Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 4849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4849 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
PUB LIC ITALI0 4849/02 NOME EL OOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto impugnazione bodo SEZIONE PRIMA CIVILE arbitrale in tema di sppalio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - PresidenteDott. Giovanni OLLA R.G.N. 12857/99 Cron. мом Dott. Giovanni Consigliere LOSAVIO Dott. Alessandro CRISCUOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Ud. 11/12/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. -SOLE 24 ORE per diritti € SE N TENZA 15. APR. 2002 il sul ricorso proposto da: IL CA SA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 2, presso l'avvocato MILANA CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
€0.77 11500 CANCELLERIA ricorrente
contro
PRATI INTERNATIONAL Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 6041016 in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso l'avvocato CARLO MARIA BARONE, che la rappresenta e difende, giusta 2001 delega a margine del controricorso;
2536 controricorrente 6041249 -1- の
contro
FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SA AN Srl, FALLIMENTO SA AN, D'APRILE GIANVITO;
- intimati avverso la sentenza n. 1487/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/12/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Milana, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito / per il resistente, l'Avvocato Barone, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Salv. Svolgimento del processo Con contratto di appalto in data 27 dicembre 1980 RA IO s.r.l. affidò al geom. NG AT ed alla costituenda s.r.l. COSAPE, poi sostituita dalla s.r.l. AT Costruzioni, la ristrutturazione e il restauro di un edificio adibito ad albergo, in Pesaro al viale Trieste, al prezzo di lire 850.000.000. Nel corso dell'esecuzione dei lavori le parti stipularono tre atti integrativi del contratto originario, con varianti e modifiche ai lavori previsti. Essendo insorte contestazioni in ordine all'esecuzione dei lavori ed al prezzo dell'appalto, in data 25 novembre 1982 le parti stipularono una transazione, pattuendo (tra l'altro) che eventuali divergenze sarebbero state sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale. Pertanto, in presenza di una nuova controversia tra le parti, NG AT e la AT Costruzioni s.r.l. proposero domanda di arbitrato, sottoponendo al collegio arbitrale una serie di quesiti, cui replicò la s.r.l. RA IO proponendo a sua volta al detto collegio propri controquesiti. Con lodo sottoscritto in data 11 gennaio 1985 il collegio arbitrale, respinta un'eccezione d'incompetenza sollevata dal AT e dalla AT Costruzioni s.r.l., rigettò la domanda formulata da questi ultimi e diretta ad ottenere la pronunzia di nullità, annullamento o 4 risoluzione (per colpa di s.r.l. RA IO) del contratto di transazione stipulato tra le parti il 25 novembre 1982; rigettò, o comunque dichiarò assorbite, tutte le altre domande ed eccezioni proposte dai AT;
accogliendo per quanto di ragione le domande avanzate dalla società RA IO, pronunziò la risoluzione della citata transazione per grave inadempimento e colpa degli stessi AT, condannandoli in solido a) al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento, liquidati (in relazione alle penali stabilite nello stesso contratto) nella somma di lire 514.400.000; b) al pagamento della somma di lire 104.400.000, quale importo ricevuto in anticipo e non dovuto per lavori non eseguiti;
c) al pagamento della somma di lire 144.200.000, quale maggior danno per svalutazione monetaria sui due predetti importi cumulati;
d) al pagamento degli interessi legali sulle somme di cui ai precedenti capi a - b. a far tempo dalla data di costituzione in mora dei debitori;
e) al pagamento degli interessi legali sulla somma di cui al capo c, dalla data della domanda;
f) al risarcimento dei danni, definiti extracontrattuali, conseguenti allo spoglio commesso dal AT e dalla AT Costruzioni s.r.l. nel maggio 1983, in pregiudizio di RA IO s.r.l., danni liquidati nella somma complessiva di lire 953.000.000, in essa compreso anche il danno per svalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data dello spoglio. Le spese del procedimento arbitrale furono poste a carico del AT e della AT Costruzioni s.r.l., in solido. A seguito d'impugnazione proposta da questi ultimi la Corte di appello di Roma, non definitivamente pronunziando con sentenza depositata il 23 marzo 1992, in accoglimento del primo motivo dichiarò la nullità del lodo arbitrale (dichiarando assorbiti i restanti motivi della detta impugnazione), dispose con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio e riservò alla statuizione definitiva ogni provvedimento in ordine alle spese giudiziali. La Corte territoriale considerò: che le eccezioni di estinzione del processo, nonché di nullità ed inammissibilità della riassunzione del processo stesso in quanto effettuata da NG AT nel frattempo dichiarato fallito (come pure fallita era la AT Costruzioni s.r.l.), non erano fondate (per le ragioni esposte in sentenza e che non sono qui in discussione); che del pari andava respinta l'eccezione d'improcedibilità del giudizio d'impugnazione, sollevata da RA IO s.r.l. per il dichiarato fallimento della Costruzioni