CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 12811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12811 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di FORLÌ nel procedimento a carico di MO AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2025 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con o senza rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 12811 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 04/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Bologna - visto lo stato di insolvibilità incolpevole, per esser restato privo di pagamento l'ordine di esecuzione contenente ingiunzione di pagamento del 24/11/2023, notificato il 30/04/2024 e scaduto il 29/07/2024 - ha convertito in sei giorni di detenzione domiciliare sostitutiva la pena pecuniaria ammontante a euro 1.440,00 di multa, inflitta a CO MO con decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì del 16/09/2023, relativamente al reato di danneggiamento aggravato commesso il 04/01/2023; con il medesimo provvedimento, il Magistrato di sorveglianza ha imposto prescrizioni al condannato ed ha ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'esecuzione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, deducendo l'abnormità della suddetta ordinanza, per inosservanza o erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con o senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Secondo quanto sintetizzato in parte narrativa, vi è stata - a carico di CO MO,....l'emissione di un decreto di condanna ad opera del Giudice per le indagini preliminari;
la relativa pena pecuniaria poi - stante l'insolvibilità del condannato - è stata sostituita con la corrispondente detenzione domiciliare sostitutiva. Tale sostituzione è stata disposta dal Magistrato di sorveglianza, il quale però - oltre a operare la conversione e dettare le necessarie prescrizioni - ha trasmesso gli atti al Pubblico Ministero per l'esecuzione e per quanto di competenza. 2.1. Stando alla prospettazione del ricorrente, dunque, la trasmissione degli atti - operata dal Magistrato di sorveglianza alla Procura della Repubblica - realizzerebbe una forma di astensione dalla decisione da parte del primo, il quale è invece, attualmente, l'unico soggetto competente in ordine all'esecuzione della 2 detenzione domiciliare e della semilibertà; si sarebbe così venuta a determinare l'attivazione di una procedura non prevista dal sistema e ne sarebbe scaturita, correlativamente, l'imposizione alla Procura della Repubblica di una attività non rientrante nella sfera di sua competenza. 2.3. Il Collegio - nel reputare fondate le censure sussunte nell'atto di impugnazione - ritiene opportuno dare continuità al principio di diritto fissato da Sez. 1, n. 21586 del 11/03/2025, Naimi Marouan, Rv. 288265 - 01, a mente della quale: «Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, dopo aver stabilito le prescrizioni che dovrà osservare il condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché emetta l'ordine di esecuzione e lo annoti, insieme al fine pena, sullo stato di esecuzione, è affetto da abnormità funzionale, posto che ogni competenza della fase esecutiva delle pene sostitutive, salvo il lavoro di pubblica utilità, è affidata al magistrato di sorveglianza, sicché onerare un diverso organo giudiziario del compimento di attività e dell'emissione di atti non previsti dall'ordinamento ed estranei alle sue competenze determina una stasi, non altrimenti superabile, della fase procedimentale dell'esecuzione della pena». Nella parte motiva di tale decisione, può testualmente leggersi quanto segue: «Il sistema delle sanzioni sostitutive, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce la competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza sulla esecuzione di tali sanzioni, ad eccezione del solo lavoro di pubblica utilità. L'art. 661, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla cd. riforma Cartabia, stabilisce che, quando deve essere eseguita una condanna alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, «il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689». L'art. 62 della legge 689/1981, a sua volta, stabilisce che il pubblico ministero trasmette la sentenza che dispone una delle predette sanzioni sostitutive al magistrato di sorveglianza, e questi «procede a norma dell'art. 678, comma 1- bis, del codice di procedura penale», e quindi emette senza formalità l'ordinanza con cui conferma o modifica le modalità esecutive e le prescrizioni della pena. Tale ordinanza, come stabilito dalla norma stessa, «è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato», o in mancanza all'Arma dei Carabinieri, nonché all'UEPE. L'ordinanza è immediatamente esecutiva, dal momento che l'organo di polizia, «appena ricevuta l'ordinanza», ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni e di presentarsi immediatamente all'UEPE, nonché adotta le ulteriori misure indicate dalla norma. La norma indicata, pertanto, attribuisce al magistrato di sorveglianza ogni competenza 3 sulla esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della detenzione domiciliare, perché la loro esecuzione inizia con la consegna al condannato dell'ordinanza emessa dal magistrato stesso, senza che sia prevista l'emissione di alcun ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero, ordine la cui finalità risulta del tutto assente nell'ambito della procedura delineata dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022. L'iniziativa della esecuzione della sentenza di condanna è attribuita al pubblico ministero, nel rispetto del sistema delineato