Sentenza 1 giugno 1998
Massime • 1
Costituisce violazione di legge, rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso di ufficio, il conferimento da parte di un assessore della Regione Sicilia di un incarico di partecipazione ad una commissione di collaudo al proprio segretario particolare, poiché tale soggetto, come si ricava dall'art. 11 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, non è un pubblico funzionario, mentre l'art. 8, comma primo, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, prevede che gli incarichi di collaudo possano essere conferiti, oltre che a liberi professionisti, a "tecnici pubblici funzionari in servizio".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/1998, n. 9882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9882 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 01/06/98
1. Dott. Ugo CANDELA Consigliere SENTENZA
2. " . Adalberto ALBAMONTE " N. 824
3. " . Giuseppe LA GRECA " REGISTRO GENERALE
4. " . Arturo CORTESE " N. 33/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1) RO EN;
2) LA SS LO avverso la sentenza in data 2.10.1997 della Corte di appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Sig. Consigliere Dott. Giuseppe LA GRECA,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Giovanni VACCA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, Udito il difensore Avv. Tullio PADOVANI, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. LA EN e La US LO venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Palermo per rispondere delle seguenti imputazioni.
A) Entrambi: del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 323 c.p. commesso, in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in Palermo dal 2.8.1989 all'1.8.1991. Il La US avrebbe abusato dell'ufficio di Assessore all'agricoltura e foreste della Regione Sicilia, conferendo al LA - proprio segretario particolare, estraneo all'Amministrazione regionale e non dipendente da pubblica amministrazione, al quale procurava l'ingiusto vantaggio consistente nelle conseguenti retribuzioni - l'incarico: a) di segretario di una commissione di collaudo in corso d'opera dei lavori di completamento di una diga, derogando agli ordinari criteri che prevedevano la scelta all'interno della pubblica amministrazione;
b) di commissario regionale per la straordinaria amministrazione dell'opera pia Casa di ospitalità Ibelea di Ragusa Ibla e dell'opera pia Villa Betania di Agrigento;
c) di componente di cinque commissioni di collaudo di opere pubbliche.
B) Il solo La US: del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 479 e 61 n. 2 c.p., per avere - nella qualità di assessore regionale - falsamente attestato nei decreti del 22.10.1990 e del 3.7.1991, nonché nei due decreti del 28.6.1991, concernenti il collaudo di due case per anziani, che il LA possedeva la qualifica di funzionario o dirigente dell'assessorato agli enti locali.
Con sentenza in data 4.1.1996 il Tribunale: dichiarava gli imputati colpevoli del reato di abuso di ufficio, esclusi però i provvedimenti relativi agli incarichi per le opere pie;
dichiarava il La US colpevole altresì del delitto di falso continuato, esclusi i decreti del 22.10.90 e del 3.7.1991; condannava il La US alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e il LA alla pena di anni due e mesi due di reclusione, dichiarando il primo interdetto dai pubblici uffici per una durata pari a quella della pena detentiva inflitta.
2. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2.10.1997 e in riforma della decisione dei primi giudici, assolveva il La US dal reato di falso ideologico perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta aglì imputati per il reato di abuso di ufficio in mesi sette di reclusione ciascuno e concedendo ad entrambi la sospensione condizionale della pena.
