Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione, una volta avviata l'azione da parte del procuratore della Repubblica o del questore, il tribunale ha il potere di disporre, "ex officio", le indagini più opportune e di acquisire le relative risultanze ai fini della decisione sulla confisca, senza che l'esercizio di siffatto potere possa far venire meno la correlazione della decisione con l'accusa, dal momento che la contestazione attiene sempre e soltanto alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2007, n. 5248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5248 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 23/01/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 91
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 12660/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD CI nato a [...] [...];
avverso il decreto della Corte d'Appello di Napoli in data 26/5/2005. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto 30/10/2001 il Tribunale di Napoli dispose la confisca dei beni, dettagliatamente indicati nel decreto, nei confronti di RD CI, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni e mesi 6 in quanto indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso.
Avverso tale decreto RD interpose appello e la Corte d'Appello di Napoli, con decreto 26.5.2005, depositato il 22.9.2005 e notificato da ultimo il 4.1.2006, confermò il decreto impugnato. Ricorrono per cassazione, con distinti atti, il difensore di RD CI Avv. Ivan Montone e RD CI, con ricorso sottoscritto anche dall'Avv. Ivan Montone.
Con il primo ricorso (sottoscritto dall'Avv. Ivan Montone e datato 10.1.2006) si deduce:
1. violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), nonché in relazione altresì all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) per la mancata valutazione della memoria difensiva depositata alla Corte d'appello il 24.1.12005, sulla quale la Corte territoriale avrebbe rassegnato una motivazione meramente apparente, specie in relazione alle doglianze relative alla mancata instaurazione di un valido rapporto processuale e alla mancata correlazione fra tra accusa e decisione, essendo stati gli elementi raccolti fuori udienza e non contestati al proposto, mai presente in udienza e che non potrebbe ai fini della contestazione essere sostituito dal difensore, così come in relazione all'instaurazione di procedimento sulla base di segnalazioni della polizia giudiziaria e dell'amministratore giudiziario e non del P.M. o del Questore;
2. violazione di legge per inosservanza della competenza funzionale non essendo il Tribunale legittimato ex se ad instaurare d'ufficio il procedimento di prevenzione in relazione al già segnalato esercizio dell'azione sulla base di segnalazioni della polizia giudiziaria e dell'amministratore giudiziario e non del P.M. o del Questore;
3. violazione di legge in relazione all'utilizzazione in sede di misure di prevenzione di rogatoria internazionale in forza di convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, non estensibile al procedimento di prevenzione, con conseguente confisca di due conti (denominati "Tenda" e "Camper") in essere su banca elvetica;
4. vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove acquisite in particolare relativamente alla distinzione fra patrimonio lecito ed illecito, nonché in punto di rigetto dei mezzi di prova richiesti, primo fra tutti l'espletamento di una perizia contabile, negata sul presupposto errato che la consulenza della difesa fosse stata redatta sulla base di mere ipotesi, mentre si fonda su dati forniti dalla polizia giudiziaria, sicché si ripropongono i motivi proposti in sede di appello.
