulteriore argomento a favore della decorrenza del periodo sospetto dalla sentenza che accerta lo stato di insolvenza si può trarre dall'art. 3, comma terzo, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95. Infatti, tale disposizione prevede per le c.d. revocatorie aggravate, e cioè per le revocatorie nei confronti di imprese appartenenti allo stesso gruppo, che il periodo sospetto decorra dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. In proposito, occorre premettere che nella procedura di amministrazione straordinaria tale dichiarazione precede sempre il provvedimento amministrativo e che per le revocatorie non aggravate, cioè verso soggetti estranei al gruppo, si applica l'art. 203 l. fall., per effetto del richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 1 del citato d.l. n. 26/1979. Orbene, la specialità delle revocatorie aggravate consiste nella individuazione di un più lungo periodo sospetto ed è logicamente collegabile alla oggettiva pericolosità per i creditori delle operazioni infragruppo;
in nessun modo, invece, a questa oggettiva pericolosità potrebbe razionalmente collegarsi la scelta di una supposta speciale decorrenza del periodo sospetto.
Ulteriore conferma della soluzione prescelta può trarsi dall'art.202 l. fall., secondo cui, quando il provvedimento di liquidazione precede l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, detto accertamento deve essere effettuato con riferimento alla data del provvedimento stesso. Conseguentemente, anche in tal caso la determinazione del periodo sospetto si aggancia al provvedimento amministrativo non perché l'art. 203 l. fall. prevede che da tale momento abbiano effetto le disposizioni sulla revocatoria fallimentare, ma perché lo stato di insolvenza viene giudizialmente accertato con riferimentoal momento in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo.
Con il terzo motivo la ricorrente chiede che la Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., cassi la sentenza impugnata e decida la causa nel merito, non reputando necessari ulteriori accertamenti di fatto. In ogni caso ripropone le argomentazioni non prese in esame dalla Corte d'appello (che ha dichiarato assorbite le rimanenti questioni) in ordine alla sussistenza nella fattispecie dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria (natura solutoria delle rimesse, conoscenza dello stato di insolvenza), nonché alla inammissibilità delle prove dedotte dalla NC. Il motivo, come è evidente, non formula una censura della sentenza impugnata, ma propone soltanto una richiesta di pronunzia nel merito che, tuttavia, non può essere accolta poiché dalla riconosciuta violazione di legge consegue un necessario aggiustamento del giudizio su tutti i problemi che la Corte di merito ha ritenuto assorbiti in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione revocatoria proposta ed in ordine alle relative richieste istruttorie.
Con il ricorso incidentale condizionato la NC di credito cuneese deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni proposte dalla NC (dichiarando assorbite tutte le rimanenti questioni), in particolare sulla richiesta di ammissione di prova in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza.
Il ricorso incidentale, come eccepito dalla liquidazione coatta della Velafin s.r.l., è inammissibile per carenza di interesse a sollevare, quale parte totalmente vittoriosa, questioni, non di carattere pregiudiziale o preliminare, che il giudice d'appello non ha deciso in senso sfavorevole alla parte vittoriosa, avendole ritenute assorbite (cfr. ex pluribus Cass. 7 novembre 1998 n. 11253 e Cass. 30 maggio 1997, n. 4825). Nella specie, infatti, manca il presupposto della soccombenza che è l'unico che potrebbe giustificare in questa fase l'esame delle questioni sollevate (Cass.n. 1308/89, 4310/86, 151/86 ed altre conformi). È evidente,
peraltro, che le stesse questioni potranno essere riproposte davanti al giudice di rinvio in caso di riassunzione del giudizio. Per quanto sopra, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino perché proceda a nuovo esame della causa, facendo applicazione del seguente principio di diritto: "nelle azioni revocatorie promosse ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 67 l. fall. il cosiddetto periodo sospetto deve essere computato a ritroso a decorrere dal momento al quale si riferisce l'accertamento dello stato di insolvenza e, pertanto, quando la sentenza che accerta lo stato di insolvenza precede il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, a decorrere dall'accertamento giudiziale".
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
per l'effetto cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GIUGNO 1999.