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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 10013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10013 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da UC CC - Presidente - Sent. n. sez. 455/2026 EL DI AS CC - 26/02/2026 EMANUELA AI - Relatore - R.G.N. 40240/2025 AL I' Motivazione Semplificata AL IA ND ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: AS IO, nato a Riola Sardo il [...] in [...] e quale legale rappresentante della cooperativa Agricola Quattro Mori avverso l'ordinanza del 25/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di Oristano Udita la relazione svolta dal Presidente;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO che conclude per il rigetto. udito l’avv. Simonetti che insiste per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. 1. Con ordinanza in data 25 settembre 2025, il Tribunale di Oristano ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 6 settembre 2025, avente ad oggetto n. 1720 piante di canapa indiana, nonché il materiale stoccato (infiorescenze) rinvenute a seguito delle operazioni condotte da Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria della Guardia Forestale di Oristano presso la sede legale della “Società Cooperativa Agricola Quattro Mori”, nell’ambito di indagini in relazione al reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la suddetta ordinanza IO AS, in proprio in qualità di legale rappresentante della “Società Cooperativa Agricola Quattro Mori”, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod.proc.pen. 2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) in relazione agli artt. 14 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché degli artt. 3, 25 e 27 Cost. In particolare, la difesa sostiene che l’ordinanza impugnata avrebbe fondato il giudizio di Penale Sent. Sez. 3 Num. 10013 Anno 2026 Presidente: CC UC Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 26/02/2026 2 sussistenza del su un presupposto meramente formale – ossia la mancata riconducibilità della coltivazione alla disciplina di cui alla legge n. 242 del 2016 – senza procedere ad un autonomo e specifico accertamento circa la concreta idoneità della sostanza a produrre effetti stupefacenti. Si evidenzia come l’efficacia drogante costituisca elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e, quale espressione del principio di offensività, debba essere oggetto di verifica in concreto, mediante adeguato scrutinio tecnico-scientifico e correlata motivazione rafforzata. Il ricorrente richiama, a sostegno, l’orientamento giurisprudenziale che impone, anche in materia di misure cautelari reali, una verifica concreta del fumus, non limitata all’astratta configurabilità del reato, ma fondata su elementi fattuali idonei a dimostrare l’offensività della condotta, nonché i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di necessaria attitudine della sostanza a produrre effetti droganti sul sistema nervoso centrale. Evidenzia, inoltre, che nel caso di specie i campioni analizzati avrebbero evidenziato una percentuale di THC ampiamente inferiore alla soglia dello 0,5%, ritenuta, secondo la più accreditata letteratura scientifica e secondo talune pronunce di legittimità, inidonea a determinare effetti stupefacenti, con conseguente insussistenza dell’elemento offensivo richiesto per l’integrazione del reato. Da ciò deriverebbe, ad avviso della difesa, la manifesta violazione di legge e il vizio motivazionale dell’ordinanza impugnata, la quale non avrebbe spiegato per quale ragione le piante sequestrate fossero dotate di concreta attitudine a incidere sull’attività neuropsichica del consumatore, né perché potessero qualificarsi quali cose intrinsecamente pericolose ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. pen., ai fini del mantenimento del vincolo reale. 2.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 73 del d.P.R. 309, n. 1990 nonché in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost. Secondo il ricorrente, nella vicenda in esame risulterebbe pacifico che l’indagato abbia proceduto alla coltivazione di “cannabis sativa L.” nel rispetto degli obblighi formali previsti dall’art. 3 della legge n. 242 del 2016, sicché il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente elevato ad indice di illiceità la sola assenza di contratti di ritiro o di accordi negoziali attestanti, sin dall’origine, la destinazione finale della coltura. Si argomenta come la legge n. 242 del 2016, nel richiedere la “comprovata destinazione” della coltivazione ad uno degli usi consentiti, non individui alcun momento cronologico in cui tale prova debba necessariamente essere fornita, né imponga che l’agricoltore debba disporre, già al momento della semina, di un contratto vincolante con soggetti della filiera industriale. Un’interpretazione in tal senso determinerebbe, ad avviso della difesa, una irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica