Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
02 8 03/01 Aula 'B' REPUBBLICA ITAL INN LA CORTE SU R A DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 21711/98 n..5736 Consigliere Cro Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. CAPITANIO Consigliere Ud. 15/12/00 Dott. Natale Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studi IL SOLE 24 ORI SENTENZA dal Sig. 3000 per diritti 26 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIER ER GI VEDOVA ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FILIPPO CIVININI 12, presso lo studio dell'avvocato CASSIANO MASSIMO, che la CANCELLERIA rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIORIO VALENTINO, giusta delega in atti;
CC073897 ricorrente
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2000 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 5480 -1- dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1805/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 16/09/98 R.G.N. 494/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 21711/98 ud. 15 dicembre 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 28.8.96 RO IG chiedeva al Pretore di Torino di condannare 1'INAIL a corrisponderle la rendita ed ogni altra prestazione dovutale per legge come vedova di RO DO, essendone il decesso riferibile causalmente ° concausalmente a malattia professionale, con gli interessi ed il favore delle spese. L'istituto convenuto si costituiva, chiedendo respingersi tali domande perché infondate. Il Pretore emanava il 7.2.97 sentenza dichiarativa della nullità del ricorso e compensativa delle spese processuali. Avverso tale pronuncia interponeva appello la RO, con ricorso depositato il 14.5.97, reiterando le conclusioni originarie, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio, in base a motivi variamente articolati. L'appellato si costituiva, chiedendo respingersi il gravame, perché infondato. Il Tribunale, dopo aver esperito C.T.U., in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava nel merito la domanda della RO, con sentenza del 25 marzo-11 maggio 1998. 3 Avverso tale pronuncia, notificata il 12 ottobre 1998, la RO ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione (ricorso notificato il 4 dicembre 1998). Resiste con controricorso l'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omessa, 'M insufficiente, contraddittoria motivazione circa il punto per cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del C.T.U. Prof. Galli, disattendendo nel contempo le altre relazioni peritali dei Dott. Prof. Calisti, Volante, Magnani, Merletti, Vineis. Le predette tre ultime relazioni peritali sono state assunte dal Prof. Galli come parte integrante, anche se contestate nel merito, del proprio elaborato peritale. Devono quindi essere valutate come autonome consulenze riguardanti il caso anche se materialmente redatte nell'ambito di un procedimento penale. qualora ricorrano più perizie, le cui conclusioni siano Infatti, difformi ed inconciliabili tra loro, il giudice può seguire il parere dell'uno o dell'altro consulente o anche discostarsi da tutti, purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere talune conclusioni a favore di altre.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione di legge (art. 2697 c.c. e norme ad esso collegate) circa l'onere probatorio relativo alla sussistenza о meno ad amianto;
nonché omessa, insufficiente,dell'esposizione erronea e contraddittoria motivazione circa la mancata prova relativa all'esposizione ad amianto. Sottolinea la difesa della ricorrente che il Tribunale ha posto in essere un'inversione dell'onere probatorio. Infatti la parte attrice, dopo aver dimostrato che svolgeva le mansioni dell'aggiustatore in un ambiente in cui vi erano fibre di asbesto, ha soddisfatto l'onere probatorio su di lei incombente. denuncia3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente violazione di legge circa il principio che il nesso di causalità tra le lavorazioni svolte e la patologia denunciata ed accertata deve intendersi presunto;
nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sul punto. Sottolinea che il fatto oggettivamente indiscutibile che RO DO sia deceduto per mesotelioma pleurico e cioè per malattia neoplastica causata dall'asbesto, fa concludere che, per debita presunzione giuridica, deve ritenersi che la scomparsa del RO sia da imputarsi alla denunciata patologia professionale, ritenendo così provato quanto escluso dal C.T.U. e dal Tribunale di Torino.