Con il secondo ricorso (sottoscritto da RD CI e dall'Avv. Ivan Montone e datato 12.1.2006, dopo aver ricostruito l'iter processuale, trascrivendo memorie difensive ed atto di appello, si deduce:
1. violazione di legge processuale e conseguente nullità del decreto impugnato per mancata correlazione fra quanto contestato e quanto ritenuto, dal momento che al RD era contestato di essere indiziato di appartenere all'associazione di camorrista "clan dei Casalesi", mentre la Corte d'appello ha fondato il giudizio di pericolosità sui rapporti con AR DO e la ER, fatti mai contestati a RD;
2. violazione di legge sostanziale in quanto i fatti posti alla base della decisione non sarebbero certi, univoci ed idonei a provare l'appartenenza di RD ad un sodalizio di tipo mafioso, tanto più che RD e la ER vengono indicati come vittime di attività usurarie del ricorrente e che l'appartenenza non può essere confusa con la frequentazione;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, in relazione all'apoditticità della risposta sul dedotto travisamento dei fatti da parte del Tribunale ed all'appartenenza di RD al menzionato clan dei Casalesi, nonostante le evidenziate contraddizioni degli elementi raccolti ed all'assenza di elementi a sostegno dell'affermazione che il ricorrente si sarebbe avvalso della forza di intimidazione dell'associazione; inoltre non sarebbero stati accertati elementi smentiti in sede penale e l'elemento psicologico ed i rapporti posti a base del giudizio di pericolosità non sarebbero intervenuti con soggetti dei quali sia stata accertata l'appartenenza ad un sodalizio mafioso;
4. violazione di legge in relazione all'interpretazione dell'art. 648 bis c.p., essendo stata erroneamente attribuita a RD
l'attività di riciclatore, tanto più che i relativi due decreti di rinvio a giudizio sono stati dichiarati nulli;
5. violazione di legge in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità sociale di RD ed all'omessa motivazione sul punto;
6. violazione di legge in relazione alla ritenuta illiceità della provenienza del patrimonio sulla sola base della sproporzione fra reddito dichiarato e patrimonio ed omessa motivazione sul punto, trasformando una presunzione semplice in un'inversione dell'onere della prova;
se tale interpretazione fosse condivisa si eccepisce l'illegittimità costituzionale della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e successive integrazioni e modificazioni per violazione degli artt.3, 24, 27, 35 e 42 Cost.; ciò anche in relazione alla valutazione sulla mancata esibizione di documentazione nonostante i condoni tombali e alla mancata valutazione delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria favorevoli al ricorrente;
7. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca di beni acquisiti in epoca anteriore ai fatti contestati;
8. violazione di legge ed omessa motivazione sull'asserita mancata prova da parte del ricorrente della provenienza dei beni. Con memoria datata 11.1.2007 il difensore del ricorrente ha ribadito la non applicabilità al procedimento di prevenzione delle convenzioni di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, operanti solo in presenza di reati.
Ha altresì ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso proposti. Il primo e quarto motivo di ricorso dedotti dal difensore, il secondo, terzo, quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo di ricorso dedotti da RD e dal difensore sono manifestamente infondati e talora proposti fuori dai casi consentiti.
Anzitutto le predette doglianze, sotto l'apparenza della violazione di legge e del vizio di motivazione censurano in realtà il merito della decisione della Corte territoriale.
In secondo luogo è necessario ricordare che non assume rilievo l'ipotizzato difetto di motivazione, in quanto in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: "Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965. Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo, sancito dal citato art. 4, comma 9 di provvedere con decreto motivato" (Cass. Sez. 2^ sent. n. 2181 del 6/5/1999 dep. 26/5/1999 rv 213852). Or bene, nel caso concreto la Corte territoriale ha motivato sia richiamando il decreto di primo grado, che affrontando le doglianze prospettate nell'appello.
Le censure dedotte, pur ipotizzando l'apparenza della motivazione, si risolvono in realtà in una critica alla motivazione stessa, di talché si versa al di fuori di qualsiasi ipotesi di inesistenza. Insussistenti sono altresì le lamentate violazioni di legge e sotto tale profilo il secondo ed il terzo motivo di ricorso dedotto dal difensore, il primo ed il quarto motivo di ricorso dedotti da RD e dal difensore sono manifestamente infondati. Venendo all'esame delle singole censure, quanto al primo ed al secondo motivo di ricorso dedotti dal difensore, emerge che la Corte d'appello ha esaminato la doglianza relativa al dedotto mancato esercizio dell'azione di prevenzione da parte del P.M. e del Questore rilevando che le informative pervenute successivamente all'instaurazione del procedimento scaturivano dalle proposte stesse in ragione del principio di carattere generale in materia di prevenzione, secondo il quale la valutazione va effettuata sulla base delle risultanze esistenti al momento della decisione, comprensive degli elementi emersi nel corso del giudizio.
