Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
La natura di credito eventuale - che costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legittimazione "ad causam" dell'attore - non può riconoscersi al credito litigioso, non essendo configurabile un'aspettativa di diritto allorché il fatto genetico del vantato credito sia in contestazione e la fondatezza della pretesa creditoria sia ancora in corso di accertamento giudiziale; ne deriva, pertanto, che, costituendo l'esito di tale accertamento con efficacia di giudicato l'antecedente logico - giuridico necessario della pronuncia dell'azione revocatoria, il giudizio relativo a quest'ultima è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., per il caso di pendenza di controversia nella quale venga contestata l'esistenza del predetto credito, salva la valutazione della ricorrenza dei presupposti per la riunione dei due giudizi ove pendenti innanzi al medesimo giudice. (Nella specie, adita con regolamento necessario di competenza, la S.C. ha confermato l'impugnata ordinanza di sospensione del processo di revocatoria ordinaria, emessa dal giudice "ex" art. 295 cod. proc. civ., stante la pendenza, dinanzi ad altra sezione dello stesso tribunale, del giudizio di accertamento del credito, derivante dall'azione sociale di responsabilità esperita nei confronti di amministratori e sindaci, credito in funzione della cui tutela era stata promossa l'azione pauliana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10414 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMEENTO DI COMPETENZA proposto da:
CRED EMILIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato MARIO BUSSOLETTI, che lo difende unitamente all'avvocato PIETRO ABBADESSA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI AU SE, NO TA, DI AU LIDIA;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. R.G. 1501/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 30/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE chiede che codesta Suprema Corte, in camera di consiglio, accolga il ricorso descritto in epigrafe ed emetta i provvedimenti conseguenti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 22.3.99, la SPA RE IA - premesso che, quale società incorporante la Banca Commerciale di Paternò, soc. coop. a r.l., aveva convenuto in giudizio, con precedente atto di citazione 7.3.94, gli ex amministratori e sindaci di quest'ultima al fine di sentirne accertare la responsabilità per aver gravemente violato i doveri loro incombenti in qualità di componenti degli organi societari di gestione e controllo e, quindi, ottenerne la condanna al risarcimento dei danni arrecati alla società; che, in particolare, la responsabilità dell'allora membro del collegio sindacale della banca incorporata EP Di UR era stata accertata dalla stessa Banca d'LI nell'esercizio dell'attività ispettiva istituzionale, i cui riscontri avevano comportato lo scioglimento degli organi amministrativi della banca stessa e l'apertura della procedura d'amministrazione straordinaria per gravi irregolarità nella gestione;
che detto procedimento era stato iscritto al n. RG. 1348/94 ed era ancora pendente innanzi alla quarta sezione civile del tribunale di Catania;
che, su propria istanza, il G.I., con ordinanza 17.6.94, aveva concesso il sequestro conservativo sul patrimonio di tutti convenuti fino alla concorrenza di 14 miliardi di lire;
che, successivamente all'introduzione del giudizio de quo, EP Di UR, con atto del 17.6.94, aveva donato alla figlia IA Di UR la nuda proprietà d'alcuni immobili, riservandosene il diritto d'abitazione per sè e la moglie NC AN - promuoveva azione revocatoria ordinaria convenendo in giudizio, innanzi al tribunale di Catania, il debitore EP Di UR e la moglie NC AN, nonché la figlia IA Di UR, al fine di far accertare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di donazione 17.6.94.
I convenuti, costituendosi in giudizio, contestavano l'avversa pretesa e chiedevano, in via preliminare ex art. 295 CPC, la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'altro relativo alla responsabilità del Di UR, in quanto la qualità di creditore della banca attrice non era stata ancora accertata con efficacia di giudicato.
