Sentenza 6 febbraio 1998
Massime • 1
Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio va individuato nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta dell'agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/1998, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 06.02.1998
1.Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIRONI EMILIO " N. 152
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 41460/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE ASSISE di MESSINAnei confronti di:
NA MA N. IL 20.10.1976
avverso sentenza del 17.05.1997 CORTE ASSISE di MESSINAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. BRUNO RANIERI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per nuovo esame in ordine la reato di cui all'art. 580 C.P., così qualificata l'imputazione;
Assente il difensore dell'imputato, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.5.1997 la Corte di Assise di Messina assolveva MU MA dalla imputazione di omicidio di persona consenziente con la formula "perché il fatto non sussiste".
Attraverso la ricostruzione operata dal giudici di merito emergeva che i fatti si erano svolti come segue:
MA MU (l'imputato) e ES NS (la vittima) erano due giovani studenti, fra i quali ad un certo punto era nata una fortissima ed intensa amicizia. Tale amicizia si era sviluppata in un periodo di particolare prostrazione psicologica per il NS, causata da una cocente delusione amorosa da lui subita, coincidente con una condizione di forte disagio esistenziale del MU, dovuto a difficoltà di rapporto con i coetanei e a ripetuti insuccessi scolastici.
Secondo il racconto di quest'ultimo, fu l'amico a maturare per primo, verso la metà del novembre del 1994, il proposito suicidiario, ma tale proposito divenne ben presto comune ad entrambi e decisero di attuarlo a distanza di poco più di un mese.
Il 1^ gennaio 1995, come da accordi presi, il NS si recò infatti a casa del MU ed insieme, a bordo del ciclomotore del primo, si recarono a Portorosa di Furnari, ove la famiglia del MU aveva una vilietta, dicendo che dovevano recarsi a Taormina per partecipare ad una festa in casa di amici. In tale immobile avevano invece deciso di togliersi la vita insieme, utilizzando il gas. Ivi giunti, spezzarono la chiave dentro la serratura della porta di ingresso per evitare che qualcuno potesse entrare, staccarono la bombola del gas dalla cucina e la sistemarono in camera da letto. Quindi, dopo avere chiuso le imposte, si misero a fumare degli "spinelli", a bere alcool e ad ingerire delle compresse che ciascuno di loro aveva portato con sè; dopo di che, aprirono la bombola avendo cura di neutralizzare il "salvavita" e si addormentarono convinti che sarebbero morti.
Senonché l'indomani mattina si svegliarono entrambi e, constatato l'insuccesso di tale tentativo e decisi ad attuare comunque il loro proposito, andarono a comprare due bombole di gas presso un rivenditore, in maniera tale da avere a disposizione una bombola ciascuno. Quindi le collocarono in camera da letto, richiusero le imposte, aprirono le bombole eludendo ancora una volta il salvavita e si stesero sul letto. Nell'occasione il NS prese il tubo di gomma che era rimasto collegato alla cucina e, dopo averlo innestato in una delle due bombole, introdusse l'altra estremità nella propria bocca.
Dopo qualche tempo il NS cadde a terra privo di sensi e su di lui cadde, di lì a poco, il MU, stordito, ma ancora cosciente, il quale a quel punto decise di non proseguire nel tentativo di suicidio. Chiuse le bombole, aprì la finestra della camera e cercò di trascinare fuori dalla stanza l'amico, che era già morto, senza però riuscirvi.
Si recò quindi nel salone cercando di aprirne le finestre, ma perse i sensi. Si riprese dopo qualche tempo e, senza riflettere, cercò istintivamente di accendersi una sigaretta, provocando in tal modo una forte esplosione, che danneggiò gravemente la villetta e gli procurò delle gravi ustioni in tutto il corpo, lasciandolo tuttavia in vita.
