Sentenza 11 gennaio 2001
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Le "collaborazioni" tra strutture pubbliche ed operatori privati nel campo biomedico e la necessaria osservanza dei principi dell'evidenza pubblica (nota a T.A.R Lombardia Milano, sez. I, 8 giugno 2020, n. 1006) Saul Monzani sommario: 1. La questione oggetto di ricorso e la verifica dei presupposti dell'azione. - 2. La specifica disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). 3. La qualificazione giuridica della convenzione contestata in base al suo contenuto concreto e alla luce della normativa specifica. - 4. La sottoposizione ai principi generali dell'evidenza pubblica della convenzione contestata quale contratto pubblico attivo e/o quale concessione di …
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Le "collaborazioni" tra strutture pubbliche ed operatori privati nel campo biomedico e la necessaria osservanza dei principi dell'evidenza pubblica (nota a T.A.R Lombardia Milano, sez. I, 8 giugno 2020, n. 1006) Saul Monzani sommario: 1. La questione oggetto di ricorso e la verifica dei presupposti dell'azione. - 2. La specifica disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). 3. La qualificazione giuridica della convenzione contestata in base al suo contenuto concreto e alla luce della normativa specifica. - 4. La sottoposizione ai principi generali dell'evidenza pubblica della convenzione contestata quale contratto pubblico attivo e/o quale concessione di …
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Le "collaborazioni" tra strutture pubbliche ed operatori privati nel campo biomedico e la necessaria osservanza dei principi dell'evidenza pubblica (nota a T.A.R Lombardia Milano, sez. I, 8 giugno 2020, n. 1006) Saul Monzani sommario: 1. La questione oggetto di ricorso e la verifica dei presupposti dell'azione. - 2. La specifica disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). 3. La qualificazione giuridica della convenzione contestata in base al suo contenuto concreto e alla luce della normativa specifica. - 4. La sottoposizione ai principi generali dell'evidenza pubblica della convenzione contestata quale contratto pubblico attivo e/o quale concessione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA INN ED POROIDIT IANO00324 / 0 1 LA COR Oggetto giove SEZIONE TERZA CIVILE forsake cpasirane agli عدادات Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ette excctivi GIULIANODott. Angelo - Presidente R.G.N. 972/84 Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA 1645/84 582 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. Consigliere Rep. 103 Dott. Italo PURCARO Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 25/09/00 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COATE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MIGLIOZZI CARLO, domiciliato in ROMA presso la Richiesta dal Sig. per diritti L.diritti .6000 CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'Avvocato ETTORE FRANCESCO giusta procura speciale IL CANCELLIERE per NO AL GA di Milano dell'11/01/95 rep.n. 46850; LIRE 3000 CANCELLERIA ricorrente
contro
MONTANARI BATTISTA;
CG407411 My intimato CG407412 e sul 2° ricorso n'1° 01645/84 proposto da: 2000 MONTANARI BATTISTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. CORVISIERI 46, presso lo studio dell'avvocato 1462 -1- che lo difende anche DOMENICO CAVALIERE, disgiuntamente all'avvocato MARIO ADORNATO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale MIGLIOZZI CARLO, domiciliato in ROMA presso la DI CASSAZIONE, difeso CANCELLERIA DELLA CORTE www dall'Avvocato ETTORE FRANCESCO giusta procura speciale per NO AL GA di Milano dell'11/01/95 rep.n. 46850; controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 451/83 del Tribunale di PAVIA, emessa il 13/10/83 e depositata il 28/10/83 (R.G. 296/82); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/00 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso inicdentale condizionato. -2- Svolgimento del processo 1. LO