Nella causa, iscritta al n. RG. 1501/99 ed assegnata alla prima sezione dell'adito tribunale, con ordinanza 30.3.2000, comunicata in data 7.4.2000 alle parti costituite, il G.I. - ritenuto che la qualità di creditore costituisse la premessa ed il presupposto processuale dell'azione revocatoria;
che, dunque, nei casi, come quello in esame, in cui si renda necessario procedere alla verifica dell'esistenza del credito, fosse indispensabile anteporre questa verifica all'esperimento dell'azione revocatoria;
che, pertanto, la necessità di detto previo accertamento costituisse legittima causa di sospensione del giudizio avente ad oggetto la revocatoria;
rilevato, altresì, che, nella fattispecie in esame, risultava pendente, innanzi alla quarta sezione civile del medesimo tribunale, il procedimento n. 1348/94 avente, appunto, ad oggetto l'accertamento del credito in funzione della cui tutela era stata promossa la revocatoria in accoglimento dell'istanza dei convenuti, disponeva la sospensione del procedimento RG. n. 1501/99 fino alla definizione del procedimento RG. n. 1348/94 pendente tra la Spa RE IA e EP Di UR innanzi alla quarta sezione civile del medesimo tribunale.
Avverso detto provvedimento la Spa RE IA proponeva ricorso per regolamento di competenza con due articolati motivi. EP Di UR, NC AN e IA Di UR non svolgevano attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando illegittimità dell'ordinanza per contraddittoria motivazione si duole che il G.I., aderendo ad una pronunzia rimasta, a suo avviso, isolata di questa Corte, abbia considerato la qualità di creditore presupposto processuale dell'azione revocatoria, erroneamente riferendo a detta qualità concetti ad essa completamente estranei quali la competenza e la legittimazione processuale;
non abbia rilevato come, applicando coerentemente quanto affermato da questa Corte nella detta sentenza, si giungerebbe a decisioni sul processo opposte a seconda che l'azione revocatoria fosse proposta antecedentemente o successivamente all'azione d'accertamento del credito, donde l'evidente irrazionalità e contraddittorietà di un tale approccio al problema.
Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando illegittimità dell'ordinanza per assenza di pregiudizialità giuridica - si duole che il G.I. abbia sospensione del giudizio sulla revocatoria nonostante l'adozione di tale misura non presentasse, nel caso in esame, quel carattere di "necessarietà" rispetto al giudizio stesso che è richiesto dall'art. 295 CPC allo scopo d'evitare il pericolo d'un contrasto di giudicati;
non abbia, inoltre, rilevato come, quand'anche nel caso in questione i giudicati dei due procedimenti fossero pervenuti ad affermare dati logicamente incompatibili (l'uno accogliendo la domanda di revocatoria e, dunque, accertando incidentalmente l'esistenza del credito e l'altro affermandone l'inesistenza), non si sarebbe verificata la contemporanea esecuzione d'entrambi i giudicati, poiché quello sulla revocatoria, ove non accompagnato da una sentenza esecutiva di condanna relativa all'accertamento del credito tutelando, sarebbe rimasto privo d'effetti; non abbia, in fine, tenuto conto delle note 9.3.2000, nelle quali erano state riportate pronunzie di questa Corte il cui contenuto sostanziale precisava i termini della questione ribadendo principi più volte affermati, alla luce dei quali doveva ritenersi l'illegittimità del provvedimento di sospensione chiesto dai convenuti.
I due motivi, che l'unitarieta dell'argomento induce a trattare congiuntamente, non meritano accoglimento, ritenendo questa Corte di non doversi discostare dall'orientamento già seguito con la sentenza 6/2/96 n. 960 - che non è isolata, come ritiene parte ricorrente, analoghi principi e considerazioni rinvenendosi anche nelle motivazioni della sentenza 25.5.94 n. 5081 e, particolarmente per quanto attiene alla "valutazione da parte del giudice del merito circa la ricorrenza d'eventuali cause di pregiudizialità", della sentenza 18.2.98 n. 1712 - al quale il G.I. del tribunale di Catania si è espressamente e correttamente adeguato.