privata, oltre a risultare incompatibile con le ordinarie dinamiche del mercato agricolo, nelle quali la scelta dell’acquirente e del 3 prezzo avviene fisiologicamente in una fase successiva alla coltivazione. La difesa aggiunge che l’ordinanza impugnata avrebbe, in sostanza, introdotto una presunzione di illiceità della coltivazione in assenza di preventiva prova negoziale della destinazione, trasformando un requisito amministrativo in una condizione di rilevanza penale, in contrasto con il principio di legalità e con il divieto di interpretazioni analogiche in malam partem. Sotto ulteriore profilo, viene dedotta la violazione dell’art. 8 CEDU, sostenendosi come l’interpretazione accolta dal Tribunale sarebbe imprevedibile e non sufficientemente accessibile per l’operatore economico, il quale non avrebbe potuto conoscere ex ante che l’assenza di contratti di filiera al momento della coltivazione avrebbe comportato l’esposizione a responsabilità penale. In tale prospettiva, la difesa afferma che l’indagato non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che un’attività svolta nel rispetto degli obblighi formali previsti dalla legge n. 242 del 2016 potesse essere qualificata come penalmente rilevante, con conseguente illegittimità del sequestro fondato su una interpretazione ritenuta innovativa e di matrice giurisprudenziale. 3.Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati, risulta inammissibile sulla base delle seguenti ragioni. Giova premettere che in materia di sequestro probatorio, il giudice del riesame è chiamato a verificare non già la fondatezza dell’accusa nel merito, bensì la sussistenza di elementi idonei a rendere ragionevole l’ipotesi di reato e l’utilità del vincolo ai fini dell’accertamento dei fatti, secondo una valutazione sommaria e prognostica, che non si risolve in una anticipazione del giudizio di responsabilità. Ciò che rileva è il collegamento tra la e l’ipotesi di reato contestata provvisoriamente e l’utilità del vincolo imposto sulla ad accertare il fatto e l’ipotesi di reato. Quanto all’obbligo di motivazione, sin dalle Sezioni Unite Ferazzi (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711), il decreto di sequestro a fini di prova del "corpo di reato" dev'essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti in quanto tale interpretazione è l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, qual è certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost., e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226711; Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, Zarrillo, Rv. 265391; Sez. 3 , n. 37187 del 06/05/2014, Guarneri, Rv. 260241). In epoca più recente le Sezioni Unite della Corte hanno affermato 4 che “anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto alla finalità in concreto perseguita per l’accertamento dei fatti” (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. Botticelli, Rv. 273548 – 01). Va, osservato, che è evidente che questo rapporto può essere dimostrato soltanto in concreto, sicchè occorre che il provvedimento contenga, non solo l'indicazione delle norme violate, ma anche e soprattutto il rapporto diretto o pertinenziale tra la res e il reato ipotizzato e la motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, deve essere argomentata, a pena di nullità, avuto riguardo alla tipologia dei beni in rapporto alla finalità probatoria che deve sorreggere il vicolo, a meno che la finalizzazione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente rispetto alla natura delle cose inquadrabili in quel concetto. 5. Nel caso di specie, premesso che l’oggetto del riesame era unicamente il sequestro di n. 1720 piante di canapa indiana coltivate e non il materiale stoccato, l’ordinanza impugnata ha dato conto, con motivazione puntuale non meramente apparente, il collegamento tra la res e l’ipotesi di reato in relazione al delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e della finalità probatoria (verifica della percentuale di THC). In particolare, la Corte territoriale ha correttamente richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite Castignani, secondo cui la coltivazione di , indipendentemente dalla varietà botanica e dalla percentuale di THC, rientra nella sfera applicativa della disciplina penale degli stupefacenti, salvo che ricorrano le condizioni eccezionalmente previste dall’art. 26 d.P.R. n. 309 del 1990 e dalla legge n. 242 del 2016, ossia la coltivazione esclusivamente finalizzata alla produzione di fibre o ad altri usi industriali consentiti, ha dapprima escluso la riconducibilità della coltivazione ad una filiera lecita, secondo il disposto della legge n. 242 del 2016, e poi ha valorizzato gli indici di destinazione a terzi del prodotto della coltivazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza non ha fondato il giudizio di illiceità sulla mera presenza di THC, né ha fatto ricorso ad un automatismo tabellare, ma ha individuato