IG, con decreto 4.6.1966 del presidente del tribunale di Milano, veniva autorizzato a sottoporre a sequestro conservativo beni di AT NA. Il sequestro eseguito su immobili veniva convalidato dal tribunale con sentenza non definitiva 21.4.1969, confermata dalla corte d'appello con sentenza 19.1.1971. Sulla domanda di merito veniva pronunciata dal tribunale la sentenza definitiva 17.6.1971, che la corte d'appello riformava parzialmente con sentenza 3.4.1973, con cui condannava AT NA a pagare a LO IG L. 10.606.765. Impugnata da IG, la sentenza veniva cassata ed in sede di rinvio la stessa corte d'appello di Milano, con sentenza 3.7.1981, condannava NA a pagare ulteriori 1 milione e 500 mila lire. Sulla base di quest'ultima sentenza, LO IG provvedeva a compiere gli atti richiesti dagli artt. 686 cod. proc. civ. e 156 disp. att. cod. proc. civ. per dare conversione del sequestro conservativo inséguito alla pignoramento. 2. - AT NA, con ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato il 3.6.1982, chiedeva che il pignoramento fosse dichiarato inefficace e questo perché il omesso di compiere gli adempimenticreditore aveva 3 necessari alla conversione del sequestro in pignoramento nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 156 disp. att. cod. proc. civ., che sosteneva dovesse essere fatto dalla prima sentenza di condanna esecutiva,decorrere quella pronunciata dalla corte d'appello di Milano il 3.4.1973. 3. - Il tribunale di Pavia, con sentenza 28.10.1983, dichiarava l'inefficacia del pignoramento. Il tribunale considerava: che il giudizio instaurato si poteva ben inquadrare nella figura della opposizione agli atti esecutivi, perché si verteva intorno a vizi che attenevano al modo dell'esecuzione, ovverosia alla regolarità di un atto del procedimento esecutivo;
che l'opposizione era tempestiva perché, come emergeva dal fascicolo dell'esecuzione, l'avviso ex art. 485 cod. proc. civ., per l'udienza del 3.3.1982, inviato a NA per posta, non lo aveva raggiunto, mentre non si poteva tenere conto degli atti notificati al figlio del debitore, che risultava avere una residenza diversa;
che l'opposizione era fondata, perché l'effetto di conversione del sequestro in pignoramento si produce una volta che il sequestrante veda riconosciuto il suo credito da una sentenza di condanna esecutiva e, da questo momento, 4 egli ha l'onere di dare attuazione alla conversione già operatasi, pena l'inefficacia del pignoramento.
4. LO IG ha proposto ricorso per cassazione. AT NA ha resistito con controricorso, col quale ha proposto ricorso incidentale condizionato, cui LO IG ha a sua volta resistito con controricorso. Per la discussione dei due ricorsi è stata fissata 5. 6.10.1987, nella quale il ricorrente l'udienza del principale LO IG ha dichiarato di voler proporre querela di falso relativamente alla firma di sottoscrizione del ricorso incidentale. Nella successiva udienza del 25.1.1989, la signora BA, erede di AT NA, dichiarava di voler insistere nel ricorso incidentale condizionato e la Corte autorizzava la proposizione della querela di falso. Il relativo giudizio, iniziato davanti al tribunale di Milano con la citazione notificata il 20.3.1989, è stato definito con sentenza del 29.3.1999, che ha rigettato la domanda dichiarando autentica la firma di sottoscrizione del controricorso. Ancora fissata la discussione per l'udienza del 1°.
7.1999 nessuna delle parti ha documentato che la sentenza fosse passata in giudicato. - AT NA, in occasione dell'udienza del 6. 13.1.1995, ha depositato una memoria. л5 с Motivi della decisione 1. La sospensione del giudizio, disposta nell'udienza del 25.1.1989, è cessata, perché è decorso il termine per l'impugnazione della. sentenza 29.3.1999 pronunciata sulla querela di falso e nessuna delle parti ha documentato che la sentenza sia stata impugnata. 2. - Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a procedimenti separati, che debbono essere riuniti, perché riguardano impugnazioni proposte contro la stessa decisione.