In argomento devesi rilevare come parte della giurisprudenza di legittimità, prendendo le mosse dalla considerazione che il legislatore del 1942 avesse inteso rafforzare la posizione del creditore, abbia ritenuto che, appunto in vista di tale risultato, oltre ad intervenire sulla responsabilità da inadempimento (art. 1218 CC) e sulla solidarietà passiva presunta per legge (art. 1294 CC), lo stesso legislatore avesse modificato (art. 2901 CC) la precedente disciplina della revocatoria ordinaria non solo ponendo come condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio dell'azione la mera scientia fraudis e non più la prava voluntas fraudis sostanzialmente equiparata al dolo, ma anche adottando un concetto particolarmente ampio d'identificazione del soggetto attivamente legittimato con il consentire espressamente l'azione anche a colui il cui credito fosse soggetto a condizione od a termine e, quindi, per implicito, anche al creditore meramente eventuale;
come, di seguito, altra parte della stessa giurisprudenza di legittimità, partendo dal detto risultato interpretativo già acquisito ed operando un'ulteriore generalizzazione, abbia ritenuto che l'ambito d'identificazione del soggetto cui potesse riconoscersi la qualità di "creditore" potesse essere ancora esteso, ricomprendendovi altresì quanti vantassero una "ragione di credito", per quest'ultima intendendo qualsivoglia pretesa creditoria e, quindi, anche il credito litigioso.
In vero, a ben esaminare le materie del contendere e delle motivazioni di quelle che risultano tra le più frequentemente richiamate delle numerose decisioni con le quali questa Corte s'è pronunziata in ordine al requisito soggettivo attivo richiesto dall'art. 2901 CC per l'esperibilità dell'azione revocatoria, si può agevolmente rilevare come un originario indirizzo interpretativo, corretto in relazione al caso deciso e come tale massimato, sia stato poi esteso, per successivi richiami della sola massima, o superfluamente - perché trattavasi di credito eventuale in ragione di garanzia o regresso ovvero già accertato giudizialmente o addirittura non contestato dalla controparte, le cui difese si volgevano ad altre questioni, quali l'anteriorità o meno dell'atto impugnato rispetto al sorgere del credito, o la pretesa di un'azione esecutiva, o la mancanza del consilium raudis o dell'eventus damni - o non altrettanto correttamente perché trattavasi di casi per i quali non potevano valere le ragioni poste a suo fondamento - cosicché dal giustificato riconoscimento del "credito eventuale", cui nella prima ipotesi era spesso accomunata come equipollente la "ragione di credito", si è pervenuti nella seconda, senz'alcuna specifica e pur evidentemente necessaria motivazione, a prendere in considerazione la "ragione di credito" di per se stessa e nel diverso significato di generica "pretesa creditoria" (vedasi la corrispondenza all'una od all'altra delle ravvisate ipotesi nelle motivazioni delle note Cass. 2069/75, 5178/77, 1242/78, 1388/81, 238/82, 6475/82, 1120/86, 2400/90, 1691/91, 12710/92, 1050/96, 8013/96, 1712/98, 591/99, 2104/00). Orbene, se il primo dei riferiti indirizzi può essere condiviso, in quanto conforme, come si vedrà in seguito, ai canoni dell'interpretazione, con riferimento alla norma in esame, quali posti dall'art. 12 disp. prel. CC, non può esserlo il secondo, sul quale, d'altra parte, manifesta unanime dissenso la prevalente dottrina, dalla quale si esclude che possa essere legittimamente esperita l'azione revocatoria a tutela del credito litigioso. Nell'interpretare il disposto del primo comma dell'art. 2901 CC, si è ritenuto, come già evidenziato, che la qualità di creditore debba essere intesa in senso ampio in considerazione dell'obiettivo rilievo che, nel complesso della normativa codicistica in materia di rapporti obbligatori, il legislatore avesse inteso rafforzare la posizione del creditore;
tuttavia, siffatto criterio d'interpretazione, dalla dottrina definito sistematico e ricondotto alla nota opinione di CE (D.L. 3, 24), trova il proprio limite nell'imprescindibile esigenza di rispettare il dettato dell'art. 12 disp. prel. CC che, nell'imporre una gradualità d'utilizzazione degli strumenti ermeneutici, pone al primo posto quello letterale, integrato da quello razionale riferito alla singola norma, anzi di consentire, ma unicamente nell'ipotesi di lacuna, il ricorso a quelli della similitudine e dell'analogia, ai quali solo segue quello sistematico anch'esso per applicazioni successive dal particolare al generale.