la ragione dirimente della rilevanza penale della condotta nella mancanza di prova della riconducibilità della coltivazione ad una filiera lecita e, soprattutto, nella presenza di molteplici e significativi elementi fattuali indicativi di una destinazione delle piante alla lavorazione delle infiorescenze e alla cessione a terzi. Sono stati, infatti, valorizzati il rinvenimento, presso i locali dell’azienda e l’abitazione dell’indagato, di macchinari per l’essiccazione, griglie da setaccio, reti con residui di infiorescenze, barili contenenti scarti di lavorazione, scatole per il 5 confezionamento, infiorescenze per kg. 4,4 e 1,5 che, secondo un apprezzamento logico e coerente, e denotano l’esistenza di una organizzazione produttiva orientata alla trasformazione e commercializzazione dei derivati della cannabis, attività espressamente escluso dall’ambito di liceità delineato dalla legge n. 242 del 2016. In tale prospettiva, il tribunale ha affermato, correttamente, che la prova della “comprovata destinazione” della coltura ad uno degli usi consentiti deve emergere sin dall’origine dell’attività, non potendo la mera dichiarazione di semina, priva di riscontri negoziali o fattuali, neutralizzare il significato indiziante degli elementi di segno contrario emersi in sede di perquisizione. 6. In definitiva l’ordinanza impugnata contiene una motivazione puntuale circa il collegamento tra la res e l’ipotesi di reato di coltivazione di canapa indiana, ed anche una motivazione puntuale sulla necessità probatoria avendo espressamente rilevato che sono in corso, e risultano tuttora necessari, ulteriori accertamenti tecnici volti a determinare il quantitativo assoluto di principio attivo e il numero di dosi medie singole ricavabili, evidenziando così la pertinenza del sequestro proprio in funzione probatoria. Del resto, una volta esclusa la riconducibilità della coltivazione alla disciplina della canapa industriale, la percentuale di THC perde rilievo dirimente, giacché, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la coltivazione di qualsiasi varietà di cannabis, al di fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite, integra il fumus del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Da cui la necessità di mantenere il sequestro a fini di prova del principio drogante. Nel resto, il ricorso risulta anche volto a richiedere una anticipazione del merito dell’accusa anche sotto il profilo della prospettata violazione dell’art. 8 CEDU sulla imprevedibilità della applicazione della norma penale incriminatrice che postula il previo accertamento della fondatezza dell’ipotesi di accusa rispetto al quale il sequestro della res è a questo funzionale. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 26/02/2026 6 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI UC CC
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO che conclude per il rigetto. udito l’avv. Simonetti che insiste per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. 1. Con ordinanza in data 25 settembre 2025, il Tribunale di Oristano ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 6 settembre 2025, avente ad oggetto n. 1720 piante di canapa indiana, nonché il materiale stoccato (infiorescenze) rinvenute a seguito delle operazioni condotte da Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria della Guardia Forestale di Oristano presso la sede legale della “Società Cooperativa Agricola Quattro Mori”, nell’ambito di indagini in relazione al reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la suddetta ordinanza IO AS, in proprio in qualità di legale rappresentante della “Società Cooperativa Agricola Quattro Mori”, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod.proc.pen. 2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) in relazione agli artt. 14 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché degli artt. 3, 25 e 27 Cost. In particolare, la difesa sostiene che l’ordinanza impugnata avrebbe fondato il giudizio di Penale Sent. Sez. 3 Num. 10013 Anno 2026 Presidente: CC UC Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 26/02/2026 2 sussistenza del su un presupposto meramente formale – ossia la mancata riconducibilità della coltivazione alla disciplina di cui alla legge n. 242 del 2016 – senza procedere ad un autonomo e specifico accertamento circa la concreta idoneità della sostanza a produrre effetti stupefacenti. Si evidenzia come l’efficacia drogante costituisca elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e, quale espressione del principio di offensività, debba essere oggetto di verifica in concreto, mediante adeguato scrutinio tecnico-scientifico e correlata motivazione rafforzata. Il ricorrente richiama, a sostegno, l’orientamento giurisprudenziale che impone, anche in materia di misure cautelari reali, una verifica concreta del fumus, non limitata all’astratta configurabilità del reato, ma fondata su elementi fattuali idonei a dimostrare