AT s.r.l. e del AT in proprio, perché, avuto riguardo alle caratteristiche del giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale, la forza attrattiva della procedura fallimentare non era operante, onde l'eventuale fallimento di una delle parti in causa, se dichiarato, avrebbe comportato soltanto l'nterruzione del processo, destinato comunque a proseguire davanti al giudice dell'impugnazione: che, nel merito, l'impugnazione stessa andava accolta, perché, in relazione al quesito n. 3, sottoposto da RA IO s.r.l. al collegio arbitrale con memoria in data 19 aprile 1984 (concernente l'illegittima detenzione dell'immobile da parte degli appaltatori dopo il 30 marzo 1983 in violazione della clausola XVII dell'accordo transattivo, ed i danni conseguenti), il collegio stesso aveva posto a base della pronunzia adottata l'art. 2043 c.c., sul presupposto che i danni lamentati da RA IO trovassero fondamento non nella mancata consegna dell'immobile bensì nello spoglio di cui la società ora menzionata sarebbe rimasta vittima ed in relazione al quale essa aveva adito il Pretore di Pesaro per essere reintegrata nel possesso dell'albergo; che, così operando, gli arbitri avevano pronunziato in violazione di legge, giudicando su una questione non rientrante nella clausola compromissoria e ponendo a base del dictum un accertamento di fatto (esistenza dello spoglio) ancora sub iudice, in quanto la sentenza del Pretore di Pesaro, poi confermata in appello e in cassazione, all'epoca non era ancora definitiva;
che, invece, gli arbitri (ricorrendone le condizioni) avrebbero dovuto porre a base della decisione la clausola XVII dell'accordo transattivo, alla quale del resto RA IO aveva fatto riferimento. La senienza (non definitiva) della Corte romana fu impugnaia con ricorso per cassazione, in via principale da RA IO s.r.i. e in via incidentale da NG Saivati, titolare della omonima ditta. Questa Corte, con sentenza n. 5921 del 1995, rigettò il primo e il secondo motivo dei ricorso principale (relativi, rispettivamente, aiia denunziata violazione degli artt. 300 c.p.c., 43-44 della L. n. 267 del 1942, ed alla violazione degli artt. 156, 157, 178 c.p.c.), e dichiarò assorbiti il terzo e il quarto motivo dello stesso ricorso, nonché il ricorso incidentale (concernenti sempre i profili di rito trattati dalla Corte distrettuale). Accoise, invece, il quinto motivo dei ricorso principale, diretto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva pronunziato la nullità del lodo sul presupposto che gli arbitri avessero pronunziato in violazione di legge, giudicando su questione estranea alla clausola compromissoria. Questa Corte ritenne che la sentenza impugnata fosse in parte qua carente, avendo trascurato di considerare che "ii precetto di una pronunzia giurisdizionale va desunto non solo dal suo dispositivo ma anche dalie enunciazioni ed affermazioni espresse in motivazione, dovendo attribuirsi ad esse una finalità integrativa del contenuto formale del dispositivo che non le abbia menzionate”. La società RA IO provvide a riassumere il processo. 8 NG AT si costituì, mentre rimasero contumaci il fallimento dell'impresa Costruzioni AT s.r.l. e il fallimento dello stesso NG AT. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1487/98 depositata il 5 maggio 1998, pronunziando in sede di rinvio rigettò l'impugnazione del lodo arbitrale proposta da NG AT e dall'impresa Costruzioni AT s.r.l., relativamente al primo motivo d'impugnazione, e dichiarò compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. La Corte distrettuale osservò: che il AT aveva eccepito la "inapplicabilità" del principio stabilito da questa Corte, assumendo al riguardo che gli arbitri non si erano limitati a liquidare (qualificandoli erroneamente come extracontrattuali) i danni previsti dalle clausole XVII e XVI dell'atto di transazione (penali, pagamento di lire 250 milioni per il ritardo nella consegna, pagamento di una somma pari a quella portata dagli stati di avanzamento non onorati), ma avevano liquidato veri e propri danni extracontrattuali, riconoscendo peraltro voci che neppure potevano essere prese in esame, stante l'espressa rinunzia della committente al risarcimento di danni ulteriori, onde il lodo doveva ritenersi nullo perché emesso in violazione delle clausole XX, XVII e XVI;
che l'eccezione andava respinta perché, nei casi di cassazione per error in iudicando in ius (ex art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.), il 9 giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto indicato e, nell'applicarlo, deve attenersi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione, potendo sottrarsi al relativo vincolo soltanto nei casi di ius superveniens e di sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma sulla quale il principio si fonda;
che, nel caso in esame, questa Corte aveva stabilito il principio di diritto sulla base di una duplice considerazione: a) che con unico comportamento l'appaltatore aveva per un verso violato il possesso e per altro verso aveva realizzato l'illecito contrattuale considerato nella clausola XVII;