In tale ottica, va tenuto presente, anzi tutto, che il legislatore, con l'estendere nella norma in esame la legittimazione a proporre l'azione revocatoria ordinaria anche a quanti fossero titolari d'un credito soggetto a condizione od a termine, ha inteso risolvere una problematica insorta intorno all'art. 1235 del previgente codice civile appunto in relazione a tal categoria di creditori, onde l'interpretazione sistematica non può discostarsi da quella che è stata la specifica ratio della singola norma - quale emerge evidente anche dalla sua formulazione letterale, che solo nell'inciso di cui trattasi si discosta, per quanto qui interessa, dall'analoga formulazione della norma sostituita - nella ricerca d'intenti ulteriori evidentemente estranei alla ratio stessa;
in secondo luogo, che, avendo già il legislatore espressamente identificato nei "creditori" la categoria dei legittimati ed al contempo specificamente previsto una deroga a tale identificazione primaria, consentendone una secondaria con l'estensione della legittimazione anche ai titolari di crediti eventuali in quanto soggetti a condizione od a termine, deroga siffatta deve intendersi come tassativa, per il principio inclusio unius exclusio alterius, eppertanto ostativa ad un'interpretazione intesa ad estendere ulteriormente l'ambito d'applicazione della norma. In tale ipotesi, infatti, unica possibile interpretazione estensiva è solo quella logica per similitudine, secondo il principio ubi eadem ratio ibi eadem dispositio, laddove il caso previsto e quello non previsto presentino caratteri comuni e questi siano specificamente quelli che hanno determinato la disciplina del caso previsto, onde, nella specie, l'espressa previsione della deroga in favore dei titolari d'un credito soggetto a condizione volontaria o condicio facti consente, per l'evidente identità degli elementi giuridicamente rilevanti nell'un caso come nell'altro, l'applicazione della medesima deroga in favore anche dei titolari d'un credito soggetto a condizione legale o condicio iuris od a situazioni a questa equiparabili.
Per il che si è ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e da una parte della dottrina che all'azione revocatoria fossero legittimati, in una ai titolari di diritti di credito soggetti al verificarsi d'un evento pattiziamente previsto come incertus an, anche i titolari di situazioni soggettive attuali idonee ad evolversi anch'esse ex lege, a seguito dell'evento normativamente previsto ma del pari incertus an, in una pretesa creditoria in via di regresso o di rilievo, ma è ben evidente come in entrambi i casi trattisi di crediti nascenti da negozi dei quali non viene in contestazione la validità, onde la ragione di credito è certa, sebbene risulti eventuale in quanto ne è sospesa l'efficacia, questa essendo subordinata al verificarsi o meno d'un evento futuro ed incerto e, tuttavia, probabile.
In tal senso intesa la "ragione di credito" eventuale, la relativa tutela si configura e si giustifica come tutela dell'aspettativa di diritto, che costituisce una situazione giuridica soggettiva, nella quale confluiscono tutti i poteri riconosciuti al suo titolare, diversa ed autonoma rispetto a quella oggetto del negozio nell'ambito della cui progressiva formazione opera, ma che rappresenta anch'essa uno degli effetti della manifestazione di volontà negoziale - sia pur preparatorio e prodromico, in quanto inteso solo a garantire gli effetti finali voluti dalle parti o dalla previsione normativa - costitutiva di una fattispecie i cui primi elementi sono già in essere;
è, in vero, questa certezza della sussistenza del negozio e dei primi elementi costitutivi d'una fattispecie attributiva di diritti che giustifica l'intervento dell'ordinamento volto a garantire la possibilità del verificarsi degli ulteriori elementi della fattispecie stessa.