3. Il ricorso principale contiene un motivo articolato in più censure. Il motivo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 485 e 617 cod. proc. civ., nonché agli artt. 170 e SS. R.D. 18 aprile 1940, n. 689 e 8 L. 20 novembre 1982, n. 890). Il ricorrente osserva che, con decreto emesso а norma dell'art. 485 cod. proc. civ., il giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza per la comparizione degli interessati. Il biglietto di cancelleria, "inviato per la notifica al NA AT a mezzo del servizio postale con partenza il 25 gennaio 1982", veniva restituito dall'ufficio postale che sul plico aveva apposto la dizione "assente", datata 28 gennaio 1982. 6 Il ricorrente deduce che, avvenuta la restituzione del plico con allegata la cartolina di ricevimento non sottoscritta", la richiesta di notificazione avrebbe dovuto essere rinnovata;
in mancanza, il tribunale non avrebbe potuto far ricadere sulla parte privata e perciò sul creditore pignorante le conseguenze dell'omissione di un'attività al cui svolgimento era competente solo l'ufficio e per tale via pervenire a ritenere tempestiva l'opposizione proposta dal debitore. Peraltro, prosegue il ricorrente, quando la notifica di un atto giudiziario non può essere fatta per temporanea assenza del destinatario, è previsto sia svolta una serie d'altri atti (secondo intervento con rilascio di apposito avviso che segnala 1'invio dell'atto, deposito di questo presso l'ufficio postale, restituzione al mittente per compiuta giacenza) all'esito della quale la notificazione si ha per eseguita: e però, di ciò il tribunale non avrebbe tenuto alcun conto, essendosi limitato a considerare che l'avviso non aveva raggiunto il debitore. Infine, il ricorrente censura l'affermazione del tribunale, per cui, in rapporto alla tempestività dell'opposizione, non era rilevante che della esecuzione fosse stato dato avviso al figlio del debitore, cui il bene sequestrato era stato nel frattempo donato e che era stato perciò considerato "interessato" all'esecuzione: Osserva 7 che v'erano più elementi per ritenere che il figlio avesse informato il padre della pendenza dell'esecuzione.
3.1. Con il ricorso incidentale condizionato, il resistente, che davanti al tribunale aveva sostenuto la tesi, implicitamente disattesa, che il proprio ricorso 3.3.1982 fosse stato rivolto a far valere una sopravvenuta causa di estinzione del processo esecutivo, sicché avrebbe dovuto seguirsi il rito previsto dall'art. 630 cod. proc. anziché quello, in concreto applicato, previstociv., dall'art. 617 cod. proc. deduce la violazione delciv., primo articolo e chiede che, corretta la motivazione, la sentenza che ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento sia mantenuta ferma nel dispositivo, con conseguente rigetto del ricorso principale. Il ricorso principale è ammissibile, ma non è fondato. 4. - Queste le ragioni per cui è ammissibile. 5. - Il tribunale era stato richiesto di dichiarare che il pignoramento, in cui il sequestro conservativo s'era convertito, era divenuto inefficace: ciò, perché il creditore, ottenuta la sentenza di condanna esecutiva, aveva omesso di dare tempestiva attuazione all'intervenuta conversione, non compiendo, nel termine previsto dall'art. 156, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., alcuna delle attività richieste dagli artt. 686 cod. proc. civ. e 156 disp. att. 8 Il debitore, che aveva presentato un ricorso intestato opposizione agli atti esecutivi, nel corso del giudizio aveva prospettato che la richiesta poteva essere configurata come eccezione di estinzione del processo. Il tribunale ha però ritenuto che all'iniziativa processuale del debitore potesse convenire la configurazione di opposizione agli atti esecutivi e su questa base ha esaminato il punto della sua tempestività, su cui ancora si controverte. Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del tribunale è dunque ammissibile, a norma degli artt. 360 е 618 cod. proc. civ.: l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza va infatti compiuto ricercando a quale tipo essa sia riconducibile, avuto riguardo alla configurazione data dal giudice alla domanda nel decidere uno dei punti controversi. 