b) che gli arbitri, nel pronunziarsi sulla domanda di risarcimento dei danni richiesti da RA IO s.r.l. con il quesito n. 3, contenente un espresso riferimento anche alla violazione della clausola XVII, avevano considerato lo spoglio come una modalità della violazione dell'obbligo contrattualmente assunto di consegnare l'opera entro un determinato termine e di consentire comunque l'immissione in possesso da parte della committente: che, pertanto, in sede di rinvio non soltanto doveva farsi applicazione del principio stabilito da questa Corte, ma non potevano essere riesaminati e diversamente valutati i presupposti per l'applicabilità dello stesso principio di diritto e, in particolare, il carattere unitario del fatto illecito. costituito non già dal mero ritardo nella consegna delle opere ma dall'aver violato l'obbligo di 10 consentire la reimmissione della committente nella detenzione del cantiere, e ciò mediante l'illegittima detenzione dell'edificio realizzata con lo spoglio: che, d'altra parte, i presupposti di fatto considerati da questa Corte avevano formato oggetto di valutazione da parte degli arbitri, i quali avevano espressamente richiamato la clausola XVII, riportandone il testo e, proprio con riferimento al suo contenuto, avevano ritenuto che gli appaltatori si fossero resi inadempienti agli obblighi dalla stessa clausola previsti, mantenendo l'illegittima detenzione del cantiere fino al 9 maggio 1984; che, quanto alla diversità delle voci di danno riconosciute dagli arbitri rispetto alle penali previste in contratto, si trattava di eccezione diretta a contrastare i presupposti di fatto ritenuti dalla S.C. come accertati, cioè la natura contrattuale dei danni liquidati dagli arbitri, sicché non poteva essere presa in esame;
che ad analoga conclusione doveva pervenirsi anche in ordine alla espressa rinunzia ad “eventuali ulteriori danni", contenuta nella clausola XVI, richiamata dalla clausola XVII, trattandosi di questione diretta ad introdurre un thema decidendum (entità dei danni) diverso da quello in relazione al quale questa Corte aveva enunciato il principio di diritto: che, in applicazione di tale principio, l'impugnazione del lodo, proposta per avere gli arbitri pronunciato su controversia estranea 11 alla clausola compromissoria, andava respinta, perché: a) con il quesito n. 3 RA IO s.r.l. aveva chiesto al collegio arbitrale di dichiarare che gli appaltatori avevano illegittimamente continuato nella detenzione dell'immobile dopo il 30 marzo 1983, procedendo in tal modo alla violazione della clausola XVII e ad un ulteriore fatto illecito produttivo di danni per la società committente: b) il collegio arbitrale aveva accolto la domanda risarcitoria di cui al quesito n. 3, qualificando come extracontrattuale un danno che in realtà trovava il suo antecedente logico e causale nell'illecito comportamento posto in essere dagli appaltatori, in violazione di precisi obblighi contrattuali, come ritenuto dagli stessi arbitri in motivazione;
che, sulla base di tali presupposti, si doveva concludere nel senso che il precetto contenuto nel dispositivo sub 5 del lodo, avente per oggetto la condanna degli appaltatori al risarcimento dei danni extracontrattuali, andasse interpretato alla luce di quanto esposto in motivazione, onde i danni liquidati dovevano intendersi determinati dall'illecita detenzione del cantiere da parte degli appaltatori, realizzata (anche) mediante spoglio, in violazione degli obblighi di cui alla clausola XVII dell'accordo transattivo. Contro la suddetta sentenza NG AT ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due articolati motivi. La società RA IO ha resistito con controricorso. 12 Gli intimati (fallimento impresa Costruzioni AL NG s.r.l. e arch. NV D'AP) non hanno svolto attività difensiva. Questa Corte, rilevato che il ricorso non risultava notificato al fallimento NG AT, ha disposto l'integrazione del contraddittorio con ordinanza in data 30 marzo 2001, a seguito della quale è risultato che il detto fallimento fu chiuso il 21 aprile 1997. Pertanto la causa è stata nuovamente chiamata all'udienza di discussione. Motivi della decisione 1. Il difensore di RA IO s.r.l., in sede di discussione, ha eccepito la nullità della procura a margine del ricorso, con conseguente dedotta inammissibilità di questo, perché non riferibile al giudizio di cassazione e contenente termini ed espressioni con questo incompatibili. L'eccezione (concernente, peraltro, un profilo rilevabile anche d'ufficio) non ha fondamento. Il ricorrente NG AT ha conferito la procura speciale al difensore con atto a margine del ricorso per cassazione. E' vero che la detta procura non fa riferimento al processo di cassazione e contiene termini ed espressioni che non sono con questo coerenti. E' pur vero, però, che la sua apposizione a margine del ricorso, col quale costituisce corpo unico, supera gli aspetti formali delle espressioni usate, rivela inequivocamente la 13 volontà della parte di proporre il ricorso e realizza dunque il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. (v., ex multis, Cass., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108; Cass., 5 aprile 2000, n. 4171: Cass., 4 febbraio 2000, n. 1241). -2. – Il ricorso per cassazione è stato notificato anche all'architetto NV D'AP. Quest'ultimo, però, non risulta essere stato parte nei gradi precedenti (v., da ultimo, la sentenza di questa Corte n. 5921/95 e la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma in sede di rinvio). Ne deriva che il ricorso per cassazione nei confronti del D'AP va dichiarato inammissibile.