Dalla perizia necroscopica risulterà poi che la morte del NS era stata causata da insufficienza cardio-respiratoria, con quadro terminale di edema polmonare emorragico, dovuto a inalazione di una miscela di gas propano, isobutano e butano, e risaliva a circa dieci ore prima della esplosione. Sulla base di tali elementi fattuali, la Corte ha osservato:
- che l'imputazione, formulata dalla pubblica accusa nel confronti del MU, di avere cagionato la morte del NS con il consenso di costui, era infondata perché flutto di un ingiustificato ampliamento della portata della norma di cui all'art. 579 c.p.;
- che, dopo la introduzione della norma suddetta, andava nettamente ribadita la distinzione tra omicidio, sia esso consensuale o volontario, e istigazione o aiuto al suicidio;
- che tale distinzione emergeva anche dalla norma di cui all'art. 580 c.p., che prevede una ipotesi di partecipazione all'altrui suicidio anche nel fatto di chi, in qualsiasi modo, abbia posto in essere una attività agevolatrice della esecuzione di esso;
- che, nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'accusa. l'evento morte, a lungo e tenacemente perseguito dal NS, non era cessato di appartenere alla sfera psichica della vittima anche se posto in relazione all'attività materiale realizzata dal MU, anch'egli intenzionato al suicidio, nelle ore che precedettero il suddetto evento;
- che, conseguentemente, non essendo la condotta dell'imputato inquadrabile nella fattispecie delineata dall'art. 579 c.p., egli andava assolto per insussistenza del fatto;
- che nella condotta del MU non era ravvisabile neanche il diverso reato di istigazione o aiuto al suicidio di cui all'art. 580 c.p. in quanto:
a) non vi erano elementi per sostenere che la condotta spiegata dall'imputato nelle settimane antecedenti avesse influito, con efficacia causale decisiva ed assorbente, sulla determinazione volitiva del NS;
b) nonostante la condotta di partecipazione, nella ipotesi di agevolazione al suicidio, si esplichi apparentemente sul solo piano materiale, anche tale fattispecie andava in realtà ricondotta al fenomeno istigativo, dovendosi, in virtù del principio di offensività, circoscrivere le condotte punibili a quelle nelle quali l'aiuto al suicidio abbia comunque esercitato un'apprezzabile influenza nel processo formativo della volontà della vittima;
c) in considerazione dell'altissima intenzionalità al suicidio presente nella vittima, non paragonabile a quella presente nell'imputato, non poteva ravvisarsi alcun rapporto di derivazione causale e psicologica tra la condotta del MU e la morte del NS, autonomamente determinatosi al suicidio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato in cassazione, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, lamentando erronea applicazione degli artt. 579 e 580 c.p. sotto i seguenti profili:
1. la Corte di Messina aveva limitato la portata applicativa dell'art. 579 c.p. mediante una interpretazione che non trovava alcun supporto normativo, posto che non avrebbe potuto negarsi efficacia eziologica alla condotta dell'imputato e che l'analoga azione posta in essere dalla vittima, da valutare come concausa simultanea, era da ritenere irrilevante ai sensi dell'art.41 c.p. al fine di escludere ogni responsabilità dell'imputato;
2. occorreva distinguere tra comportamenti che realizzano la condotta materiale provocatrice della morte e comportamenti incidenti solo sulla determinazione psichica della vittima, dovendosi ritenere responsabile di omicidio del consenziente colui che, sopravvissuto nel cosiddetto suicidio di coppia (o doppio suicidio), non si sia limitato ad agevolare il proposito suicida, ma abbia concorso a cagionare la morte dell'altro;
3. in ogni caso, era stata violata quanto meno violata la norma di cui all'art. 580 c.p., in quanto erano state in pratica confuse e unificate due delle condotte prese in considerazione da tale norma, e cioè l'agevolazione del suicidio altrui e il rafforzamento dell'altrui proposito suicida, ipotesi da mantenere invece nettamente distinte;
4. infine, la Corte territoriale non aveva tenuto presente che l'ipotesi della agevolazione si configura, sul piano dell'elemento oggettivo, come concorso materiale, attuato in qualsiasi modo, nel suicidio realizzato da un'altra persona e, sul piano dell'elemento psicologico, come coscienza e volontà di porre in essere la condotta di aiuto, e non ha alcun riferimento al rapporto causale tra azione del colpevole e intenzione suicida della vittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.
