Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2001, n. 4070
CASS
Sentenza 3 dicembre 2001

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Non sussiste alcun nesso di strumentalità tra le esigenze cautelari poste a base dell'art. 321 cod. proc. pen. e l'ordine di disattivazione dell'energia elettrica ad un impianto di radiodiffusione, già oggetto di sequestro per essere stato realizzato senza l'autorizzazione edilizia del comune e degli altri enti preposti, in quanto la prosecuzione o meno di tale fornitura all'impianto sequestrato appare, di per sè, del tutto irrilevante rispetto alla possibilità di arrecare ulteriore danno all'ordinato assetto e sviluppo del territorio o alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistico ed ambientali, con la conseguenza che il predetto ordine è illegittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2001, n. 4070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4070
    Data del deposito : 3 dicembre 2001

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