Sentenza 3 dicembre 2001
Massime • 1
Non sussiste alcun nesso di strumentalità tra le esigenze cautelari poste a base dell'art. 321 cod. proc. pen. e l'ordine di disattivazione dell'energia elettrica ad un impianto di radiodiffusione, già oggetto di sequestro per essere stato realizzato senza l'autorizzazione edilizia del comune e degli altri enti preposti, in quanto la prosecuzione o meno di tale fornitura all'impianto sequestrato appare, di per sè, del tutto irrilevante rispetto alla possibilità di arrecare ulteriore danno all'ordinato assetto e sviluppo del territorio o alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistico ed ambientali, con la conseguenza che il predetto ordine è illegittimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2001, n. 4070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4070 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 03/12/2001
2. Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
3. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere N. 3342
4. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 26559/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST GI, nato a [...] il [...];
avverso il decreto emesso il 1^ febbraio 2001 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri;
nella udienza in camera di consiglio in data 3 dicembre 2001;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore avv. Eugenio Porta;
Svolgimento del processo
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri, con decreto del 1^ febbraio 2001, dispose, nei confronti di ST GI, il sequestro preventivo di un traliccio in tubi innocenti con quattro antenne per trasmissioni radiofoniche in relazione ai reati di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'art. 163 d.lgs. 490/1999, agli artt. 18 e
20 legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed all'art. 30 della legge 394/1991 perché lo stesso era stato realizzato senza autorizzazione edilizia del comune e senza l'autorizzazione della sovrintendenza, del genio civile e dell'Ente parco.
Con provvedimento del 12 aprile 2001, il medesimo giudice per le indagini preliminari integrò il detto decreto di sequestro preventivo ordinando la disattivazione dell'energia elettrica all'impianto di radiodiffusione in sequestro.
Contro quest'ultimo provvedimento il ST propone ricorso per cassazione deducendo che il giudice per le indagini preliminari ha erroneamente applicato la legge, interferendo in una potestà riservata all'autorità amministrativa. Osserva preliminarmente che egli rappresenta la s.r.l. Radioincontro, testata giornalistica registrata, la quale è proprietaria dell'antenna in questione, installata su un traliccio a norma con la normativa vigente in tema di radiodiffusione. Tale traliccio il 28 dicembre 1999 era stato divelto dalla caduta del traliccio di Radio Subasio. Il ST quindi richiese al comune di Rocca di Papa autorizzazione al ripristino del traliccio (ottenuta il 3 maggio 2000) e successivamente ottenne il nulla osta provvisorio dell'ente parco, la autorizzazione provvisoria del ministero dei beni ambientali e la autorizzazione della regione, ufficio del genio civile. Dopo tali autorizzazioni egli provvide a ripristinare il traliccio, che però il 21 novembre 2000 fu sequestrato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri che riteneva che i lavori fossero stati eseguiti in difformità dalle dette autorizzazioni. Ciò senza però considerare la situazione di sicuro abusivismo edilizio in cui versavano gli altri impianti di radiodiffusione esistenti sul posto. Il 1^ febbraio 2001 fu emesso un altro decreto di sequestro preventivo nei confronti del ricorrente per un impianto di radiodiffusione appartenente ad una diversa società, la Terranova s.r.l.. Il 12 aprile 2001 fu, infine, emesso il decreto di disattivazione dell'energia elettrica all'impianto già sequestrato. Sostiene quindi il ricorrente che tale decreto, oltre ad essere illegittimo, esula dalla competenza del giudice ordinario. Invero la disattivazione dell'energia elettrica ha di fatto comportato l'interruzione delle trasmissioni (e quindi dell'utilizzo della concessione di cui la società è titolare). Orbene, i provvedimenti che inficiano le concessioni di radiodiffusione non possono essere disposti dal giudice ordinario rientrando nel potere del ministero delle comunicazioni, il quale peraltro può sospendere le dette concessioni soltanto in ben precise fattispecie, fra le quali non rientra un presunto reato urbanistico. Di conseguenza, il giudice ordinario, disponendo la sospensione delle trasmissioni della testata giornalistica, ha compresso il diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero ed il diritto di informazione. Nella specie inoltre non si è nemmeno in presenza di reati commessi col mezzo radiofonico ne' ad invasione ed utilizzo di frequenze concesse a terzi. Vi è quindi difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto limitarsi ad adottare le sole misure strumentali all'accertamento del reato edilizio e ad evitare ulteriori conseguenze ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. L'interruzione dell'energia elettrica non soddisfa nessuna delle due suddette esigenze ma comprime soltanto il diritto di ricevere informazione dalla testata giornalistica. Del resto il sequestro preventivo non può avere ad oggetto un'attività ma solo il risultato di un'attività perché non è destinato a svolgere una atipica funzione inibitoria di comportamenti rilevanti penalmente. L'oggetto del sequestro avrebbe dovuto essere circoscritto esclusivamente all'elemento costituente il presunto reato edilizio, escludendo tutto ciò che è penalmente irrilevante ed evitando che gli effetti della misura cautelare si estendessero ad attività estranee. E l'attività di radiodiffusione, autorizzata dal ministero, è pienamente lecita ed autonoma e distinta rispetto al presunto abuso edilizio. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato dal momento che - come ha esattamente rilevato il Procuratore generale nella sua requisitoria - non è possibile rinvenire alcun nesso di pertinenza fra il provvedimento impugnato (con cui, in sostanza, viene ordinato alla società fornitrice dell'energia elettrica di interrompere la fornitura di energia all'impianto di radiodiffusione in questione) ed i reati per i quali in sequestro preventivo è stato disposto e le esigenze cautelari che il provvedimento dovrebbe soddisfare. L'impianto di radiodiffusione in questione, consistente in un traliccio in tubi innocenti con quattro antenne per trasmissioni radiofoniche, fu infatti sottoposto a sequestro preventivo dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri con decreto del 1^ febbraio 2001, in relazione ai reati di cui all'art.20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'art. 163 d.lgs. 490/1999, agli artt. 18 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed all'art. 30 della legge 394/1991 perché lo stesso era stato realizzato senza concessione edilizia del comune e senza l'autorizzazione della sovrintendenza, del genio civile e dell'Ente parco. Tale decreto di sequestro non risulta essere stato impugnato. In data 12 aprile 2001, il medesimo giudice per le indagini preliminari emise altro provvedimento del seguente testuale tenore:
"ad integrazione del decreto di sequestro preventivo del 1/2/01, ordina la disattivazione dell'energia elettrica all'impianto di radiodiffusione in sequestro". Il provvedimento fu preso dietro richiesta del pubblico ministero, il quale si era limitato a rilevare che la richiesta stessa era diretta "al fine di poter perseguire utilmente le finalità per le quali il sequestro stesso è stato disposto".
Orbene, è di tutta evidenza, innanzitutto, l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, il quale nemmeno fa generico riferimento alle ragioni indicate dal pubblico ministero nella sua richiesta.
Qualora però si debba ritenere che l'ordine di cessazione della fornitura di energia elettrica sia stato dato per le ragioni indicate nella richiesta del pubblico ministero, emerge chiaramente la illegittimità del provvedimento stesso, essendo evidente come esso sia del tutto estraneo alla finalità di impedire le ulteriori conseguenze dannose dei reati ipotizzati.
È vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per reati per i quali sia cessata la condotta o in genere siano perfezionati gli elementi costitutivi, e ciò perché vi sono conseguenze dello stesso reato che la misura cautelare è destinata ad evitare anche dopo che esso abbia esaurito il suo iter. Ciò in quanto le conseguenze che il sequestro preventivo tende ad evitare sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata, di modo che è ammissibile il sequestro preventivo di una costruzione abusiva già terminata perché le conseguenze che la misura cautelare è destinata ad evitare devono identificarsi, in materia urbanistica, nell'ordinato assetto e sviluppo del territorio e nel corretto uso e governo di esso conforme alla normativa urbanistica, e nei reati paesaggistici nella salvaguardia dell'ambiente naturale e nella conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali (Sez. 3^, 15 febbraio 2000, Scritturale, m. 216.341; Sez. 3^, 15 gennaio 1997, Messina, m. 207.884). È però anche vero che tali esigenze cautelari possono semmai giustificare il sequestro, disposto in data 1^ febbraio 2001, del traliccio in questione abusivamente realizzato in violazione delle norme urbanistiche, antisismiche ed ambientali, ma non possono giustificare invece l'ordine di interruzione della fornitura di energia elettrica, dal momento che la prosecuzione o meno di tale fornitura all'impianto già sequestrato appare - di per sè - del tutto irrilevante rispetto alla possibilità di arrecare ulteriore danno all'ordinato assetto e sviluppo del territorio o alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, conseguenze queste per evitare le quali possono eventualmente essere adottate più pertinenti misure, qualora non fosse sufficiente il solo sequestro dell'impianto.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2002