1. Va subito chiarito che, a parere di questa Corte, la sentenza impugnata, che ha affrontato un tema di indubbia delicatezza non sufficientemente approfondito dalla giurisprudenza, ha correttamente escluso che nella fattispecie in esame si possano ravvisare gli estremi del reato di omicidio del consenziente di cui all'art. 579 c.p.- Una attenta disamina della norma suddetta e il confronto fra essa e la condotta dell'imputato, così come è emersa dalla ricostruzione come sopra effettuata, non può infatti che portare alla conclusione cui è pervenuto il giudice di merito.
La presenza, nel codice penale, a fianco della disposizione di cui all'art. 579, di un'altra norma come quella di cui all'art. 580, che punisce l'istigazione (o l'aiuto) al suicidio, costituisce indubbiamente un elemento che deve indurre l'interprete a restringere l'ambito di applicazione della prima se si vuole evitare che la seconda perda qualsiasi significato.
Ed invero, la determinazione o il rafforzamento dell'altrui proposito o l'agevolazione di altra persona nel porre in essere le sue scelte, ove di tratti di scelte e di propositi criminosi, dovendo applicare i principi sul concorso nel reato, costituiscono in maniera chiara la condotta di chi, concorrendo con chi realizza la fattispecie tipica del reato, è dalla legge considerato responsabile del fatto criminoso posto in essere da quest'ultimo al pari del medesimo. Volendo applicare i medesimi principi alla situazione in esame e volendo meglio precisare, tra l'istigatore al suicidio e colui che materialmente si suicida vi è, in astratto, lo stesso rapporto esistente fra colui che istiga taluno ad uccidere una persona e chi materialmente ne cagiona la morte. Entrambi, in quest'ultimo caso, dovranno rispondere di omicidio volontario.
Da tale punto di vista e utilizzando il medesimo schema argomentativo, chi istiga al suicidio, o comunque agevola il proposito suicida di altri, ne "cagiona" la morte, dovendosi sempre ed in ogni caso ravvisare un rapporto causale tra l'azione dell'istigatore o dell'agevolatore e quella di colui che materialmente causa la propria morte.
Ovviamente non è questa la volontà della legge perché, come si è sopra osservato, se così fosse, la norma di cui all'art. 580 c.p. non avrebbe alcun significato e non potrebbe mai trovare pratica applicazione.
Sotto tale profilo, quindi, la distinzione tra omicidio e suicidio, cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata, è in un certo senso imposta dalla legge perché, altrimenti, si rischierebbe di ampliare l'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 579 c.p. al di là di quella che è invece la reale voluntas della legge stessa. Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio non può quindi essere, come assume il Procuratore ricorrente, quello della esistenza o meno di una efficienza causale della condotta dell'agente che si esplichi sul piano materiale, così come non si può condividere l'affermazione dello stesso ricorrente secondo cui la formula contenuta nell'art.579 ("chiunque cagiona la morte di un uomo") "comprende nello schema tipico qualsiasi comportamento umano da cui derivi, come conseguenza, la soppressione fisica di un altro uomo". Ciò perché, come si è visto, così opinando, si dovrebbe qualificare come omicidio qualsiasi azione che abbia una qualunque efficienza causale rispetto all'evento e, quindi, anche l'ipotesi della agevolazione del suicidio altrui, che implica inevitabilmente una forma di partecipazione materiale ad esso, e che invece, per una precisa scelta legislativa, è considerata come una diversa fattispecie di delitto, punibile ai sensi dell'art. 580 c.p.- Il discrimine va quindi più correttamente individuato nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta del soggetto agente.
