Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2001, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO09 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18889/99 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente CAPPUCCIO Consigliere Dott. Giammarco 4245 Cron. VITRONE Consigliere Dott. Ugo 629 Rep. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Ud.05/12/2000 PLENTEDA Rel. ConsigliereDott. Donato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TEN ZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. 300 #19 FEB 2001. LC IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA HL CANCELLIERE DEI MONTI PARIOLI 51, presso l'avvocato GIOVANNI GATTO LIRE 1500 D'ARRIGO, che lo rappresenta e difende unitamente agli CANCILITY avvocati PIERLUIGI BOSSONI e GIOVANNI LOISI, giusta procura a margine del ricorso;
0975671 ricorrente 0975672
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FALLIMENTO G. BELTRAME SpA, FORLUCCI VALERIA, BIANCONI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SIMONETTA;
7' dal Sig. - intimati 3000 per diritti L. 11-15-02 avversO il provvedimento del Tribunale di TRIESTE, 2000 IL CANCELLIERE 2302 emesso 1'08/06/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE consiglio il 05/12/2000 dal Consigliere Dott. Donato Richiesta copia studio dal Sig. of C PLENTEDA;
per diritti L. 3000 11.15 02.01 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore IL CANCELLIERE Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le ulteriori statuizioni di legge. Svolgimento del processo Il curatore del fallimento della società BE GI, s.p.a., convenne dinanzi al Tribunale di Tri- este LU RI, quale amministratore, e UL NT e NI MO quali componenti del col- legio sindacale della società fallita e chiese che fos- se dichiarata la loro responsabilità per violazione dei loro doveri, connessi alla loro qualità di organi sociali, e fossero condannati al risarcimento del danno per oltre sei miliardi. Si costituirono i convenuti e nel corso del giudi- zio la curatela comunicò che rinunziava agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in quanto nei confronti dei convenuti LU e UL intendeva trasferire nella sede penale essendo intanto intervenuta una richiesta del p.m. di rinvio a giudizio nei loro confronti la - pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 75 c.p.p.; la 2 domanda di estinzione del giudizio fu estesa a NI MO, per il caso che fosse stata la rinuncia da lei accettata. La CC non accettò la rinuncia e per tale ragione il UL dedusse la inefficacia in ge- nerale della rinuncia, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.. Il giudice istruttore del procedimento civile di- chiarò la estinzione della causa limitatamente al fal- limento e a UL e LU;
l'ordinanza fu gravata da reclamo, che il tribunale respinse con provvedimento 17.IX.1999, poi impugnato con istanza di regolamento di competenza da UL NT con due motivi. Non ha presentato difese il curatore del fallimen- to;
il P.M. ha chiesto la declaratoria di inammissibi- lità del mezzo, per essere la fattispecie estranea al- l'area dell'art. 42 c.p.c... Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione di leggi non meglio precisate in ordine al- la forma del provvedimento adottato, che, riguardando una questione di competenza, avrebbe dovuto essere pro- nunciato con sentenza;
essendo, comunque, ammissibile la istanza di regolamento, pur quando la questione sia stata decisa in modo irrituale, quanto alla forma adot- tata, ha dedotto, con il secondo motivo, la errata ed insufficiente motivazione della decisione, in quanto la 3 causa non avrebbe potuto essere scissa, essendo unico il rapporto sostanziale;
sicchè non poteva trovare ap- plicazione l'art. 75 c.p.p., che si risolve in una atto unilaterale, al quale l'altra parte non può opporsi, mentre la presenza di una parte non accettante la ri- nuncia impediva che la stessa avesse effetto anche per le altre. Ha pertanto concluso perchè sia ritenuta la compe- tenza esclusiva del Tribunale civile di Trieste sulla intera controversia tra il fallimento, LU Vale- ria, UL NT e AN MO. Il ricorso è inammissibile. Affinché si abbia una sentenza implicita sulla competenza, impugnabile con l'istanza di regolamento, è indispensabile un provvedimento che oltre a comportare una decisione irretrattabile e a provenire da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l'affermazione 0 la negazione della competenza ( Cass. 3888/1998;6134/1998, 6425/1996). I provvedimenti ordinatori, invece, in quanto re- trattabili e comunque inidonei a pregiudicare la deci- sione della causa, non sono impugnabili con la istanza di cui si tratta, difettando, appunto, della natura di sentenza implicita sulla competenza. Nè vi è motivo di dubitare che il provvedimento impugnato abbia siffatta 4 natura, dal momento che il tribunale si è limitato a prendere atto della estinzione del processo, effetto prodotto ope legis, con riguardo all'azione proposta dal curatore nei confronti di LU RI e UL NT, stabilendo l'art. 75 c.p.p. che гр L'azione ci- vile proposta dinanzi al giudice civile può essere tra- sferita nel processo penale fino a quando in sede civi- h0000 le non sia stata pronunziata sentenza di merito anche 290000 non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio"; mentre ha ritenuto la causa con riferimento all'azione proposta nei confronti di NI MO, non essendo la ri- nuncia agli atti nei suoi confronti accettata. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non avendo il curatore del fallimento presentato dife- Agenzia delle Entrate se. Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo j)
P.Q.M.
Art. n. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma 5.12.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Anferner four Donato Plenteda COR IL CAND Luish Passinetţi 10. 20 13/2/2001 Cure Coun s