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Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2023, n. 12488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12488 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da FI DR, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 02/08/2022 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti e il decreto impugnato;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12488 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Corte di appello di Caltanissetta - Sezione misure di prevenzione - con decreto del 2 agosto 2022 ha confermato il decreto del Tribunale di Caltanissetta del 23 marzo 2022 (motivazione depositata il successivo 30 marzo) che ha applicato a FI DR la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di un anno e sei mesi, disponendo inoltre l'obbligo del pagamento di una cauzione di euro 500, in quanto ritenuto indiziato del delitto di cui all'art. 74 TU Stu p. 2. Avverso il decreto della Corte di appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, il proposto deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Il primo motivo è relativo alla violazione del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato e conseguente violazione dei diritti di difesa. La proposta di applicazione della misura di prevenzione personale si fondava, infatti, esclusivamente sulla partecipazione del proposto ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - delitto dal quale però il FI è stato assolto - mentre il decreto impugnato ha confermato il provvedimento del Tribunale sulla base di elementi diversi ed ulteriori, rispetto ai quali il predetto non ha potuto esercitare le proprie facoltà difensive. 2.2. Inoltre - secondo motivo - il decreto impugnato ha violato l'art. 1 lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, come interpretato dalla sentenza della Corte cost. n. 34 del 2019, difettando concreti elementi dai quali inferire che FI viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
ciò in quanto il predetto ha sì commesso in passato reati ma né il Tribunale né la Corte di appello hanno in alcun modo accertato che essi abbiano in concreto generato profitti (d'altronde a carico del proposto non risulta sia stata disposta nei relativi procedimenti penali confisca, diretta o per equivalente) o che abbiano costituito la principale, se non unica, fonte di sostentamento. 2.3. Con il terzo motivo si censura la motivazione del decreto impugnato che - in modo del tutto apodittico - ha confermato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, che può trovare applicazione solo nei casi in cui le altre misure di prevenzione personale non siano ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica, il che nella specie non è stato in alcun modo giustificato, attesa anche la intervenuta assoluzione per la fattispecie associativa. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2. Il decreto impugnato motiva, in modo argomentato e non illogico, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione al FI della misura di prevenzione personale. 2.1. E' pacifico che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (v. da ultimo, Sez.un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci, Rv. 260246 che ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). Pertanto, già sotto questo profilo il ricorso risulta inammissibile. 2.2. Per quanto poi concerne la censura relativa alla dedotta "non corrispondenza tra chiesto e pronunciato" con riferimento alla categoria di pericolosità sociale posta a fondamento della misura di prevenzione applicata, rileva la Corte che, come evidenziato dal PG nelle sue conclusioni scritte, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 1, n. 8038 del 5 febbraio 2019, Manauro, Rv. 274915) nel procedimento di prevenzione non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo 3 e congruo (in motivazione la Corte ha, altresì, escluso l'applicabilità nel procedimento di prevenzione dei principi affermati dalla Corte Edu nella sentenza Drassich c. Italia del 11 dicembre 2007 e, dunque, la necessità che la difesa sia chiamata ad interloquire sulla diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale). 2.2.1. Nel ricorso nulla si dice in ordine all'eventuale mutamento illegittimo della piattaforma probatoria posta a base della decisione del Tribunale, non venendo dunque contrastata la motivazione del decreto impugnato nel quale si dà atto che "risulta[ndo] comunque il giudizio fondato sui medesimi elementi di fatto dedotti nella proposta". 2.3. Per quanto poi concerne gli elementi indicativi della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, il decreto impugnato fa riferimento in modo specifico alle numerose condanne per reati che determinano profitto (delitti contro il patrimonio - ricettazioni e furto - violazioni del TU Stup.) e al procedimento penale pendente per violazione dell'art. 74 TU cit. (nel corso del quale si dà atto che- al di là del disposto annullamento della misura cautelare custodiale - sono emersi concreti indizi in ordine al coinvolgimento del FI nel traffico di stupefacenti. Elementi, questi, certamente idonei - unitamente all'assenza di stabile e lecita attività lavorativa - a sorreggere la misura di prevenzione, conformemente ai principi sul punto enucleati da questa Corte (ex plurimis, Sez. 5, n. 182 del 30 novembre 2020 - dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145: "in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, commal, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o ‘i quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo). 2.4. Infine, anche in relazione alla misura dell'obbligo di soggiorno in Caltanissetta, il decreto impugnato motiva in modo certamente non illogico facendo riferimento al coinvolgimento del FI nell'attività svolta 4 I Pre iden \)1 nsigliere tens re dall'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, i cui sodali operano in quella città. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2023