6. - Le ragioni per cui il ricorso principale non è fondato sono le seguenti. 6.1. - La prima censura che attiene alla violazione dell'art. 485 cod. proc. civ. manca di nesso logico con il punto della decisione cui la critica si rivolge. La tempestività dell'iniziativa assunta dal debitore può essere giudicata solo avendo riguardo agli atti in concreto compiuti nel processo e non con riguardo a quelli che, in ipotesi, si sarebbero dovuti compiere. 9 Affermare che il cancelliere avrebbe dovuto reiterare la comunicazione che era suo dovere di ufficio dare a norma degli artt. 485, secondo comma, e 136 cod. proc. civ., non consentirebbe di trarne la conseguenza che l'opposizione sarebbe stata egualmente proposta quando in concreto lo è stata e tardivamente rispetto alla comunicazione rinnovata. La violazione degli artt. 170 e SS. del R.D. 186.2. aprile 1940, n. 689 e dell'art. della L. 20 novembre censura, non c'è1982, n. 890, denunziata con la seconda stata. contenuta nell'art. 8 della L. 20 novembre La norma 1982, n. 890, sul procedimento da seguire per la notificazione a mezzo del servizio postale in caso di temporanea assenza del destinatario, non poteva trovare applicazione nel caso in esame, giacché il procedimento di notifica doveva essere completato prima dell'entrata in vigore della legge. Non di meno, già prima che l'art. 8 della legge 890 del 1982 lo prevedesse espressamente, il caso della mancata consegna per assenza del destinatario si considerava disciplinato dall'art. 8 del R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393, dettato esplicitamente per il caso di rifiuto di firmare l'avviso di ricevimento o il registro di consegna (Cass. 20 dicembre 1979 n. 6607; 20 novembre 1976 n. 4378). 10 La norma richiamata, però, non stata violata dal tribunale, giacché, mentre il plico stato reso dall'ufficio postale con la sola indicazione che il destinatario era assente, l'applicazione della norma che si assume violata e, sulla sua base, l'affermazione che la notificazione era stata compiutamente eseguita, avrebbero richiesto, in primo luogo, che dall'avviso di accertamento fosse anche risultato che il plico era stato depositato presso l'ufficio postale con inerente successivo avviso al destinatario.
6.3. Il ricorrente, nella terza ed ultima censura, ha dedotto, in sostanza, che il tribunale avrebbe violato l'art. 617 cod. proc. civ., quando ha omesso di valutare se il debitore non avesse di fatto avuto conoscenza del processo esecutivo in ероса anteriore e ciò per effetto della comunicazione dell'udienza al figlio, considerato all'esecuzione, perché divenuto interessato come proprietario dell'immobile dopo il sequestro. Orbene, la Corte, quando ha configurato la questione come oggetto di opposizione agli atti esecutivi, ha ritenuto che il termine perentorio di cinque giorni, entro il quale la deduzione di inefficacia del pignoramento deve essere fatta, decorre dalla data del successivo primo atto di esecuzione portato legalmente a conoscenza del debitore: questo, perché gli artt. 686 cod. proc. civ. e 156 disp. 11 att. non prevedono che al debitore sia notificato о comunicato il deposito degli atti necessari ad attuare la conversione (Cass. 27 aprile 1967 n. 757; 28 febbraio 1964 n. 454; 6 ottonre 1958 n. 3124). Questo indirizzo applica una soluzione che la giurisprudenza ha tratto, come principio di portata generale, dal secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. (Cass. 27 gennaio 1982 n. 551; 8 marzo 1980 n. 1544; 31 dicembre 1971 n. 3729; 8 ottobre 1968 n. 3164; 9 luglio 1966 n. 1813; 2 aprile 1963 n. 807). La regola che il principio esprime è che, dove il tempo del compimento dell'atto esecutivo e quello della sua conoscenza legale da parte di chi vi abbia interesse non coincidono, il termine decorre dal momento in cui egli avrà esecutivo: sia avuto conoscenza dell'esistenza dell'atto questa il risultato del procedimento predisposto a realizzarla (com'è per la conoscenza dei provvedimenti del giudice), sia che essa derivi dalla conoscenza di un atto che necessariamente ne presuppone uno precedente (di cui non si abbia avuto notizia per non esser previsto ° non procedimento preordinato a essere stato svolto il provocarne la conoscenza) (Cass. 26 agosto 1998 n. 8473; 7 marzo 1992 n. 2701). 