Sentenza 21 dicembre 2016
Massime • 1
Non è impugnabile la decisione con cui il P.M. provvede sull'istanza ex art. 20 della legge n. 44 del 1999 di sospensione delle procedure esecutive in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2016, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2016 |
Testo completo
02660-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2352 sez. Giovanni Diotallevi -Presidente - Margherita Taddei CC -21/12/2016 R.G.N. 35654/2016 Geppino Rago Marco Maria Alma Fabio Di Pisa Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PI SA, nato a [...] il [...] ed IA ON, nata a [...] il [...] quali legali rappresentanti della Società Agricola PI Vivai avverso il provvedimento in data 12/08/2016 del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
vista la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. SA PI e ON IA, quali legali rappresentanti della Società Agricola PI Vivai, a mezzo difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 20 L. 44/1999 - invocando, anche, l' applicabilità dell' art. 1 de 111 Cost. avverso il provvedimento emesso in data 12/08/2016 del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Pistoia in forza del quale lo stesso non aveva accolto l'istanza di sospensione ex art. 20 comma 4 della L. 44/1999 nella procedura fallimentare iscritta ai nn. 117/15 e 50/16 e nella parte in cui non aveva esteso gli effetti di cui all'art. art. 20 comma 4 della L. 44/1999 anche agli atti aventi efficacia esecutiva formati a favore di PA JO e della Vivai Piante di Pieri Giacomo.
1.1. Con il primo motivo hanno dedotto che sussisteva violazione dell' art. 20 comma 4 L. 44/1999 in quanto, per giurisprudenza pacifica, la norma in questione doveva trovare applicazione anche all'esecuzione concorsuale.
1.2. Con il secondo motivo hanno lamentato la violazione dell' art. 20 comma 1 L. 44/1999 in quanto, a loro dire, la sospensione esecutiva doveva operare in relazione a tutti i titoli esecutivi formatisi in data anteriore all' evento lesivo, quali quelli sopra indicati.
1.3. Con i motivi aggiunti, depositati in data 5.12.2016, i ricorrenti hanno chiesto anche l' annullamento, per le medesime ragioni, del successivo analogo provvedimento adottato dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Pistoia il 15/09/2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi devono ritenersi inammissibili.
2. Va premesso che l'articolo 2, comma 1, lett. d) n. 12, della Legge 27.1.2012 n. 3, novellando l' articolo 20 L. 44/1999, ha disposto che le proroghe e le sospensioni delle procedure esecutive in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, hanno effetto soltanto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente.
2.1. Tale modifica legislativa si è resa necessaria al fine di dar seguito alla sentenza n. 457/05 della Corte Costituzionale la quale aveva proceduto a dichiarare l'illegittimità dell'articolo 20 leg. cit. nella parte in cui lo stesso aveva attribuito al Prefetto il potere di sospendere il processo esecutivo.
2.2. In particolare, la nuova disciplina attribuisce al Procuratore della Repubblica il potere di sospendere le procedure esecutive e, più in generale, i termini di pagamento derivanti da mutui e da crediti erariali;
un potere che prima della novella spettava al giudice dell'esecuzione per i procedimenti espropriativi, previo parere del prefetto e sentito il presidente del tribunale. La sospensione in oggetto costituisce, invero, un rimedio di tipo cautelare per consentire alla vittima di quei reati di ottenere l'accesso al Fondo (c.d. elargizione) senza incorrere medio tempore nei rigori processuali (e bancari) collegati ai procedimenti espropriativi sorti in base ai debiti scaturenti dai delitti di usura e di estorsione. 2 фе 3. Occorre osservare che in giurisprudenza si registra l'esistenza di una consistente diversità in merito alla natura, alle premesse e agli effetti del provvedimento "favorevole" del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 20, comma 7, legge n. 44/1999. 3.1. In particolare, da un lato, la Corte Costituzionale, per escluderne l'interferenza sulle prerogative giurisdizionali del giudice civile, ha attribuito alla determinazione favorevole del pubblico ministero i caratteri di un provvedimento non definitivo, di natura non decisoria e non discrezionale (C.Cost., sentenza 23 giugno 4 luglio 2014, n. 192), non espressione di attribuzioni costituzionali riconosciute al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 112 Cost., non concernendo l'esercizio dell'azione penale, né l'attività di indagine ad essa finalizzata (C.Cost., ordinanza n. 296 del 2013).