3. Con ordinanza in data 30 marzo 2001 questa Corte, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento di NG AT, apparendo al riguardo la causa inscindibile sia perché è in discussione la validità di un lodo arbitrale, e quindi delle obbligazioni dallo stesso nascenti con effetti estensibili anche al medesimo fallimento, sia perché questo era stato parte nel grado di appello (e nel precedente giudizio di cassazione che ha dato luogo al rinvio). Il ricorrente però ha documentato che - su istanza del curatore - il fallimento di NG AT fu dichiarato chiuso dal Tribunale di Roma, sezione fallimentare, con decreto in data 21 aprile 1997. La produzione documentale (istanza di chiusura e relativo decreto) è ammissibile in forza dell'art. 372 c.p.c., perché i 14 documenti in questione riguardano l'ammissibilità del ricorso, in relazione all'art. 331, comma 2°, c.p.c. Con la chiusura sono cessati gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e gli organi preposti sono decaduti (art. 120, primo comma, R.D.16 marzo 1942, n. 267), onde il fallimento come centro autonomo d'imputazione giuridica è venuto meno e quindi più non sussistono (fin dal 21 aprile 1997) le ragioni idonee a giustificare l'integrazione del contraddittorio. Ne deriva che l'ordinanza in data 30 marzo 2001 deve essere revocata. 4.- Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia “1) - Errore o falsa interpretazione di norme di diritto – art. 360 n. 3 c.p.c. In riferimento artt. 112-116 c.p.c. 806-808 c.p.c.-art. - 2043 c.c. 2) motivazione contraddittoria omessa e/o insufficiente art. 360 n° 5 c.p.c.”. Correttamente il AT avrebbe eccepito la “non vincolatività e/o inapplicabilità del principio di diritto stabilito da questa Corte, avendo precisato che gli arbitri non si sarebbero limitati a liquidare, qualificandoli erroneamente come extracontrattuali, i danni previsti dalle clausole XVII e XVI dell'atto di transazione (penali, pagamento di 250 milioni per il ritardo nella consegna, pagamento di una soma pari a quella portata dagli stati di avanzamento non onorati), ma avrebbero liquidato veri e propri danni extracontrattuali (perdita del contributo della regione 15 Marche, valore dei materiali già pagati dalla committente e sottratti dall'interno del cantiere, perdita delle stagioni turistiche 1983-1984) riconoscendo peraltro a favore della società RA IO voci che non andavano calcolate, stante la rinunzia della committente al risarcimento di danni ulteriori. -prosegue il ricorrente il lodo doveva essere ritenuto Pertanto nullo perché emesso in violazione delle clausole XX, XVII e XVI. La condanna emessa dagli arbitri si sarebbe riferita a danni estranei al contratto di transazione, né avrebbe senso affermare che lo spoglio fosse una modalità di esecuzione del contratto, sicché la sentenza in questa sede impugnata avrebbe errato nell'affermare che gli arbitri implicitamente avevano fatto riferimento alla clausola XVII e che un unico comportamento avrebbe dato luogo ad un inadempimento contrattuale ed al contestuale spoglio. Soltanto i danni previsti dalle clausole XVII e XVI (da leggere in correlazione tra loro) avrebbero avuto natura contrattuale e gli arbitri avrebbero potuto prendere in considerazione soltanto quelli. Questa Corte, da un lato, avrebbe affermato che gli arbitri avrebbero giudicato fuori dalla loro competenza, poi, con ragionamento non chiaro, avrebbe enunciato un principio non applicabile alla fattispecie perché la Corte di appello, esaminato il lodo, avrebbe spiegato che gli arbitri avrebbero deciso su aspetti extracontrattuali. 16 In realtà dalla sentenza di questa Corte si sarebbe dovuto desumere che il giudice del rinvio, sulla base del contratto di transazione, avrebbe dovuto individuare in qual punto le statuizioni (arbitrali) si fondavano sulle clausole contrattuali e dove invece si pronunziavano in extrapetizione rispetto al dettato contrattuale. Non sarebbe stata rilevata la strettissima connessione esistente tra le clausole XVII e XVI, benché il giudice del rinvio, per giurisprudenza costante, debba esaminare senza preclusioni ogni questione che si ponga come diversa e logicamente successiva rispetto all'ambito della decisione adottata da questa Corte, la cui soluzione non possa entrare in conflitto con il principio di diritto enunciato. La Corte distrettuale avrebbe abdicato al compito di valutare i fatti, sull'erroneo presupposto che questa Corte avesse accertato la natura contrattuale dei danni liquidati dagli arbitri, mentre sarebbe noto che tale accertamento è precluso al giudice di legittimità. potendo invece essere oggetto