4. Il ricorso ✓✓ cui tre motivi possono essere trattati 5 congiuntamente, in quanto strettamente connessi è fondato. Da una parte il tribunale ha evidenziato, recependo sotto questo consulenza medico-legale, profilo le risultanze della che il mesiotelioma pleurico è un tumore maligno fortemente correlato con l'esposizione ad amianto, materiale utilizzato nello stabilimento della HE al quale era detto il RO. come aggiustatore meccanico. Peraltro risulta incontestato che, in relazione ai danni causati ai dipendenti della HE (tra cui dall'esposizione all'amianto, era statolo stesso RO) promosso in relazione al quale, inprocedimento penale,un particolare, la società datrice di lavoro ed il RO avevano transattivamente concordato 1'ammontare del danno biologico subito da quest'ultimo (transazione questa che, ovviamente, non incide affatto sulla posizione dell'INAIL, terzo estraneo all'atto negoziale). D'altra parte il tribunale ha sottolineato che le esposizioni non lavorative, ipotizzabili in alternativa all'eziologia professionale, sono assai meno frequenti;
le quali ultime, nel caso del RO, si riducono a quelle ambientali, in mancanza di elementi in ordine ad ulteriori e diverse attività del RO che per ragioni non lavorative, lo avessero posto in contatto con l'amianto (ed infatti il tribunale nota che fibre di asbesto sono ubiquitarie nell'atmosfera). Quindi, una volta che il consulente medico-legale aveva valutato l'eziologia di tale tumore maligno, che aveva causato il decesso del RO, riferendola all'esposizione all'amianto, si poneva al 6 consulente stesso e poi al tribunale l'alternativa tra un'esposizione nello svolgimento di attività lavorativa ed un'esposizione ambientale non lavorativa. Orbene, ridonda in contraddittorietà della motivazione aver considerato da una parte assai meno frequente l'esposizione non lavorativa a fibre di asbesto e d'altra parte aver richiesto una prova rigorosa del fatto che il RO, nello svolgimento della sua attività lavorativa, venisse a contatto con l'amianto indirettamente per l'ambiente dove direttamente ° quanto meno svolgeva le sue mansioni. Secondo il tribunale le mansioni del RO di aggiustatore meccanico probabilmente non lo portavano a contatto diretto con macchinari coibentati con amianto, anche perché il RO, per la sua elevata professionalità, ben difficilmente poteva essere stato addetto alla riparazione di termocondutture (la cui coibentazione implicava la presenza di amianto). Inoltre sempre secondo il tribunale - era anche possibile un inquinamento ambientale in azienda, ma dai dati presi in considerazione dal consulente erano emerse concentrazioni di fibre di asbesto in misura inferiore ai limiti di legge e comunque soltanto in alcuni reparti, tra cui non figurava quello del RO. L'indagine del consulente e del tribunale indubbiamente non del lungo tempo trascorso dopo la agevole in considerazione cessazione lavorativa del RO presso lodell'attività stabilimento della HE - è stata condotta quindi in chiave di prova presuntiva e la valutazione finale è stata che 7 l'esposizione ad asbesto del RO nel contesto della sua occupazione non può ritenersi dimostrata. Il tribunale pur correttamente ritenendo che gravasse sulla originaria ricorrente (ed appellante) la prova dell'esposizione a rischio per far scattare la prova presuntiva dell'eziologia lavorativa, conseguente al fatto che il mesotelioma pleurico costituisce malattia professionale tabellata ha però valutato il seppur scaŕno materiale probatorio (essendo trascorso oltre un ventennio dalla cessazione dell'attività lavorativa del RO) senza in sostanza tener conto della valutazione, pur espressa in sentenza, del carattere assai meno frequente dell'insorgenza della malattia per esposizione non lavorativa. Il tribunale avrebbe dovuto invece comparare il grado di probabilità delle due eziologie possibili (esposizione, diretta ed indiretta, all'asbesto nello svolgimento di attività lavorativa, ovvero esposizione ambientale non lavorativa) ed in chiave di prova presuntiva sciogliere tale dilemma senza lasciare in una situazione di non liquet l'individuazione della causa della malattia di cui è stato affetto il RO. Un accenno di tale comparazione c'è in sentenza nella parte in cui si dice che l'ipotesi della genesi del processo patologico riferibile alle condizioni realizzatesi dopo il pensionamento per esposizioni non lavorative è di non minore plausibilità di quella dell'esistenza di un nesso causale tra le lavorazioni svolte dal RO e l'insorgenza della malattia. Ma tale comparazione non è sufficiente motivata, tanto da apparire autoassertiva, e comunque mal si concilia con l'affermazione che le esposizioni non 8 lavorative, scatenanti il processo tumorale, sono assai meno frequenti. PertantoApp fermo restando che l'apprezzamento della prova e delle medico-legale è rimessa allarisultanze della consulenza valutazione del giudice del merito (ed ora al giudice di rinvio) la rilevata contraddittorietà, per un verso, ed insufficiente motivazione, per altro verso, conducono alla cassazione della pronuncia impugnata per vizio di motivazione;
sicché la causa va rimessa alla Corte d'appello di Torino perchè accerti la causa del mesotelioma pleurico di cui è stato affetto il RO e che ne ha cagionato il decesso, valutando comparativamente sia la possibile genesi lavorativa, sia quella non lavorativa.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore (Vincenzo Trezza) (Giovanni Amoroso) Vincenzo Creare биосово I D Phalle , A O S S L 0 L 1 A O T . 3 , B T 3 I A R 5 COLLABORATORE DI CANCELLI S D 'A E . P Depositata in Cancelleria L A N S L T I E S 3 N D O -7 peal, 26 FEB. 2001 G I P S 8 O IM - N 1 A E 1 D A S D E I E , E A O G IL COLLABORATOM T R O N G T T E S E IT S I L E G IR E A R D L L O E D 9