Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., identificandosi secondo la generale nozione di profitto del reato nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, ed in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita concretamente contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti, eventualmente anche mediante la consegna di titoli di credito, irrilevante essendo, invece, che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali documenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura oblatoria.
Commentari • 3
- 1. Art. 644 - Usurahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'art. 644 prevede una tutela significativamente “anticipata” delle condotte usuraie consentendo di ritenere consumato il reato anche solo con l'accettazione della promessa usuraia, a prescindere dalla effettiva dazione degli interessi. Si ribadisce infatti che Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. Tale …
Leggi di più… - 2. Cassazione penale sez. II, 22/03/2023, (ud. 22/03/2023, dep. 14/04/2023), n.16045Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2022 il Tribunale di Cagliari rigettava l'appello proposto nell'interesse di T.D. avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva accolto solo in parte la richiesta di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, su somme di denaro, titoli e beni del valore per il valore eccedente l'importo di 115.000 Euro. Il Tribunale, disposta la restituzione all'indagato, sottoposto a indagini per il delitto di usura, di otto assegni circolari del complessivo importo di 82.000 Euro, confermava nel resto l'ordinanza del G.i.p., ritenendo che il profitto confiscabile fosse pari alla somma di 365.000 Euro che - alla …
Leggi di più… - 3. La contabilizzazione degli interessi usurari da parte della banca realizza un profitto del reatoDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 29 gennaio 2016
In tema di usura penale bancaria, configura un profitto del reato – come tale confiscabile – la mera contabilizzazione in conto corrente di interessi usurari a carico del cliente. E infatti, lo stesso risulta già privato, per il fatto della contabilizzazione, della facoltà di disporre delle somme pari agli interessi usurari; mentre la banca è già in condizione di apprendere quelle somme. Per affermare il principio ora esposto, la Suprema Corte si è richiamata a un proprio provvedimento (Cass. Sez. 6, sent. n. 45090 del 02/10/2014), secondo cui nel concetto di «interessi usurari concretamente corrisposti» debbono essere intesi anche quelli «eventualmente (corrisposti – ndr) anche mediante …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2014, n. 45090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45090 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/10/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1499
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 44555/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO NI N. IL 28/01/1978;
avverso la sentenza n. 1429/2013 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del 30/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, per l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN FATTO
1. TI IE ha definito con sentenza di applicazione della pena, deliberata dal GUP di Ancona il 9.3.2011, imputazioni di usura ed estorsione, in continuazione.
Quanto al delitto di usura, questa era l'imputazione: "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si faceva promettere da TM, in corrispettivo della espletata prestazione di danaro in favore della predetta di Euro 5.000, interessi usurari, in particolare circa Euro 70.000 per 11 mesi", dall'agosto 2009 al 22 luglio 2010. Dal capo di imputazione relativo all'estorsione si apprendeva che la persona offesa era stata costretta a consegnare al TI la somma di Euro 1.000 in contanti e due assegni bancari (rispettivamente recanti gli importi di Euro 31.000 e 9.000) . Adita dal ricorso del procuratore generale distrettuale, altra Sezione di questa Corte con sentenza 7.11.2012-21.2.2013 n. 8451/13 annullava tale deliberazione limitatamente all'omessa decisione sulla confisca, ex art. 644 c.p., u.c., con rinvio al Tribunale di Ancona per la relativa pronuncia. Con sentenza 30.5-7.6.2013 il GUP di Ancona disponeva la confisca "dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro beni ed utilità" per un importo pari ad Euro 64.500,00. Spiegava tale quantificazione muovendo dalla somma effettivamente consegnata dal condannato (5.000,00 Euro), da quella corrispondente agli interessi pattuiti ( 70.000,00 in undici mesi), dalla sottrazione degli interessi giudicati fisiologici nel 10% (quindi 500,00 Euro): la somma di Euro 64.500,00 doveva pertanto considerarsi quella "indebitamente pattuita a titolo di interessi usurari".
2. Ricorre l'imputato, enunciando due motivi:
- inosservanza dell'art. 644 c.p., u.c. e art. 627 c.p.p., comma 3:
la deliberazione sarebbe abnorme, perché il condannato non avrebbe mai percepito, direttamente o indirettamente, gli interessi pattuiti:
la somma in contanti di 1.000 Euro (che secondo il ricorrente riguarderebbe il diverso delitto di estorsione) afferirebbe al capitale prestato, gli assegni sarebbero stati privi di copertura e comunque mai incassati, da qui l'assenza di alcuna utilità economica e di alcun profitto come conseguenza della propria condotta e, quindi, l'illegittimità della disposta confisca;
- inosservanza dell'art. 426 c.p.p., comma 3, per la mancanza o incompletezza nel. dispositivo dell'elemento essenziale dell'indicazione dei beni che dovrebbero essere oggetto di confisca.
3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il secondo motivo (relativo alla mancata preventiva indicazione nel dispositivo dei beni da confiscare) è manifestamente infondato, trattandosi di accertamento e determinazione che, quando come nella fattispecie non siano già immediatamente individuabili ex actis beni aggredibili, può trovare concretizzazione fisiologica nella fase esecutiva, che garantisce comunque l'idoneo contraddittorio. Il primo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la nozione di profitto confiscabile del reato s'identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dall'illecito presupposto e il profitto è individuabile soltanto in un effettivo arricchimento patrimoniale acquisito e non nella semplice esistenza di un credito, per così dire, "virtuale", in quanto non riscosso (Sez. 6?, sent. 27746/2010;
cfr. anche SU sent. 26654/2008). Oggetto della . confisca possono essere, oltre che il denaro e altri beni e utilità, anche i titoli di credito, sia con riferimento alla materiale identità cartolare che ai diritti in essi incorporati o che da essi derivano (Sez. 2^, sent. 35969/2009; Sez., sent. 18343/2011). Il Giudice del merito pare aver sovrapposto l'aspetto della consumazione del reato di usura (che secondo la stessa lettera dell'art. 644 c.p., si perfeziona anche con la mera pattuizione degli interessi usurari, la cui eventuale concreta successiva percezione sposta in avanti il momento consumativo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità) con quello dell'individuazione dello specifico profitto ricavato dalla condotta illecita concretamente contestata, sostanzialmente facendo coincidere quest'ultimo con gli interessi (solo) pattuiti, a prescindere dal concreto loro pagamento, parziale o totale. Da qui la quantificazione in 64.500 Euro, secondo i parametri di cui si è dato conto al primo paragrafo.
Dalla stessa narrazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato emerge però che a fronte di un prestito di 5.000 Euro la persona offesa ha consegnato la somma in contanti di 1.000 Euro e due assegni bancari per il complessivo importo di Euro 40.000. Nulla riferisce la sentenza in ordine alla sorte di tali titoli. Per determinare l'effettivo arricchimento che, secondo i principi appena richiamati, configura lo specifico profitto nella fattispecie de qua, deve pertanto aversi riguardo esclusivamente alla somma in contanti ed agli importi recati dai titoli, nonché alla somma ricevuta in prestito (ove dagli atti altro non risulti). È quindi indispensabile l'accertamento sulla sorte dei titoli, atteso che, in ragione di quanto osservato prima, essa influisce per quantificare il profitto e determinare anche l'oggetto dell'eventuale confisca (posto che, appunto, anche i titoli di credito non utilizzati/riscossi possono essere oggetto della medesima).
Sul punto si impone pertanto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, che si atterrà ai principi di diritto sopra ricordati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2014