di esame da parte del giudice del rinvio. Le suddette censure non hanno fondamento. Si deve premettere che la Corte di appello di Roma, con la sentenza (non definitiva) n. 865/92, accogliendo il primo motivo dell'impugnazione proposta dal AT avverso il lodo arbitrale. nel dare atto che la società RA IO proponendo il 17 proprio quesito (n.3) - aveva richiamato la clausola n. XVII deducendone la violazione, osservò che gli arbitri avevano omesso ogni riferimento alla detta clausola, ponendo a base del lodo l'art. 2043 c.c. sul presupposto che i danni lamentati trovassero fondamento non nella mancata consegna dell'immobile dopo il 30 aprile 1983 ma nello spoglio, di cui la società era rimasta vittima e in relazione al quale aveva adito il Pretore di Pesaro al fine di essere rimessa nel possesso dell'albergo. La Corte romana, quindi, ritenne che gli arbitri avessero pronunziato in violazione di legge, dando al quesito una risposta diversa da quella richiesta, mentre, ricorrendone le condizioni, avrebbero dovuto porre a fondamento della propria decisione la clausola XVII restando nell'ambito di un giudizio attinente ad illecito contrattuale. Questi erano, dunque, i fatti come accertati dal giudice dell'impugnazione del lodo. La pronunzia suddetta fu in parte qua censurata da RA IO s.r.l. con il quinto motivo del ricorso (principale) per cassazione (il ricorso incidentale proposto dal AT su un profilo di rito, ora non più in questione, rimase assorbito). Con quel motivo la società sostenne che la sentenza della Corte romana aveva omesso di considerare che gli arbitri, nella motivazione del lodo, avevano fatto esplicito riferimento alla clausola XVII dell'accordo transattivo, di cui al quesito n. 3 posto 18 dalla medesima società. Se nel dispositivo del lodo era stata fatta menzione di "danni extracontrattuali”, ciò sarebbe stato dovuto ad una svista o errore materiale dell'estensore, essendo chiaro ed inequivoco nella motivazione il riferimento alla citata clausola XVII. Ed allora, secondo la società all'epoca ricorrente, poiché con unico comportamento l'appaltatore avrebbe realizzato un inadempimento contrattuale e il contestuale spoglio, la committente avrebbe ritenuto di dover chiedere tutela al pretore per lo spoglio e agli arbitri per la violazione di una modalità prevista dalla clausola XVII. In ogni caso la Corte di merito avrebbe dovuto integrare il dispositivo del lodo con la motivazione, secondo i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Accogliendo tali censure questa Corte, con la sentenza n. 5921/95, affermò che, con l'attribuzione agli arbitri di aver pronunziato fuori dei limiti del compromesso, non si era fatto buon governo delle norme sostanziali e processuali che pure gli arbitri medesimi avrebbero dovuto applicare;
che la circostanza secondo cui, con unico comportamento, l'appaltatore avesse da un lato violato il possesso e, dall'altro, realizzato l'illecito contrattuale previsto dalla clausola n. XVII, non implicava che gli arbitri avessero trascurato gli aspetti inerenti a quest'ultima; che “il precetto di una pronunzia giurisdizionale va desunto non solo 19 dal suo dispositivo ma anche dalle enunciazioni ed affermazioni espresse in motivazione, dovendo attribuirsi ad esse una finalità integrativa del dispositivo che non le abbia menzionate” (sentenza n. 5921/95, pag. 15). In sostanza, specialmente se si legge la detta pronunzia ponendo in correlazione il contenuto delle censure mosse nel quinto motivo del ricorso con le argomentazioni che le accolsero, è agevole intendere il decisum di tale pronunzia la quale, sul presupposto che l'appaltatore (AT), con unico comportamento, avesse sia violato il possesso vantato dalla società committente sia realizzato un illecito contrattuale in relazione alla clausola XVII dell'atto transattivo, ha addebitato alla Corte di appello di essere incorsa in errore per non aver considerato che il lodo andava interpretato non soltanto in base al dispositivo ma anche in base alla motivazione. Ciò posto, è vero che la sentenza emessa in sede di rinvio, e in questa sede impugnata, ha inesattamente affermato, in presenza del principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, che non poteva riesaminare i presupposti di fatto per l'applicabilità del principio di diritto e, in particolare, il carattere unitario dell'illecito, costituito (per il AT) non già dal mero ritardo nella consegna delle opere ma dall'aver violato l'obbligo di consentire la reimmissione della committente nella detenzione del cantiere con l'illegittima detenzione dell'edificio realizzata mediante lo spoglio. 