l’offensività della condotta, nonché i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di necessaria attitudine della sostanza a produrre effetti droganti sul sistema nervoso centrale. Evidenzia, inoltre, che nel caso di specie i campioni analizzati avrebbero evidenziato una percentuale di THC ampiamente inferiore alla soglia dello 0,5%, ritenuta, secondo la più accreditata letteratura scientifica e secondo talune pronunce di legittimità, inidonea a determinare effetti stupefacenti, con conseguente insussistenza dell’elemento offensivo richiesto per l’integrazione del reato. Da ciò deriverebbe, ad avviso della difesa, la manifesta violazione di legge e il vizio motivazionale dell’ordinanza impugnata, la quale non avrebbe spiegato per quale ragione le piante sequestrate fossero dotate di concreta attitudine a incidere sull’attività neuropsichica del consumatore, né perché potessero qualificarsi quali cose intrinsecamente pericolose ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. pen., ai fini del mantenimento del vincolo reale. 2.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 73 del d.P.R. 309, n. 1990 nonché in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost. Secondo il ricorrente, nella vicenda in esame risulterebbe pacifico che l’indagato abbia proceduto alla coltivazione di “cannabis sativa L.” nel rispetto degli obblighi formali previsti dall’art. 3 della legge n. 242 del 2016, sicché il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente elevato ad indice di illiceità la sola assenza di contratti di ritiro o di accordi negoziali attestanti, sin dall’origine, la destinazione finale della coltura. Si argomenta come la legge n. 242 del 2016, nel richiedere la “comprovata destinazione” della coltivazione ad uno degli usi consentiti, non individui alcun momento cronologico in cui tale prova debba necessariamente essere fornita, né imponga che l’agricoltore debba disporre, già al momento della semina, di un contratto vincolante con soggetti della filiera industriale. Un’interpretazione in tal senso determinerebbe, ad avviso della difesa, una irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica privata, oltre a risultare incompatibile con le ordinarie dinamiche del mercato agricolo, nelle quali la scelta dell’acquirente e del 3 prezzo avviene fisiologicamente in una fase successiva alla coltivazione. La difesa aggiunge che l’ordinanza impugnata avrebbe, in sostanza, introdotto una presunzione di illiceità della coltivazione in assenza di preventiva prova negoziale della destinazione, trasformando un requisito amministrativo in una condizione di rilevanza penale, in contrasto con il principio di legalità e con il divieto di interpretazioni analogiche in malam partem. Sotto ulteriore profilo, viene dedotta la violazione dell’art. 8 CEDU, sostenendosi come l’interpretazione accolta dal Tribunale sarebbe imprevedibile e non sufficientemente accessibile per l’operatore economico, il quale non avrebbe potuto conoscere ex ante che l’assenza di contratti di filiera al momento della coltivazione avrebbe comportato l’esposizione a responsabilità penale. In tale prospettiva, la difesa afferma che l’indagato non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che un’attività svolta nel rispetto degli obblighi formali previsti dalla legge n. 242 del 2016 potesse essere qualificata come penalmente rilevante, con conseguente illegittimità del sequestro fondato su una interpretazione ritenuta innovativa e di matrice giurisprudenziale. 3.Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati, risulta inammissibile sulla base delle seguenti ragioni. Giova premettere che in materia di sequestro probatorio, il giudice del riesame è chiamato a verificare non già la fondatezza dell’accusa nel merito, bensì la sussistenza di elementi idonei a rendere ragionevole l’ipotesi di reato e l’utilità del vincolo ai fini dell’accertamento dei fatti, secondo una valutazione sommaria e prognostica, che non si risolve in una anticipazione del giudizio di responsabilità. Ciò che rileva è il collegamento tra la e l’ipotesi di reato contestata provvisoriamente e l’utilità del vincolo imposto sulla ad accertare il fatto e l’ipotesi di reato. Quanto all’obbligo di motivazione, sin dalle Sezioni Unite Ferazzi (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711), il decreto di sequestro a fini di prova del "corpo di reato" dev'essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti in quanto tale interpretazione è l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, qual è certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost., e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226711; Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, Zarrillo, Rv. 265391; Sez. 3 , n. 37187 del 06/05/2014, Guarneri, Rv. 260241). In epoca più recente le Sezioni Unite della Corte hanno affermato 4 che “anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto alla finalità in concreto