Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38540 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
38540-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
LU Di TE
- Presidente -
Sent. n. sez. 1236/25
LO CO
SS EL
- relatore -
U.P. 30/10/2025
MA TI
R.G.N. 23536/2025
IO D'AN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
LI IO CO, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza in data 11/03/2025 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SS EL;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 marzo 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato quella del Tribunale di Milano in data 13 settembre 2023, con cui IO AR LI è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. a) d.P.R. 309 cit. e, previa esclusione della contestata recidiva, condannato con le attenuanti generiche equivalenti alla pena di anni uno di reclusione ed euro duemila di multa.
2. Ha proposto ricorso LI tramite il suo difensore. Con l'unico motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 80, comma 1, lett. a) d.P.R. 309 del 1990. La condotta non era consistita nella consegna di stupefacente al figlio minore di anni sei, ma nell'occultamento di un piccolo quantitativo e di un bilancino di precisione nell'astuccio del bimbo, poi recatosi a scuola. Ciò era dipeso dal fatto che l'uomo era preoccupato, ma in assenza di una volontà di cessione tanto che nel corso della mattinata si era recato a scuola per recuperare la droga. Non vi era dunque l'elemento soggettivo in ordine ad una dazione al bimbo.
3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per il rigetto
del ricorso.
4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
1. Il ricorso è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Nel caso in esame è stata ravvisata l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, essendosi ritenuto che l'occultamento di un piccolo quantitativo di droga nell'astuccio del figlio di anni sei - il quale aveva portato con sé l'astuccio a scuola e aveva poi ivi rinvenuto la sostanza, di cui non aveva contezza, mostrandola ai compagni di scuola e alla maestra e dichiarando che il babbo era preoccupato, equivalesse alla consegna dello stupefacente a persona di età minore.
3. Si tratta di assunto errato.
La norma invero equipara la consegna della droga alla sua destinazione a persona di età minore, sottendendo l'intendimento finalistico alla base della condotta. Ciò che caratterizza la consegna è dunque il coinvolgimento dell'accipiens nella ricezione del bene (come ritenuto anche da Sez. 4, n. 11734 del 17/03/2021, [...], Rv. 280706 01), nel quadro di un'azione consapevole e condivisa, mentre nel caso in esame il ricorrente ha occultato la droga nell'astuccio di figlio minore senza alcuna condivisa partecipazione da parte di quest'ultimo ed anzi nel
2
presupposto della conservazione da parte del ricorrente della detenzione e del persistente controllo sullo stupefacente. Deve dunque escludersi che possa parlarsi di consegna e, a fortiori, di destinazione, agli effetti della disposizione richiamata.
4. Su tali basi si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che alla luce dei rilievi formulati dovrà procedere alla rideterminazione della pena.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante contestata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 30/10/2025
Il Consigliere estensore SS Richiarelli
Presidente LU Di TE
Той ком
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 NOV 2025 ILFUNZIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Mppina Cirimele
3