Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 10013
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Sentenza 16 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 14 e 73 d.P.R. 309/1990 e artt. 3, 25, 27 Cost.

    Il ricorso è inammissibile in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata è puntuale e non meramente apparente, avendo dato conto del collegamento tra la res (piante di canapa indiana) e l'ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, nonché della finalità probatoria (verifica della percentuale di THC). La Corte territoriale ha correttamente richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite Castignani, secondo cui la coltivazione di cannabis rientra nella disciplina penale degli stupefacenti, salvo le condizioni previste dalla legge. Ha escluso la riconducibilità alla filiera lecita secondo la L. 242/2016 e valorizzato indici di destinazione a terzi del prodotto.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e artt. 3, 25, 27 Cost. e art. 8 CEDU

    Il ricorso è inammissibile. La motivazione dell'ordinanza impugnata è puntuale circa il collegamento tra la res e l'ipotesi di reato, e sulla necessità probatoria, avendo rilevato la necessità di ulteriori accertamenti tecnici sul principio attivo. Una volta esclusa la riconducibilità alla canapa industriale, la percentuale di THC perde rilievo dirimente, poiché la coltivazione di qualsiasi varietà di cannabis, al di fuori delle ipotesi consentite, integra il fumus del reato. Il ricorso è altresì volto a richiedere un'anticipazione del merito dell'accusa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 10013
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10013
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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