Sentenza 14 febbraio 2002
Massime • 1
Nei territori dei comuni della Regione Sicilia provvisti di strumenti urbanistici non contenenti norme sulle distanze tra costruzioni, si applicano le limitazioni in materia disposte dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 fino alla presentazione di strumenti contenenti dette norme all'Assessorato regionale competente per l'approvazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FESTO AVIENO 73, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ROMEO, difeso dall'avvocato ROBERTO ALFREDO FONTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
HE SA, elettivamente domiciliato in Roma V.LE FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che lo difende unitamente all'avvocato DOMENICO CONDORELLI, per procura speciale notarile del Dott. Daniela CORSARO, BELPASSO 23/04/01 n. rep. 41130;
- resistente -
avverso la sentenza n. 127/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 02/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Roberto Alfredo FONTE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita regolamento edilizio del Comune di BELPASSO;
udito l'Avvocato Biagio BERTOLONE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO OT, proprietario di un edificio sito nel territorio del Comune di Belpasso, con ricorso per denunzia di nuova opera, chiese la sospensione dei lavori di trasformazione in mansarda del sottotetto di un fabbricato, al suo frontistante, appartenente a Santo HE, assumendo che venivano eseguiti con violazione delle distanze prescritte dal decreto ministeriale 22 aprile 1968 n. 1444, dalla legislazione antisismica e dall'art. 907 del codice civile. Il Pretore di Belpasso, dopo avere disposto con decreto la sospensione pretesa e, con successiva ordinanza revocato il provvedimento cautelare, rimise le parti al competente Tribunale di Catania, davanti al quale il OT riassunse il processo, chiedendo la condanna del vicino alla demolizione delle opere abusive e al pagamento della somma di cinquanta milioni di lire come risarcimento del danno.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, si oppose all'accoglimento delle pretese, eccependone l'infondatezza, e, con domanda riconvenzionale, chiese la condanna dell'attore ad abbattere le parti della sua costruzione situate a distanza illegale dal confine. Con sentenza del 7 febbraio 1997 il Tribunale respinse la domanda riconvenzionale e, in parziale accoglimento di quella dell'istante, condannò il convenuto "a eliminare le tre aperture eseguite sul lato ovest del proprio immobile".
Il soccombente propose impugnazione, alla quale resistette la controparte che, a sua volta, appellò incidentalmente la pronuncia di primo grado.
Con sentenza del 2 marzo 1999 la Corte d'appello di Catania, ha annullato il capo della decisione del Tribunale con etti si era provveduto sulla domanda riconvenzionale, perché deliberata senza la partecipazione al giudizio della moglie dell'attore (Alfia Pellegrino), comproprietaria del fabbricato, di cui era stata chiesta la parziale demolizione, e, in riforma della stessa pronuncia, ha rigettato la domanda del OT, avendo ritenuto che: a)- nel mese di luglio dell'anno 1992, epoca in cui era stata denunziata la nuova opera eseguita dal HE, non vigeva nel Comune di Belpasso uno strumento urbanistico contenente disposizioni sulle distanze tra costruzioni, perché il piano regolatore generale, che prescriveva il distacco di almeno dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, era stato adottato dal Comune con deliberazione del 24 febbraio 1992, ma non ancore approvato, essendo stato soltanto trasmesso a tale scopo all'Assessorato della Regione il 15 ottobre dello stesso anno;
b)- pertanto era applicabile l'art. 873 del codice civile e doveva escludersi l'illegittimità della nuova opera del convenuto, in quanto era rispettosa del distacco tra costruzioni prescritta da tale disposizione;
c)- le modifiche eseguite dal HE non avevano determinato uno stato di pericolo, pur trovandosi l'immobile in zona sismica. Il OT ricorre per cassazione con tre motivi illustrati con una memoria. Il HE si è costituito con procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte del merito deciso l'appello, applicando alla fattispecie sottoposta al suo esame la norma dell'art. 873 del codice civile, con l'argomento che la nuova opera eseguita dal convenuto era stata denunziata come illegittima nel mese di luglio dell'anno 1992, quando nel territorio del Comune di Belpasso era in vigore un regolamento edilizio, risalente al 19 novembre 1954, privo di norme sulle distanze tra costruzioni, e il piano regolatore generale, che tali disposizioni invece conteneva, non era operante, essendo stato adottato con deliberazione del 24 febbraio 1992, ma non ancora approvato. In contrario si sostiene che la Corte d'appello è incorsa in errore, perché avrebbe dovuto applicare l'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, in quanto il piano regolatore generale era stato presentato il 15 ottobre 1992 all'Assessorato regionale competente per l'approvazione e, per l'art. 39 della legge della Regione Sicilia 31 marzo 1972 n. 19 (modif. dalla legge regionale n. 21 del 1973) era applicabile, fino alla data di tale presentazione, l'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, il quale si sarebbe dovuto ritenere,
comunque, efficace, in base al principio - enunciato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 9871 del 1994 - secondo cui "qualora gli strumenti urbanistici locali siano privi di disposizioni sulle distanze legali, deve applicarsi l'art. 17 della legge ponte e non l'art. 873 del codice civile. Il motivo è fondato.