20 Infatti, nella sentenza di cassazione (che non poteva esaminare il lodo né compiere indagini di fatto) verificare se gli arbitri avessero esaminato il carattere unitario dell'illecito costituiva il presupposto da accertare, sulla base del principio di diritto affermato da questa Corte e trascurato dalla Corte romana nella sentenza n. 865 del 1992. Ma la riscontrata inesattezza è irrilevante, e non incide sulla conformità a diritto della decisione, perché poi in realtà il giudice del rinvio ha compiuto l'indagine necessaria, così motivando (sentenza n. 1487/98, pag. 9-10): "D'altra parte i presupposti di fatto considerati dalla S.C. come accertati, anche in via implicita, hanno formato oggetto di valutazione da parte degli arbitri, i quali hanno espressamente richiamato la clausola XVII, riportandone integramente il testo (segue il testo della clausola); e, proprio con riferimento al suo contenuto, hanno ritenuto che gli appaltatori si fossero resi inadempienti agli obblighi dalla stessa previsti di reimmettere la committente nella detenzione del cantiere, nel quale si erano invece reinseriti con forza, mantenendone la illegittima detenzione fino al 9 maggio 1984 (v. lodo, pag. 94 e 95)". E più avanti la Corte di rinvio ribadito che RA - Internazional s.r.l., nel formulare il quesito n. 3, aveva fatto espresso richiamo alla clausola n. XVII e che gli arbitri avevano qualificato come extracontrattuale un danno che in realtà trovava causa nell'illecito comportamento posto in essere dagli appaltatori 21 in violazione di precisi obblighi contrattuali, “come ritenuto dagli stessi arbitri in motivazione” (sentenza n. 1487/98, pag. 11) – ha interpretato il lodo secondo il principio di diritto affermato da questa Corte, e perciò ritenendo che "i danni liquidati devono intendersi come danni determinati dall'illecita detenzione del cantiere da parte degli appaltatori, realizzata (anche) mediante spoglio, in violazione degli obblighi di cui alla clausola XVII dell'accordo transattivo inter partes" (sentenza da ultimo citata, pag. 11). Come si vede, quindi, il giudice del rinvio, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede perché sufficientemente motivato sia con riguardo alla clausola n. XVII (trascritta in sentenza) sia con riferimento al lodo, ha stabilito che il collegio arbitrale nella motivazione del dictum aveva tenuto ben presente detta clausola ed era pervenuto al convincimento che gli appaltatori si fossero resi inadempienti agli obblighi dalla stessa previsti. Il che equivale a dire che gli arbitri avevano per l'appunto colto il carattere unitario dell'illecito (integrato con unica condotta), percependone anche gli aspetti contrattuali, con conseguente infondatezza della censura mossa dall'impugnante AT col primo motivo dell'impugnazione, secondo cui gli arbitri avrebbero pronunciato su controversia estranea alla clausola compromissoria. 22 Le restanti censure mosse dal ricorrente non possono trovare ingresso. Infatti: a) la sentenza impugnata non ha affermato che lo spoglio costituisse una modalità di esecuzione del contratto (ricorso, pag. 4). Ha invece affermato cosa ben diversa e cioè che, nella valutazione degli arbitri (il cui dictum ha interpretato secondo il principio di diritto enunciato da questa Corte), lo spoglio costituiva una modalità della violazione dell'obbligo contrattualmente assunto di consegnare l'opera entro un certo termine e di consentire comunque l'immissione in possesso della committente. Il che costituisce apprezzamento di fatto qui non censurabile. b) l'assunto secondo cui gli arbitri avrebbero liquidato "tipi di danni" estranei al contratto di transazione, e comunque non collegabili a responsabilità contrattuale ma allo spoglio (quindi aventi natura extracontrattuale), da un lato contrasta con l'accertamento compiuto dalla Corte territoriale circa la natura contrattuale della responsabilità affermata dagli arbitri, dall'altro sollecita, sulle diverse categorie di danni e sulla loro eziologia, indagini di merito inammissibili in questa sede di legittimità; c) l'assunto - secondo cui la clausola n. XVII dell'atto transattivo andrebbe interpretata in “strettissima connessione" con la clausola n.XVI, nella quale sarebbero stati individuati i danni da mancata 23 consegna, ritenuti dalla committente integralmente satisfattivi con rinunzia al risarcimento di eventuali ulteriori danni è - inammissibile. Infatti, tale profilo non fu esaminato dalla Corte di appello di Roma nella sentenza n. 865/92, poi cassata. Detta sentenza, esaminando il primo motivo dell'impugnazione del lodo, fece riferimento