visti gli atti e il decreto impugnato;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12488 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Corte di appello di Caltanissetta - Sezione misure di prevenzione - con decreto del 2 agosto 2022 ha confermato il decreto del Tribunale di Caltanissetta del 23 marzo 2022 (motivazione depositata il successivo 30 marzo) che ha applicato a FI DR la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di un anno e sei mesi, disponendo inoltre l'obbligo del pagamento di una cauzione di euro 500, in quanto ritenuto indiziato del delitto di cui all'art. 74 TU Stu p. 2. Avverso il decreto della Corte di appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, il proposto deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Il primo motivo è relativo alla violazione del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato e conseguente violazione dei diritti di difesa. La proposta di applicazione della misura di prevenzione personale si fondava, infatti, esclusivamente sulla partecipazione del proposto ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - delitto dal quale però il FI è stato assolto - mentre il decreto impugnato ha confermato il provvedimento del Tribunale sulla base di elementi diversi ed ulteriori, rispetto ai quali il predetto non ha potuto esercitare le proprie facoltà difensive. 2.2. Inoltre - secondo motivo - il decreto impugnato ha violato l'art. 1 lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, come interpretato dalla sentenza della Corte cost. n. 34 del 2019, difettando concreti elementi dai quali inferire che FI viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
ciò in quanto il predetto ha sì commesso in passato reati ma né il Tribunale né la Corte di appello hanno in alcun modo accertato che essi abbiano in concreto generato profitti (d'altronde a carico del proposto non risulta sia stata disposta nei relativi procedimenti penali confisca, diretta o per equivalente) o che abbiano costituito la principale, se non unica, fonte di sostentamento. 2.3. Con il terzo motivo si censura la motivazione del decreto impugnato che - in modo del tutto apodittico - ha confermato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, che può trovare applicazione solo nei casi in cui le altre misure di prevenzione personale non siano ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica, il che nella specie non è stato in alcun modo giustificato, attesa anche la intervenuta assoluzione per la fattispecie associativa. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2. Il decreto impugnato motiva, in modo argomentato e non illogico, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione al FI della misura di prevenzione personale. 2.1. E' pacifico che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (v. da ultimo, Sez.un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci, Rv. 260246 che ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). Pertanto, già sotto questo profilo il ricorso risulta inammissibile. 2.2. Per quanto poi concerne la censura relativa alla dedotta "non corrispondenza tra chiesto e pronunciato" con riferimento alla categoria di pericolosità sociale posta a fondamento della misura di prevenzione applicata, rileva la Corte che, come evidenziato dal PG nelle sue conclusioni scritte, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 1, n. 8038 del 5 febbraio 2019, Manauro, Rv. 274915) nel procedimento di prevenzione non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo 3 e congruo (in motivazione la Corte ha, altresì, escluso l'applicabilità nel procedimento di prevenzione dei principi affermati dalla Corte Edu nella sentenza Drassich c. Italia del 11 dicembre 2007 e, dunque, la necessità che la difesa sia chiamata ad interloquire sulla diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale). 2.2.1. Nel ricorso nulla si dice in ordine all'eventuale mutamento illegittimo della piattaforma probatoria posta a base della decisione del Tribunale, non venendo dunque contrastata la motivazione del decreto impugnato nel quale si dà atto che "risulta[ndo] comunque il giudizio fondato sui medesimi elementi di fatto dedotti nella proposta". 2.3. Per quanto poi concerne gli elementi indicativi della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, il decreto impugnato fa riferimento in modo specifico alle numerose condanne per reati che determinano profitto (delitti contro il patrimonio - ricettazioni e furto - violazioni del TU Stup.) e al procedimento penale pendente per violazione dell'art. 74 TU cit. (nel corso del quale si dà atto che- al di là del disposto annullamento della misura cautelare custodiale - sono emersi concreti indizi in ordine al coinvolgimento del FI nel traffico di stupefacenti. Elementi, questi, certamente idonei - unitamente all'assenza di stabile e lecita attività lavorativa - a sorreggere la misura di prevenzione, conformemente ai principi sul punto enucleati da questa Corte (ex plurimis, Sez. 5, n. 182 del 30 novembre 2020 - dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145: "in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, commal, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o ‘i quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo). 2.4. Infine, anche in relazione alla misura dell'obbligo di soggiorno in Caltanissetta, il decreto impugnato motiva in modo certamente non illogico facendo riferimento al coinvolgimento del FI nell'attività svolta 4 I Pre iden \)1 nsigliere tens re dall'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, i cui sodali operano in quella città. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2023