12 Il ricorso ripropone il problema se sia necessaria la conoscenza legale dell'atto 0 se sia rilevante anche una sua conoscenza di fatto. Orbene, se pur non mancano casi, peraltro risalenti, in cui è stato ammesso il valore preclusivo di una provata anteriore conoscenza effettiva (Cass. 12 aprile 1980 n. ritiene la Corte che si2339; 8 ottobre 1966 n. 3164), debba ribadire il principio della esclusiva rilevanza della conoscenza legale, seguito dalla giurisprudenza successiva. Un primo argomento in favore di questa soluzione si trae da quanto dispone il secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. a proposito delle opposizioni rivolte a far valere i vizi della notificazione del titolo esecutivo del precetto. La norma fa decorrere il termine per l'opposizione dal primo atto di esecuzione, senza richiedere la dimostrazione che i vizi della notificazione siano stati tali da aver determinato la mancata conoscenza del compimento dell'atto, come invece altre norme richiedono a diversi effetti (artt. 327, secondo comma;
650, primo comma;
668, primo comma, cod. proc. civ.). Ne segue, da un lato, l'irrilevanza della conoscenza di fatto, dall'altro l'ancoraggio della decorrenza ad un atto, il primo dell'esecuzione, il cui schema legale 13 prevede in ogni caso la sua conoscenza da parte del soggetto passivo della stessa esecuzione. La riferibilità della medesima regola agli atti di parte di cui non è prevista la comunicazione al debitore l'attuazione della conversione del(come l'intervento e sequestro conservativo in pignoramento) trova conforto nell'interpretazione che deve essere data allo stesso secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ., in quanto si riferisce a quel tipo di atti esecutivi, che è costituito dai provvedimenti del giudice dell'esecuzione. Ragioni di ordine sistematico (il collegamento tra gli artt. 487 e 167 cod. proc. civ. ed il regime del reclamo al collegio avverso le ordinanze del giudice istruttore: art. 178, terzo comma, cod. proc. civ.) inducono a ritenere che l'opposizione contro i provvedimenti del giudice vada proposta nel termine, decorrente dalla conoscenza legale che l'interessato ne abbia, per esserne dalla legge prevista la comunicazione о per essere il provvedimento pronunciato in un'udienza alla quale egli abbia о avrebbe dovuto assistere per averne avuto la necessaria comunicazione. Ne deriva che, anche in questo caso, la mancanza della conoscenza legale dell'atto non potrebbe essere supplita dalla conoscenza di fatto. 14 Questa interpretazione consente quindi di ritenere vigente una regola uniforme che, per tutti gli atti esecutivi, individua il momento da cui prende a decorrere il termine per l'opposizione nella conoscenza legale dell'esistenza dell'atto di altro atto cronologicamente successivo che logicamente lo presupponga. 7. - Il ricorso principale è rigettato;
quello incidentale condizionato è assorbito.
8. Il ricorrente è condannato al rimborso delle spese del giudizio (art. 385 cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente LO IG al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L.2.195.000 + - delle quali L. 2 milioni per onorari di avvocato. f Così deciso il giorno 25 settembre 2000, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il Presidente/Presidente Il relatore ed estensore Apel ka рассја Depositata in Cancelleria 11 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 CE Ammendola IL CANCELLIERE C1 Oggi, CE Ammendola Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 04.03.11 Iscritto a Art.n. 1/142. 80000 -15 10 330000