soltanto alla clausola n. XVII. E ciò perché il AT, con il primo motivo dell'impugnazione avverso il lodo arbitrale, pose essenzialmente l'accento sulla natura (ritenuta) extracontrattuale dei danni liquidati dagli arbitri in accoglimento del quesito n. 3 posto dalla società e sulla circostanza che i medesimi arbitri avrebbero superato i limiti della clausola compromissoria. Vero è che, a pag. 20 dell'atto d'impugnazione del lodo, si richiamava anche la clausola XVI della transazione e si menzionava la rinunzia alla risarcibilità dei danni ulteriori. Ma, da un lato, in quell'atto non si fa cenno alla (asserita) "strettissima connessione che esisterebbe tra la clausola XVI e la clausola XVII, onde questa è questione nuova non proponibile nel giudizio di rinvio in relazione alla natura "chiusa" di esso (art. 394 c.p.c.: cfr. Cass., 9 febbraio 2000, n. 1437; 19 gennaio 2000, n. 538; 6 febbraio 1999, n. 1070), anche perché richiederebbe nuove indagini di fatto sull'interpretazione complessiva dell'atto di transazione (l'area applicativa delle due clausole potrebbe essere 24 diversa); dall'altro lato, il richiamo alla clausola n. XVI nell'atto d'impugnazione del lodo risulta formulato sempre nella prospettiva "della nullità del lodo arbitrale per aver introdotto nell'area decisionale una questione non compromettibile" (atto d'impugnazione pag. 21), e ciò riconduce al punto della natura dei danni contrattuali o extracontrattuali, punto per il quale si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte. Peraltro, davanti al ricorso per cassazione proposto da RA IO s.r.l. (che, con il quinto motivo, aveva censurato la sentenza rescindente per aver pronunciato la nullità del lodo quella sull'assunto che questo avesse statuito su materia estranea alla extracontrattuale conseguente allo spoglio - competenza arbitrale) il AT non ripropose con ricorso incidentale (in ipotesi, condizionato) la questione concernente il contenuto e l'interpretazione della clausola n. XVI dell'atto transattivo, rimasta infatti estranea alla sentenza di questa Corte n.5921/95, che ha circoscritto il thema decidendum (secondo il tenore dell'unica impugnazione in parte qua proposta, cioè del ricorso della società) al profilo dell'accertamento sulla natura (contrattuale o meno) dei danni liquidati dagli arbitri in risposta al quesito n. 3 formulato dalla società attuale resistente. Né la questione poteva ritenersi assorbita dalla pronunzia della Corte territoriale, perché in realtà essa era diversa rispetto alla natura dei danni liquidati, in quanto riguardava il contenuto di una 25 distinta clausola (la XVI), l'area applicativa di questa, i suoi rapporti con la clausola successiva. Ne segue che, dopo la sentenza pronunziata da questa Corte, il tema della decisione, con riferimento al primo motivo dell'impugnazione del lodo, rimase circoscritto all'accertamento del carattere unitario dell'illecito ascritto all'appaltatore e della natura dei danni liquidati dagli arbitri in risposta al quesito n. 3 proposto dalla società, onde correttamente la sentenza emessa in sede di rinvio ha ritenuto preclusa l'indagine in ordine alla clausola n. XVI dell'atto di transazione. Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni il primo motivo del ricorso deve essere respinto. Con il secondo mezzo di cassazione il AT denunzia “3)-errore o falsa interpretazione di norme di diritto - art. 360 n. 3 c.p.c. – in - riferimento artt. 112-116 c.p.c. 806-808-817 c.p.c.- art. 2043 c.c. 4) motivazione contraddittoria omessa e/o insufficiente art. 360 n. 5 c.p.c.". Il lodo arbitrale avrebbe identificato il fatto produttivo del danno extracontrattuale nella chiusura degli accessi del cantiere e nel conseguente impedimento alla presa di possesso ed all'uso del cantiere stesso da parte di RA IO. Ma questi danni sarebbero stati conseguenza immediata e diretta dello spoglio e non delle clausole contrattuali concernenti l'ultimazione dei lavori e il regime contrattuale successivo. Per 26 l'eventualità che i lavori si fossero protratti oltre il 31 marzo 1983 la transazione (capo XVI) avrebbe stabilito che il 30 aprile successivo si sarebbe conclusa l'attività dell'appaltatore e la committente sarebbe stata automaticamente immessa nel possesso del cantiere, con determinazione di una penale per l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore e con dichiarazione che le somme previste a titolo di penale sarebbero state ad integrale ristoro dei danni “subiti e subendi” dalla committente, la quale avrebbe rinunziato alla risarcibilità di danni ulteriori. Se, in ipotesi, fossero derivati alla società