Tale principio è condiviso da questa Corte che ha affermato che: "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, una volta che sia stata esercitata l'azione di prevenzione da parte del procuratore della Repubblica o del questore, nessuna preclusione all'esercizio d'ufficio dei poteri cautelari ed investigativi del tribunale può derivare da un precedente rigetto della richiesta di sequestro dei beni, trattandosi di provvedimento adottato rebus sic stantibus e comunque inidoneo a passare in giudicato, perché insuscettibile di autonoma impugnazione". (Cass. Sez. 2^ sent. n. 1254 del 14/2/1997 dep. 21/3/1997 rv 207318. In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la legittimità del sequestro dei beni disposto d'ufficio dal tribunale a seguito di ulteriori acquisizioni investigative, anch'esse officiose, dopo che una precedente richiesta di applicazione della misura cautelare sui medesimi beni, avanzata dal pubblico ministero, era stata respinta dallo stesso organo). In altri termini, una volta avviata l'azione di prevenzione da parte del procuratore della Repubblica o del questore competente, il tribunale è libero di disporre d'ufficio le indagini più opportune e di acquisire ed utilizzare le relative risultanze adottando i provvedimenti conseguenti.
Per le stesse ragioni non vi è alcuna mancanza di correlazione fra accusa e decisione, così come non vi è omessa contestazione dell'accusa al proposto assente.
Infatti la contestazione riguarda sempre e soltanto la sproporzione fra beni sequestrati e redditi apparenti o dichiarati ai fini della confisca sicché non vi era la necessità di specifica contestazione ulteriore al proposto di ogni singolo elemento di conoscenza emerso nel corso del procedimento di prevenzione.
Quanto invece all'esercizio del diritto di difesa, come evidenziato dalla Corte territoriale, delle singole emergenze è stata data comunicazione alle parti, sicché nessun pregiudizio alla difesa vi è stato.
Il terzo motivo di ricorso proposto dal difensore è manifestamente infondato perché frutto di un equivoco in ordine alla normativa applicabile.
Infatti la fonte normativa che legittima sequestro e confisca dei beni è quella italiana, mentre le norme internazionali e quelle del Paese richiesto riguardano solo l'assistenza giudiziaria. Nei rapporti di assistenza giudiziaria internazionale vengono infatti in rilievo tre distinti ordinamenti: quello dello Stato richiedente l'assistenza, quello dello Stato richiesto di prestarla e l'ordinamento internazionale.
Non vi è alcuna illegittimità nella richiesta di assistenza giudiziaria, dal momento che nulla vieta alle autorità italiane di richiedere assistenza a quelle di un altro Stato, non solo in base ai trattati internazionali multilaterali o bilaterali, ma a qualsiasi norma di diritto internazionale, fra le quali rientrano la prassi, la consuetudine, la reciprocità ed anche la cortesia fra gli Stati. Nessuna illegittimità è configurabile, ne' dal punto di vista dell'ordinamento italiano ne' da quello internazionale neppure nel fatto che il Paese richiesto presti l'assistenza anche al di fuori dei limiti delle convenzioni stipulate in base ad una delle fonti di diritto sopra indicate.
Le relative doglianze, salvo che possano essere fatte valere innanzi alla giurisdizione di quello Stato secondo le norme in vigore nello stesso, non possono essere proposte innanzi alla giurisdizione italiana.
Questa Corte ha affermate (ed il Collegio condivide l'assunto) che "in materia di rogatone internazionali, ove lo Stato richiesto ecceda, nella concessione dell'assistenza, i limiti imposti a propria garanzia dalle convenzioni internazionali, nessuna nullità può essere eccepita da parte del soggetto interessato avanti all'autorità giudiziaria italiana in ordine all'atto eseguito all'estero, poiché i limiti posti a garanzia degli Stati riguardano esclusivamente i rapporti interstatali e, in mancanza di una esplicita previsione, non possono far sorgere diritti soggettivi in capo ai singoli all'interno dei rispettivi ordinamenti" (Cass. Sez. 2^ sent. n. 20131 del 2/4/2003 dep. 5/5/2003 rv 225769. In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato la doglianza del ricorrente volta a far rilevare l'invalidità, per violazione del principio della doppia incriminabilità previsto dalla normativa pattizia, dei sequestro preventivo eseguito a mezzo di rogatoria dall'autorità giudiziaria dello Stato estero).