Ben diversa è l'ipotesi del credito litigioso, laddove, essendo in contestazione lo stesso fatto genetico della pretesa, non può legittimamente ravvisarsi un'aspettativa di diritto in ordine al vantato credito, neppure in fieri, sibbene, al più, un'aspettativa di fatto, risolventesi nella mera speranza d'un risultato positivo della controversia (sentenza favorevole); onde, per i richiamati limiti posti dall'art. 12 dis. prel. CC, l'evidente obiettiva difformità di tale situazione rispetto a quella, pur già estensivamente interpretata, regolata dall'art. 2901 CC non consente d'ulteriormente estendere l'operatività della norma sino a ricomprendervi la situazione stessa.
Non senza considerare altresì, sotto diverso profilo, come, per quanto ampio si voglia intendere il concetto di creditore in considerazione del ritenuto contesto legislativo nel quale è stata formulata la norma in esame, finalizzato a rafforzare la posizione di tale soggetto, non possa, tuttavia, tale operazione ermeneutica - che già incontra i sopra evidenziati limiti nella stessa utilizzabilità degli strumenti all'uopo espressamente predisposti dall'ordinamento - travalicare le superiori disposizioni dettate, in epoca successiva e sulla base d'una rinnovata visione dei rapporti sociali e, quindi, anche interprivati, dalla Carta Costituzionale, che, posto tra i principi fondamentali quello del dovere di solidarietà sociale (art. 2), la cui applicazione nei rapporti tra creditore ed obbligato impone un reciproco comportamento di buona fede e non consente l'esercizio del diritto dell'uno con danno dell'altro ove non giustificato da un apprezzabile interesse del primo, riconosce poi e garantisce la proprietà privata (art. 42) e l'iniziativa economica individuale (art. 41), sì che il disporre dei propri beni costituisce espressione d'un diritto di libertà garantito ed insuscettibile di compressione o soppressione se non in ragione dell'interesse collettivo, come espressamente previsto dalla stessa Carta, o della tutela apprestata dall'ordinamento ad un interesse altrui attuale e meritevole.
Onde, se è principio pacifico che una determinata interpretazione debba essere pretermessa ove possa suscitare dubbi di costituzionalità della norma, devesi ritenere che l'esigenza di tutela del diritto alla garanzia patrimoniale fatto valere dal preteso creditore non possa essere legittimamente riconosciuta ove implichi una lesione ingiustificata dell'analoga esigenza di tutela del diritto alla libera disponibilità dei propri beni pertinente all'assunto debitore, il che si verifica, appunto, quando la pretesa creditoria fatta valere nel proporre l'azione revocatoria risulti del tutto incerta nell'an che prospetti come soltanto possibile, come nell'ipotesi della ragione di credito il cui stesso fatto od atto costitutivo costituiscano oggetto di controversia. In definitiva, atteso che la titolarità d'un diritto di credito anche eventuale costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legittimazione ad causam dell'attore ma che, per l'uno e per l'altro dei due esposti ordini di considerazioni sull'interpretazione possibile del disposto del primo comma dell'art. 2901 CC, tale carattere non può essere riconosciuto alla pretesa creditoria della cui fondatezza sia ancora in corso l'accertamento giudiziale, appare consequenziale che l'esito di tale accertamento con efficacia di giudicato costituisca l'antecedente logico-giuridico necessario della pronunzia sull'azione revocatoria e che, pertanto, il giudizio relativo a quest'ultima, ove non introdotto con la medesima domanda e non svolgentesi pertanto in unico contesto con l'accertamento della legittimazione dell'attore a proporla, debba rimanere sospeso ex art. 295 CPC in attesa dell'esito dell'altro nel quale accertamento siffatto sia stato richiesto, salva la valutazione della ricorrenza dei presupposti per la riunione dei due giudizi ove pendenti innanzi al medesimo giudice.
Gli esaminati motivi di ricorso non meritano, dunque, accoglimento. Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001