RA IO danni risarcibili oltre i termini contrattuali indicati, si sarebbe trattato di questione spettante alla competenza esclusiva dell'A.G.O., non essendo suscettibili di compromesso preventivo contestazioni concernenti procedimenti possessori. Dopo l'eventuale giudicato che avesse accertato lo spoglio i danni sarebbero stati suscettibili di liquidazione demandata ad arbitri, ma soltanto attraverso un apposito compromesso specifico. Tutto ciò sarebbe stato valutabile in punto di fatto dal giudice di rinvio ed avrebbe dovuto convincerlo della nullità del lodo per introdotto nell'area decisionale una questione non avere suscettibile di compromesso, non attinente alla validità ed all'esecuzione del contratto e comunque oggetto di opposizione formale sull'ammissibilità e sul merito. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto valutare il motivo d'impugnazione per nullità, per 27 extrapetizione, stante la rilevanza pregiudiziale della questione, perché l'integrazione del dispositivo con la motivazione del lodo non potrebbe arrivare al punto di ammettere - tramite la motivazione sbagliata - temi estranei alla materia del contendere devoluta agli arbitri dalla clausola compromissoria, la cui ammissibilità il AT avrebbe sempre contestato. Le suddette censure, che in parte ripetono argomenti già svolti col primo motivo, non sono fondate. Esse muovono dal presupposto che i danni liquidati dagli arbitri (di cui al primo motivo dell'impugnazione del lodo) fossero di natura extracontrattuale, costituendo “conseguenza immediata e diretta dello spoglio e non delle clausole contrattuali concernenti l'ultimazione dei lavori e il regime contrattuale successivo. Ma. come già si è notato trattando del primo motivo, il giudice del rinvio nel quadro del principio di diritto enunciato da questa Corte ha accertato che gli arbitri, con riferimento al contenuto della clausola XVII dell'atto transattivo, avevano ritenuto che gli appaltatori si fossero resi inadempienti agli obblighi, dalla stessa previsti, di reimmettere la committente nella detenzione del cantiere, nel quale si erano invece reinseriti con la forza, mantenendone la illegittima detenzione fino al 9 maggio 1984. Ed il medesimo giudice del rinvio ha compiuto tale accertamento con specifico richiamo alla clausola XVII dell'accordo transattivo e 28 alle considerazioni svolte nel lodo (pag. 94-95: v. pag. 10 sentenza impugnata). A questo accertamento il ricorrente oppone che i danni in questione, invece, avrebbero natura extracontrattuale. Ma l'assunto non può essere condiviso sia per quanto esposto nell'esame del primo motivo, sia perché trascura di considerare che la natura (contrattuale o extracontrattuale) di un danno dipende dalla fonte della relativa obbligazione. Pertanto, allorché un pregiudizio (quale che sia la sua intrinseca consistenza) è ricollegabile alla violazione di un obbligo contrattuale (nella specie, quello di reimettere la committente nella detenzione del cantiere), esso è comunque qualificabile come danno contrattuale. In tale contesto non è esatto, dunque, che il giudice del rinvio abbia omesso di valutare l'addotta extrapetizione. Una volta stabilito che il dictum arbitrale, accogliendo la domanda di cui al quesito n. 3 formulato da RA IO, aveva ritenuto che il relativo danno trovasse radice in una condotta posta in essere dall'appaltatore in violazione di precisi obblighi contrattuali, la asserita extrapetizione restava logicamente esclusa, perché quella domanda rintrava nell'ambito di controversia riguardante “interpretazione, validità ed esecuzione" dell'accordo transattivo (sentenza della Corte di appello di Roma, n. 865/92, pag. 27). In definitiva, il ricorso si rivela infondato e deve perciò essere respinto. 29 Il ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti di RA IO s.r.l., liquidate come in dispositivo (mentre nessuna pronunzia va emessa nei confronti degli altri intimati che non hanno svolto attività difensiva).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di NV D'aprile; rigetta il ricorso proposto dal AT nei confronti di RA IO s.r.l.; condanna il ricorrente a pagare alla detta società le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 10.506.675= (pari ad euro 5.426,24), di cui lire dieci milioni per onorari (pari ad euro 5.164,57). Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2001, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. 100 129.11 Il Presidente Il consigliere est, Ah 80,63 Vot 1456T TOT. 2:09.74 Depoettato in Ca s a IL CA -> NPR. 2002 Juica Pescinetti IL CA AGENZIA DELL Regi 17 179 203.74 DUECENTONOVE 76