perseguita per l’accertamento dei fatti” (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. Botticelli, Rv. 273548 – 01). Va, osservato, che è evidente che questo rapporto può essere dimostrato soltanto in concreto, sicchè occorre che il provvedimento contenga, non solo l'indicazione delle norme violate, ma anche e soprattutto il rapporto diretto o pertinenziale tra la res e il reato ipotizzato e la motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, deve essere argomentata, a pena di nullità, avuto riguardo alla tipologia dei beni in rapporto alla finalità probatoria che deve sorreggere il vicolo, a meno che la finalizzazione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente rispetto alla natura delle cose inquadrabili in quel concetto. 5. Nel caso di specie, premesso che l’oggetto del riesame era unicamente il sequestro di n. 1720 piante di canapa indiana coltivate e non il materiale stoccato, l’ordinanza impugnata ha dato conto, con motivazione puntuale non meramente apparente, il collegamento tra la res e l’ipotesi di reato in relazione al delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e della finalità probatoria (verifica della percentuale di THC). In particolare, la Corte territoriale ha correttamente richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite Castignani, secondo cui la coltivazione di , indipendentemente dalla varietà botanica e dalla percentuale di THC, rientra nella sfera applicativa della disciplina penale degli stupefacenti, salvo che ricorrano le condizioni eccezionalmente previste dall’art. 26 d.P.R. n. 309 del 1990 e dalla legge n. 242 del 2016, ossia la coltivazione esclusivamente finalizzata alla produzione di fibre o ad altri usi industriali consentiti, ha dapprima escluso la riconducibilità della coltivazione ad una filiera lecita, secondo il disposto della legge n. 242 del 2016, e poi ha valorizzato gli indici di destinazione a terzi del prodotto della coltivazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza non ha fondato il giudizio di illiceità sulla mera presenza di THC, né ha fatto ricorso ad un automatismo tabellare, ma ha individuato la ragione dirimente della rilevanza penale della condotta nella mancanza di prova della riconducibilità della coltivazione ad una filiera lecita e, soprattutto, nella presenza di molteplici e significativi elementi fattuali indicativi di una destinazione delle piante alla lavorazione delle infiorescenze e alla cessione a terzi. Sono stati, infatti, valorizzati il rinvenimento, presso i locali dell’azienda e l’abitazione dell’indagato, di macchinari per l’essiccazione, griglie da setaccio, reti con residui di infiorescenze, barili contenenti scarti di lavorazione, scatole per il 5 confezionamento, infiorescenze per kg. 4,4 e 1,5 che, secondo un apprezzamento logico e coerente, e denotano l’esistenza di una organizzazione produttiva orientata alla trasformazione e commercializzazione dei derivati della cannabis, attività espressamente escluso dall’ambito di liceità delineato dalla legge n. 242 del 2016. In tale prospettiva, il tribunale ha affermato, correttamente, che la prova della “comprovata destinazione” della coltura ad uno degli usi consentiti deve emergere sin dall’origine dell’attività, non potendo la mera dichiarazione di semina, priva di riscontri negoziali o fattuali, neutralizzare il significato indiziante degli elementi di segno contrario emersi in sede di perquisizione. 6. In definitiva l’ordinanza impugnata contiene una motivazione puntuale circa il collegamento tra la res e l’ipotesi di reato di coltivazione di canapa indiana, ed anche una motivazione puntuale sulla necessità probatoria avendo espressamente rilevato che sono in corso, e risultano tuttora necessari, ulteriori accertamenti tecnici volti a determinare il quantitativo assoluto di principio attivo e il numero di dosi medie singole ricavabili, evidenziando così la pertinenza del sequestro proprio in funzione probatoria. Del resto, una volta esclusa la riconducibilità della coltivazione alla disciplina della canapa industriale, la percentuale di THC perde rilievo dirimente, giacché, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la coltivazione di qualsiasi varietà di cannabis, al di fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite, integra il fumus del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Da cui la necessità di mantenere il sequestro a fini di prova del principio drogante. Nel resto, il ricorso risulta anche volto a richiedere una anticipazione del merito dell’accusa anche sotto il profilo della prospettata violazione dell’art. 8 CEDU sulla imprevedibilità della applicazione della norma penale incriminatrice che postula il previo accertamento della fondatezza dell’ipotesi di accusa rispetto al quale il sequestro della res è a questo funzionale. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 26/02/2026 6 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI UC CC