Il quarto motivo di ricorso proposto dal difensore non solo è relativo a vizio di motivazione non deducibile in materia di misure di prevenzione, ma prospetta - attraverso la formulazione di una diversa ricostruzione dei fatti e la lamentata mancata effettuazione di una perizia - valutazioni di merito non consentite a questa Corte. Il primo motivo proposto da RD e dal difensore è manifestamente infondato. La pericolosità della sicurezza pubblica posta alla base tanto della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza quanto del provvedimento di confisca riguarda gli indizi di appartenenza di RD all'associazione di tipo camorrista c.d. clan dei Casalesi.
In proposito la Corte d'appello ha richiamato la motivazione del decreto di primo grado, che a sua volta ha richiamato la misura personale, integrandola con ulteriori considerazioni circa la non rilevanza dell'intervenuta assoluzione dal reato di usura. Non vi è stata quindi alcuna immutazione del fatto contestato. Non vi è alcuna violazione di legge nella ritenuta sussistenza di appartenenza ad un'associazione camorrista, posto che la Corte territoriale, come si è detto, ha richiamato il decreto di primo grado, che a sua volta si è riportato al decreto che ha irrogato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, all'epoca già confermato dalla Corte d'appello.
Il quarto motivo di ricorso proposto da RD e dal difensore è manifestamente infondato perché si limita ad evidenziare che è stata dichiarata la nullità di due decreti di citazione a giudizio per tale reato, il che nulla implica in punto di fondatezza del giudizio di pericolosità per la pubblica sicurezza. Il motivo è altresì generico, dal momento che non chiarisce in quale modo, ad avviso del ricorrente, una diversa interpretazione del reato di riciclaggio potrebbe influire sulla valutazione di appartenenza ad un sodalizio di tipo camorrista.
Il quinto motivo di ricorso proposto da RD e dal difensore è manifestamente infondato.
Va premesso in proposito che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dell'interessato dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative" (Cass. Sez. 6^ sent. n. 114 del 23/11/2004 dep. 5/1/2005 rv 231448, per citare una recente pronunzia di una nutrita serie nello stesso senso).
Tale principio si fonda sulla considerazione che le associazioni di tipo mafioso per un verso presentano un elevato grado di stabilità e permanenza nel tempo e per altro verso non sono circoli dei quali si possa cessare di far parte semplicemente non rinnovando l'iscrizione o comunicando la disdetta, ma uscire dai quali, il più delle volte comporta rappresaglie o gravi conseguenze per l'interessato ed i suoi familiari.
Il sesto motivo di ricorso proposto da RD e dal difensore è manifestamente infondato.
Non è affatto vero che il Tribunale e la Corte territoriale abbiano introdotto una presunzione assoluta di illecita provenienza. Semplicemente i giudici di merito hanno ritenuto non provata la provenienza legittima dei beni, con valutazione di merito non censurabile in questa sede.
Del resto il ricorrente invoca, a giustificazione della mancata esibizione di documenti il condono fiscale (e di conseguenza implicitamente l'evasione fiscale), trascurando l'orientamento di questa Corte secondo il quale per procedere a sequestro e confisca non è necessario che un bene provenga da un illecito di stretta tipologia mafiosa: "In tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia. Ne consegue che è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
ne' assume rilievo, in proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dell'"iter" amministrativo previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413 (c.d. condono tombale) le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca" (Cass. Sez. 2^ sent. n. 2181 del 6/5/1999 dep. 26/5/1999 rv 213853).
Ne consegue l'irrilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale.
Il settimo e l'ottavo motivo di ricorso dedotto da RD e dal difensore propongono censure di merito e vizio di motivazione non ammissibili in questa sede, posto che i giudici di merito hanno ritenuto la formazione del patrimonio del ricorrente coeva alla sua appartenenza al clan dei Casalesi e non provata la provenienza legittima, con motivazione che non può essere considerata inesistente o solo apparente.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, la parte privata che li ha proposti deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007