Si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva;
mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria.
Esempi di scuola: si ha omicidio del consenziente quando l'agente, con il consenso della vittima, esplode contro quest'ultima un colpo di pistola uccidendola, mentre si avrà agevolazione al suicidio se l'agente si limita a fornire alla vittima, su richiesta di quest'ultima e conoscendo l'uso che ne farà, l'arma che poi essa utilizzerà, contro se stessa. O ancora, commette omicidio ex art.579 c.p. l'infermiere che inietta al paziente, affetto da una malattia incurabile che gli provoca dolori atroci, con il di lui consenso, una dose mortale di veleno, mentre è responsabile di istigazione al suicidio lo stesso infermiere che, prendendo lo spunto dalle condizioni di sofferenza del paziente, lo determini a porre fine alle sue sofferenze suicidandosi, o ne agevoli il proposito suicida, ponendogli a disposizione i mezzi per farlo.
Con riguardo alla fattispecie in esame, è emerso dalla ricostruzione fatta dai giudici di merito, non contestata dal ricorrente, che il povero ES NS volle portare caparbiamente a termine il suo proposito suicida dopo il fallimento del primo tentativo, utilizzando esso stesso lo strumento scelto per provocare la propria morte (la bombola di gas). Sicché, dovendosi escludere che il MU si sia sostituito all'amico nella realizzazione, con il consenso dell'altro, del proposito di uccidersi, se ne deve dedurre che la Corte di Assise di Messina ha fatto corretta applicazione dei principi come sopra affermati e se ne devono, pertanto, condividere le conclusioni, secondo cui nella specie è da escludere la sussistenza del delitto di omicidio del consenziente, originariamente ascritto all'imputato, potendosi invece la sua condotta essere inquadrata nella meno grave fattispecie criminosa di cui all'art. 580 c.p.- 2. A diverse determinazioni devesi invece giungere a proposito della pronuncia della Corte di assise di Messina, laddove la stessa ha ritenuto di dovere escludere, nel caso in esame, anche la sussistenza della ipotesi incriminata dall'art. 580 c.p. sulla base della asserzione che, nonostante la condotta di partecipazione si esplichi apparentemente, nel caso della agevolazione al suicidio, sul solo piano materiale, anche questa fattispecie vada in realtà, ricondotta al fenomeno istigativo.
Tale conclusione si basa sulla osservazione che una interpretazione che tenga conto del principio costituzionale di offensività consentirebbe "di affermare che la condotta punibile, sia nella forma della istigazione al suicidio che in quella dell'aiuto al suicidio, deve essere contraddistinta dalla sua idoneità a ledere il bene giuridico tutelato" e che le condotte punibili vadano circoscritte a quelle "nelle quali l'aiuto al suicidio abbia esercitato un'apprezzabile influenza nel processo formativo della volontà della vittima, che ha trovato nella collaborazione dell'estraneo incentivo e stimolo a togliersi la vita"..
Così facendo, la Corte di Messina ha affermato, implicitamente, che l'art. 580 c.p. punisce la condotta agevolatrice al suicidio soltanto quando questa si risolva, in qualche modo, in una forma di istigazione al suicidio, e che, al contrario, non possa ravvisarsi alcun illecito penalmente rilevante nella condotta di colui che si limiti ad agevolare il proposito suicida di altri, senza minimamente influire sul processo formativo della volontà di questi di porre fine alla propria esistenza.
Si tratta di affermazioni chiaramente contrarie alla lettera e allo spirito della norma in esame e violatorie della volontà del legislatore di punire la condotta di chi, in qualsiasi modo, agevoli l'esecuzione del suicidio.
È più che evidente, infatti, che il nostro ordinamento, pur avendo scelto, da un lato, la soluzione della non punibilità del suicidio e quindi anche della non punibilità del suicidio mancato o tentato, ha, dall'altro, inteso comunque tutelare il bene supremo della vita, sanzionando penalmente qualsiasi interferenza o partecipazione, sia di natura psichica o morale che di natura fisica o materiale, non soltanto nella ideazione, ma anche nella realizzazione del proposito suicida espresso da altri.