È incontroverso che nel mese di luglio 1992, cioè quando l'attore aveva denunziato che dal convenuto erano state eseguite opere vietate dalle norme sulle distanze tra costruzioni, vigeva, nel territorio del Comune di Belpasso, il regolamento edilizio dello anno 1954, sprovvisto di programma di fabbricazione e di prescrizioni sui distacchi, e che il piano regolatore generale, contenente tali disposizioni, era inefficace, essendo stato approvato il 22 dicembre 1993 dalla Regione, alla quale era stato presentato il 5 ottobre 1992 dopo la sua adozione (deliberata il 24 febbraio 1992). In presenza di questa situazione la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, in quanto, come esattamente affermato nel motivo di ricorso, per l'art. 39 della legge della Regione Sicilia n. 19 del 1972, che ha sostituito l'art. 4 della legge 1^ giugno 1971 n. 291: "Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, l'edificazione resta soggetta alle delimitazioni contenute nell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, fino alla data di presentazione dei relativi piani all'Assessorato regionale dello sviluppo economico". Ma la medesima conclusione si sarebbe dovuta adottare dalla Corte anche se il Comune di Belpasso si fosse trovato nel territorio di una Regione dello Stato diversa dalla Sicilia, perché la norma dell'art. 4 della legge n. 291, sostituita dalla legge regionale, assoggettava alle regole dell'art. 17 le opere edificatorie che, come quelle del convenuto, erano state eseguite prima della presentazione dello strumento urbanistico all'autorità competente per la sua approvazione e, soltanto per quelle di data posteriore, distingueva i Comuni iscritti in elenchi, approvati dai Ministri per i lavori pubblici e per l'interno, nel cui territori dette limitazioni non si estendevano, da quelli in essi iscritti, nei quali continuavano invece ad applicarsi. Deve, pertanto, ritenersi, come affermato dalle sezioni unite con la menzionata sentenza n. 9871 del 1994, che all'applicazione dello art. 17 cit. costituisce impedimento soltanto lo strumento Urbanistico che provveda direttamente sulle distanze, perché questo è l'unico caso in cui viene meno l'esigenza della norma suppletiva, la quale ha come suo scopo quello d'impedire che, in mancanza di regole sui distacchi contenute nel regolamenti e piani regolatori, l'attività costruttiva si svolga disordinatamente, senza alcun rispetto del decoro edilizio, dell'igiene e della salubrità, indispensabili per l'ordinato sviluppo del territorio comunale. Pertanto deve accogliersi il motivo di ricorso, avendo il Giudice d'appello applicato erroneamente l'art. 873 del codice civile alla fattispecie sottoposta al suo esame, cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa ad altra sezione della stessa Corte di Catania, quale provvederà sulle spese del giudizio di cassazione, e, nel decidere, si adeguerà al seguente principio di diritto: "Nel territori dei Comuni della Regione Sicilia provvisti di strumenti urbanistici non contenenti norme sulle distanze tra costruzioni, si applicano le limitazioni in materia disposte dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 fino alla presentazione di tali strumenti all'Assessorato regionale competente per l'approvazione". Gli altri due motivi del ricorso, con i quali si è criticata la decisione impugnata per avere la Corte d'appello negato che i lavori eseguiti dal convenuto eccedessero i limiti di una semplice trasformazione del sottotetto in mansarda, e che la nuova opera avesse aggravato il pericolo di crollo a causa della natura sismica del territorio, restano conseguentemente assorbiti.
P.T.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2002