4.2. Nello spazio consentito dalla natura della citata pronuncia (sentenza interpretativa di rigetto), per contro, la Corte di Cassazione, in sede civile, ha riconosciuto nella determinazione favorevole del Pubblico Ministero ex art. 20, comma 7, legge n. 44/1999 un "provvedimento giurisdizionale di carattere generale". In particolare, ha attribuito al provvedimento del pubblico ministero natura endo- procedimentale, ovvero il significato di presupposto per l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 20 della legge n. 44 del 1999 da parte del giudice dell'esecuzione, assumendo necessaria, comunque, la proposizione di un'istanza di adozione di un provvedimento da parte di quest'ultimo in seno a ciascuna procedura esecutiva pendente, con cui venga sospesa la singola attività esecutiva già fissata per un periodo di tempo predeterminato dalla legge in 300 giorni. Il Supremo collegio ha chiarito che se il singolo giudice dell'esecuzione può limitarsi ad una presa d'atto quanto alla presenza dei requisiti che attengono alla competenza del pubblico ministero, è sempre riferita alla sua competenza il compito di valutare se sussistano i presupposti per sospendere la specifica procedura esecutiva, precisando, ancora, che la sospensione potrà essere legittimamente negata se il giudice dell'esecuzione ritenga che non sussistano i presupposti rientranti nella sua diretta sfera di controllo, quali la non coincidenza tra il soggetto ammesso a fruire dei benefici e l'esecutato o l'aver già fruito in passato della sospensione per la medesima causa (vedi Cass. Civ., Sez. 3, n. 8956 del 05/05/2016, Rv. 639943).
5. Risulta palese, comunque, che nell'ottica legislativa riformata, l'attribuzione del potere di sospensione all'organo inquirente implica, comunque, per ratio di sistema e per l'assenza di specificazione normativa, la contingente inoppugnabilità del provvedimento (favorevole o negativo che sia), con la conseguenza che, innanzi ad un diniego di sospensione, la tutela deve operare nell' ambito della procedura esecutiva individuale o concorsuale, pur non volendosi entrare, in ogni caso, in questa sede nel merito della questione della applicabilità della normativa in esame in ambito prefallimentare, tematica oggetto di numerosi arresti 3 de delle Sezioni Civili della Cassazione (si segnala, ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 10172 del 18/05/2016, Rv. 639803).
6. Appare evidente, dunque, che il provvedimento in questione non può ritenersi autonomamente impugnabile in sede di legittimità in forza del principio di tassatività delle impugnazioni, non trattandosi di provvedimento la cui impugnabilità è prevista dalla legge, apparendo del tutto privo di pregio il riferimento da parte dei ricorrenti al dettato di cui all' art. 111 Cost.
6.1. Va richiamato, del resto, l' orientamento secondo cui «non può essere proposto ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del pubblico ministero, stante la preclusione assoluta dettata dall'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. ed essendo comunque previsti dall'ordinamento altri rimedi a tutela del diritto alla difesa, ad esclusione dei casi in cui il pubblico ministero emetta un provvedimento non rientrante nei suoi poteri, che invade la sfera giurisdizionale, sostituendosi illegittimamente al potere del giudice. (Sez. 6, n. 1666 del 06/04/2000 dep. 05/06/2000, Battistella e altro, Rv. 22053901)», fattispecie che, certamente, non ricorre nella fattispecie in esame.
6.2. L'inoppugnabilità del provvedimento, la quale concettualmente esclude qualunque possibilità di diversa qualificazione del gravame eventualmente proposto (Sez. Un., Ordinanza n. 30326 del 26/06/2002, Rv. 222003), rende, infine, superflua ogni valutazione in ordine all'operatività dell' art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
7. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili (rimanendo assorbiti i motivi aggiunti). Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro millecinquecento ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 Dicembre 2016 II presidente II consigliere estensore Fabio Di PisaFoloorgan Re DEPOSITATO IN CANCELLERIA Giovanni Diotallevi SECONDA SEZIONE PENALE IL 19 GEN. 2017 * Cancelliere MA DE C E A R CANCELLIERE P U SU E T Claudia Pianelli R O C