La legge, nel prevedere, all'art. 580 c.p., tre forme di realizzazione della condotta penalmente illecita (quella della determinazione del proposito suicida prima inesistente, quella del rafforzamento del proposito già esistente e quella consistente nel rendere in qualsiasi modo più facile la realizzazione di tale proposito) ha voluto quindi punire sia la condotta di chi determini altri al suicidio o ne rafforzi il proposito, sia qualsiasi forma di aiuto o di agevolazione di altri del proposito di togliersi la vita, agevolazione che può realizzarsi in qualsiasi modo: ad esempio, fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull'uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongano alla realizzazione del proposito ecc., o anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l'obbligo di impedire la realizzazione dell'evento. L'ipotesi della agevolazione al suicidio prescinde totalmente dalla esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente, di suscitare o rafforzare il proposito suicida altrui. Anzi presuppone che l'intenzione di autosopprimersi sia stata autonomamente e liberamente, presa dalla vittima, altrimenti vengono in applicazione In altre ipotesi previste dal medesimo art. 580.
È sufficiente che l'agente abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, un qualsiasi comportamento che abbia reso più agevole la realizzazione del suicidio perché si realizzi l'ipotesi criminosa di cui all'art. 580 c.p.-. I termini della questione non cambiano quando, come nel caso in esame, si sia trattato di un doppio suicidio con sopravvivenza di uno dei soggetti.
Si tratta di verificare quale ruolo abbia svolto nella vicenda in esame il sopravvissuto e, avuto riguardo agli elementi fattuali emersi, quale condotta eventualmente agevolatrice del suicidio egli abbia posto in essere.
Decidendo come ha deciso ed assumendo che anche l'ipotesi di agevolazione al suicidio assume rilievo penale solo quando, in qualche modo, l'aiuto abbia connotazioni di istigazione, la Corte di Assise di Messina ha posto a base del suo giudizio assolutorio una motivazione che, escludendo che il MU abbia, anche in minima parte, influito sulla determinazione del NS di suicidarsi, riguardava in pratica una ipotesi (quella della istigazione al suicidio) che nel caso in esame, stando alla ricostruzione operata, non poteva in alcun modo venire in rilievo.
In altri termini i giudici di merito hanno escluso che il MU abbia agevolato il NS nel suo proposito di suicidarsi perché era da escludere che egli avesse messo in atto nei confronti dell'amico una qualsiasi azione di istigazione al suicidio, laddove, all'evidenza, si sarebbe dovuto prima verificare se l'imputato aveva o meno aiutato l'amico a suicidarsi e solo in un secondo tempo, constatato l'esito negativo di tale indagine, assolvere il medesimo anche dalla contestazione succedanea.
Non è chi non veda come, adottando l'iter argomentativo e motivazionale sopra specificato, la Corte di merito ha, da un canto, palesemente violato la legge e, dall'altro, ha, di conseguenza, omesso di motivare il proprio convincimento in ordine alla assenza di qualsiasi attività di agevolazione nella condotta del MU. Alla stregua delle considerazioni che precedono e in parziale accoglimento del ricorso, l'originaria imputazione di omicidio del consenziente, ascritta all'imputato, va pertanto qualificata come fattispecie di cui all'art. 580 c.p., sicché la sentenza impugnata, in conformità alle richieste del Procuratore Generale, va annullata per nuovo esame in ordine alla sussistenza di tale ultimo reato, con conseguente rinvio, per il giudizio, alla Corte di Assise di Appello di Messina ai sensi del quarto comma dell'art. 569 c.p.p.-
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata per muovo esame in ordine al reato previsto dall'art. 580 C.P., così qualificata l'imputazione, e rinvia alla Corte di Assise di Appello di Messina per il giudizio. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1998