dal codice di procedura penale, ma si esaurisce nella trasmissione dell'atto al magistrato di sorveglianza, dopo la sua irrevocabilità. ... La competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza nella cura dell'esecuzione delle predette sanzioni sostitutive risulta confermata dalle procedure stabilite agli artt. 64, 66 e 68 legge n. 689/1981: i provvedimenti di modifica delle loro modalità esecutive, di revoca a causa dell'inosservanza delle prescrizioni, di sospensione della loro esecuzione sono adottati dal magistrato di sorveglianza senza alcuna iniziativa o coinvolgimento del pubblico ministero, in quanto gli organi di polizia e l'UEPE, che controllano il condannato sottoposto a tali sanzioni, riferiscono eventuali problematiche o violazioni al magistrato stesso, il quale provvede direttamente, senza interessare il pubblico ministero o acquisire il suo parere. L'art. 64 legge n. 689/1981 stabilisce, infatti, che «le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62» possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza «su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna», e il provvedimento di modifica deve essere trasmesso non all'ufficio del pubblico ministero, bensì esclusivamente all'UEPE, all'organo di polizia o al direttore del carcere competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni (competenza attribuita a tali soggetti dall'art. 65 legge n. 689/1981). Analogamente l'art. 66, secondo comma, legge n. 689/1981 stabilisce che i soggetti competenti per il controllo circa l'adempimento delle prescrizioni informano di ogni violazione «il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62», e lo stesso magistrato di sorveglianza svolge gli accertamenti che ritiene necessari e procede alla revoca della sanzione sostitutiva, con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Infine l'art. 68, terzo comma, legge n. 689/1981, stabilisce che, nel caso debba disporsi la sospensione della esecuzione della sanzione sostitutiva a causa del sopravvenire di una misura a carattere detentivo imposta per altra causa, «il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato», il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della cessazione 4 dell'esecuzione della detenzione, che determina automaticamente il ripristino della sanzione sostitutiva». Sulla medesima direttrice interpretativa si è posta anche Sez. 1, n. 10781 del 15/01/2025, RT Constantin, Rv. 287690 - 01, secondo la quale: «Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, richiesto dalla direzione dell'istituto penitenziario di indicare la data finale di espiazione della pena della semilibertà sostitutiva, anziché provvedere direttamente a tale incombente, a lui spettante ai sensi degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emanazione dell'ordine di esecuzione comprensivo del calcolo del fine pena, è abnorme, poiché, onerando il pubblico ministero di un adempimento che non rientra nella sua sfera di attribuzioni, determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile» (si vedano anche Sez. 1, n. 33163 del 15/07/2025, Proc. Repubblica in proc. Sattih Hicham, non mass. e - in un caso del tutto sovrapponibile a quello ora al vaglio di questa Corte - Sez. 1, n. 26433 del 25/03/2025, Proc. Repubblica in proc. Sacco, non mass.). 2.4. Quanto alle conseguenze da trarre, in punto di denunciata abnormità, è utile ricordare come la categoria dogmatica dell'abnormità postuli la sussistenza di svariate classificazioni teoriche, in ordine al contenuto, alla struttura e alla funzione degli atti ad essa riconducibili. Sotto un primo profilo, è qualificabile in termini di abnormità il provvedimento che - in ragione della singolarità e stranezza del contenuto - risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, così come quello che, sebbene sia astrattamente da considerare quale manifestazione di legittimo potere, vada ad esplicarsi all'esterno del perimetro dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Ulteriore differenziazione è quella che corre fra i concetti di abnormità strutturale e abnormità funzionale;
la prima categoria ricorre allorquando l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, mentre la seconda si concretizza nel caso in cui l'atto stesso, seppur non intrinsecamente estraneo rispetto al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo o del compimento di un atto nullo, rilevabile nel futuro iter procedimentale, o del compimento di una violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (tra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598) o, ancora, dell'indebita regressione del procedimento (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 - 01; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini, Rv. 272593 - 01; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, Castaldi, Rv. 273651 - 01). 5 Il Consigliere estensor li GE RI Lann., 7,o/ 2.5. Nel caso di specie, l'avversato provvedimento del Magistrato di sorveglianza - nella parte in cui dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per quanto di competenza - è affetto da abnormità di natura funzionale, determinando esso una irreversibile stasi procedimentale. Trattasi, infatti, di ordinanza assunta dall'organo giudiziario competente e ne costituisce, almeno in astratto, manifestazione di legittimo potere, ma impone ad un diverso organo giudiziario l'emissione di un atto non previsto dall'ordinamento ed estraneo alle sue competenze, apparentemente collegando ad esso l'esecuzione della sanzione sostitutiva, a cui invece deve essere data diretta esecuzione, mediante la consegna dell'ordinanza stessa al condannato. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Bologna. Così deciso in Roma, 04 febbraio 2026.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con o senza rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 12811 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 04/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Bologna - visto lo stato di insolvibilità incolpevole, per esser restato privo di pagamento l'ordine di esecuzione contenente ingiunzione di pagamento del 24/11/2023, notificato il 30/04/2024 e scaduto il 29/07/2024 - ha convertito in sei giorni di detenzione domiciliare sostitutiva la pena pecuniaria ammontante a euro 1.440,00 di multa, inflitta a CO MO con decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì del 16/09/2023, relativamente al reato di danneggiamento aggravato commesso il 04/01/2023; con il medesimo provvedimento, il Magistrato di sorveglianza ha imposto prescrizioni al condannato ed ha ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'esecuzione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, deducendo l'abnormità della suddetta ordinanza, per inosservanza o erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con o senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Secondo quanto sintetizzato in parte narrativa, vi è stata - a carico di CO MO,....l'emissione di un decreto di condanna ad opera del Giudice per le indagini preliminari;
la relativa pena pecuniaria poi - stante l'insolvibilità del condannato - è stata sostituita con la corrispondente detenzione domiciliare sostitutiva. Tale sostituzione è stata disposta dal Magistrato di sorveglianza, il quale però - oltre a operare la conversione e dettare le necessarie prescrizioni - ha trasmesso gli atti al Pubblico Ministero per l'esecuzione e per quanto di competenza. 2.1. Stando alla prospettazione del ricorrente, dunque, la trasmissione degli atti - operata dal Magistrato di sorveglianza alla Procura della Repubblica - realizzerebbe una forma di astensione dalla decisione da parte del primo, il quale è invece, attualmente, l'unico soggetto competente in ordine all'esecuzione della 2 detenzione domiciliare e della semilibertà; si sarebbe così venuta a determinare l'attivazione di una procedura non prevista dal sistema e ne sarebbe scaturita, correlativamente, l'imposizione alla Procura della Repubblica di una attività non rientrante nella sfera di sua competenza. 2.3. Il Collegio - nel reputare fondate le censure sussunte nell'atto di impugnazione - ritiene opportuno dare continuità al principio di diritto fissato da Sez. 1, n. 21586 del 11/03/2025, Naimi Marouan, Rv. 288265 - 01, a mente della quale: «Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, dopo aver stabilito le prescrizioni che dovrà osservare il condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché emetta l'ordine di esecuzione e lo annoti, insieme al fine pena, sullo stato di esecuzione, è affetto da abnormità funzionale, posto che ogni competenza della fase esecutiva delle pene sostitutive, salvo il lavoro di pubblica utilità, è affidata al magistrato di sorveglianza, sicché onerare un diverso organo giudiziario del compimento di attività e dell'emissione di atti non previsti dall'ordinamento ed estranei alle sue competenze determina una stasi, non altrimenti superabile, della fase procedimentale dell'esecuzione della pena». Nella parte motiva di tale decisione, può testualmente leggersi quanto segue: «Il sistema delle sanzioni sostitutive, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce la competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza sulla esecuzione di tali sanzioni, ad eccezione del solo lavoro di pubblica utilità. L'art. 661, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla cd. riforma Cartabia, stabilisce che, quando deve essere eseguita una condanna alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, «il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689». L'art. 62 della legge 689/1981, a sua volta, stabilisce che il pubblico ministero trasmette la sentenza che dispone una delle predette sanzioni sostitutive al magistrato di sorveglianza, e questi «procede a norma dell'art. 678, comma 1- bis, del codice di procedura penale», e quindi emette senza formalità l'ordinanza con cui conferma o modifica le modalità esecutive e le prescrizioni della pena. Tale ordinanza, come stabilito dalla norma stessa, «è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato», o in mancanza all'Arma dei Carabinieri, nonché all'UEPE. L'ordinanza è immediatamente esecutiva, dal momento che l'organo di polizia, «appena ricevuta l'ordinanza», ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni e di presentarsi immediatamente all'UEPE, nonché adotta le ulteriori misure indicate dalla norma. La norma indicata, pertanto, attribuisce al magistrato di sorveglianza ogni competenza 3 sulla esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della detenzione domiciliare, perché la loro esecuzione inizia con la consegna al condannato dell'ordinanza emessa dal magistrato stesso, senza che sia prevista l'emissione di alcun ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero, ordine la cui finalità risulta del tutto assente nell'ambito della procedura delineata dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022. L'iniziativa della esecuzione della sentenza di condanna è attribuita al pubblico ministero, nel rispetto del sistema delineato dal codice di procedura penale, ma si esaurisce nella trasmissione dell'atto al magistrato di sorveglianza, dopo la sua irrevocabilità. ... La competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza nella cura dell'esecuzione delle predette sanzioni sostitutive risulta confermata dalle procedure stabilite agli artt. 64, 66 e 68 legge n. 689/1981: i provvedimenti di modifica delle loro modalità esecutive, di revoca a causa dell'inosservanza delle prescrizioni, di sospensione della loro esecuzione sono adottati dal magistrato di sorveglianza senza alcuna iniziativa o coinvolgimento del pubblico ministero, in quanto gli organi di polizia e l'UEPE, che controllano il condannato sottoposto a tali sanzioni, riferiscono eventuali problematiche o violazioni al magistrato stesso, il quale provvede direttamente, senza interessare il pubblico ministero o acquisire il suo parere. L'art. 64 legge n. 689/1981 stabilisce, infatti, che «le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62» possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza «su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna», e il provvedimento di modifica deve essere trasmesso non all'ufficio del pubblico ministero, bensì esclusivamente all'UEPE, all'organo di polizia o al direttore del carcere competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni (competenza attribuita a tali soggetti dall'art. 65 legge n. 689/1981). Analogamente l'art. 66, secondo comma, legge n. 689/1981 stabilisce che i soggetti competenti per il controllo circa l'adempimento delle prescrizioni informano di ogni violazione «il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62», e lo stesso magistrato di sorveglianza svolge gli accertamenti che ritiene necessari e procede alla revoca della sanzione sostitutiva, con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Infine l'art. 68, terzo comma, legge n. 689/1981, stabilisce che, nel caso debba disporsi la sospensione della esecuzione della sanzione sostitutiva a causa del sopravvenire di una misura a carattere detentivo imposta per altra causa, «il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato», il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della cessazione 4 dell'esecuzione della detenzione, che determina automaticamente il ripristino della sanzione sostitutiva». Sulla medesima direttrice interpretativa si è posta anche Sez. 1, n. 10781 del 15/01/2025, RT Constantin, Rv. 287690 - 01, secondo la quale: «Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, richiesto dalla direzione dell'istituto penitenziario di indicare la data finale di espiazione della pena della semilibertà sostitutiva, anziché provvedere direttamente a tale incombente, a lui spettante ai sensi degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emanazione dell'ordine di esecuzione comprensivo del calcolo del fine pena, è abnorme, poiché, onerando il pubblico ministero di un adempimento che non rientra nella sua sfera di attribuzioni, determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile» (si vedano anche Sez. 1, n. 33163 del 15/07/2025, Proc. Repubblica in proc. Sattih Hicham, non mass. e - in un caso del tutto sovrapponibile a quello ora al vaglio di questa Corte - Sez. 1, n. 26433 del 25/03/2025, Proc. Repubblica in proc. Sacco, non mass.). 2.4. Quanto alle conseguenze da trarre, in punto di denunciata abnormità, è utile ricordare come la categoria dogmatica dell'abnormità postuli la sussistenza di svariate classificazioni teoriche, in ordine al contenuto, alla struttura e alla funzione degli atti ad essa riconducibili. Sotto un primo profilo, è qualificabile in termini di abnormità il provvedimento che - in ragione della singolarità e stranezza del contenuto - risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, così come quello che, sebbene sia astrattamente da considerare quale manifestazione di legittimo potere, vada ad esplicarsi all'esterno del perimetro dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Ulteriore differenziazione è quella che corre fra i concetti di abnormità strutturale e abnormità funzionale;
la prima categoria ricorre allorquando l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, mentre la seconda si concretizza nel caso in cui l'atto stesso, seppur non intrinsecamente estraneo rispetto al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo o del compimento di un atto nullo, rilevabile nel futuro iter procedimentale, o del compimento di una violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (tra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598) o, ancora, dell'indebita regressione del procedimento (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 - 01; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini, Rv. 272593 - 01; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, Castaldi, Rv. 273651 - 01). 5 Il Consigliere estensor li GE RI Lann., 7,o/ 2.5. Nel caso di specie, l'avversato provvedimento del Magistrato di sorveglianza - nella parte in cui dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per quanto di competenza - è affetto da abnormità di natura funzionale, determinando esso una irreversibile stasi procedimentale. Trattasi, infatti, di ordinanza assunta dall'organo giudiziario competente e ne costituisce, almeno in astratto, manifestazione di legittimo potere, ma impone ad un diverso organo giudiziario l'emissione di un atto non previsto dall'ordinamento ed estraneo alle sue competenze, apparentemente collegando ad esso l'esecuzione della sanzione sostitutiva, a cui invece deve essere data diretta esecuzione, mediante la consegna dell'ordinanza stessa al condannato. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Bologna. Così deciso in Roma, 04 febbraio 2026.