3. Nell'interesse del LA ricorre l'avv. Gaetano Caponnetto con i seguenti motivi:
a) contraddittorietà della decisione ed erronea interpretazione dell'art. 8, comma 1, l. reg. Sicilia 29.4.1985, n. 21. Le leggi regionali e le relative tabelle collocano il segretario particolare dell'assessore nella qualifica di funzionario al IV livello, con un'anzianità di oltre cinque anni. Le norme riconoscono quindi a detto dipendente un'anzianità convenzionale;
b) mancata valutazione e applicazione del 3^ comma dell'art. 8 cit. La Corte d'appello ha ben recepito le indicazioni provenienti dalla disciplina legislativa e dalla interpretazione datane dagli uffici legislativi e legali della Regione, quando ha riconosciuto la qualifica di funzionario al segretario particolare dell'assessore; ma in modo contraddittorio non ne ha tenuto conto nel valutare l'anzianità giuridica attribuita a detto dipendente;
c) erronea valutazione dell'elemento psicologico del reato. Insussistenza del dolo;
4. Nell'interesse del La US ricorre l'avv. Tullio Padovani, con i seguenti motivi:
a) erronea applicazione dell'art. 8, comma reg. Sicilia n. 21/1985, in riferimento al requisito della violazione di legge previsto dall'art. 323, comma 1, c.p.;
b) inosservanza dell'art. 2, comma 2, c.p. La Corte di appello ha qualificato il dolo come di natura clientelare, nel senso che l'assessore avrebbe agito allo scopo di acquisire seguito politico, quindi per uno scopo non patrimoniale. La nuova disciplina dell'abuso di ufficio espunge dall'area della tipicità del fatto tale forma di ingiusto vantaggio, quindi i giudici avrebbero dovuto dichiarare che il fatto non è più preveduto dalla legge come reato;
c) erronea applicazione degli artt. 43, 47 comma 3 e 323, comma 1, c.p., nonché mancata e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento al dolo del fatto. Tra l'altro, l'art. 323 c.p. vincola la sussistenza del reato al dolo intenzionale, cioè al fine di procurare l'ingiusto vantaggio, mentre l'assessore, nell'assegnazione degli incarichi, avrebbe seguito il criterio di accontentare tutti e quindi anche il proprio segretario particolare. Tale condotta appare diretta ad evitare arbitrarie discriminazioni e assicurare parità di trattamento, quindi non certo a favorire un determinato soggetto;
d) difetto e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione. La Corte ha negato le attenuanti richiamandosi a "le circostanze del fatto, commesso nell'esercizio di funzioni di pubblica amministrazione", motivazione palesemente erronea, e si astiene da qualsiasi cenno al diniego della non menzione.
5. Nell'interesse di entrambi ricorre l'avv. Salvatore Re, con i seguenti motivi:
a) la mancanza del requisito della violazione di legge;
b) l'inosservanza dell'art. 2, comma 2, c.p., non sussistendo il reato contestato in assenza della volontà di procurare un vantaggio patrimoniale;
c) l'insussistenza della una consapevole adozione da parte dell'assessore di un atto illegittimo e l'inesistenza della volontà di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale;
d) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo sul quale i ricorrenti insistono con particolare determinazione si basa sull'affermazione che il LA - diversamente da quanto ritenuto con la sentenza impugnata possedeva i requisiti per la nomina a componente della commissioni di collaudo. Si deduce contraddittorietà della decisione ed erronea interpretazione dell'art. 8, comma 1, l. reg. Sicilia 29.4.1985, n. 21, argomentandosi che le leggi regionali e le relative tabelle del personale collocano il segretario particolare dell'assessore nella qualifica di funzionario di IV livello, con un'anzianità di oltre cinque anni. Tale anzianità, sebbene convenzionale, varrebbe a legittimare il LA alla nomina di cui si discute.
Di conseguenza dovrebbe escludersi quella violazione di legge che è elemento costitutivo del delitto di abuso di ufficio, a norma dell'art. 323 c.p. quale risultante dopo la modifica del 1997. Il problema trova peraltro sicura soluzione nella verifica delle fonti normative, nelle quali non sono invero ravvisabili i vuoti ritenuti dai giudici di merito.
Il primo comma del già richiamato art. 8 prevede che gli incarichi di collaudo delle opere pubbliche in Sicilia siano affidati, oltre che a tecnici liberi professionisti, "a tecnici pubblici funzionari in servizio, con almeno cinque anni di anzianità presso la pubblica amministrazione con la specifica qualifica professionale". Va precisato che detto comma è stato sostituito dall'art. 1 l.reg. Sicilia 12 gennaio 1993, n. 10, che ha introdotto alcune modifiche, delle quali la sola che può interessare nella specie è l'elevazione da cinque a dieci anni dell'anzianità di servizio necessaria per la nomina.
La dizione "tecnici pubblici funzionari in servizio con almeno cinque anni di anzianità presso la pubblica amministrazione con la specifica qualifica professionale", usata nell'art. 8 cit., risulta assai chiara.
Essa si riferisce a persone: a) legate all'amministrazione pubblica da un rapporto d'impiego; b) "inserite" in un ruolo richiedente la "specifica" qualifica professionale (l'ordinamento siciliano contempla sia il ruolo tecnico dell'agricoltura, sia il ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica: v. l. reg. Sicilia 29 ottobre 1985, n, 41, tabelle d ed f;
ai ruoli tecnici si accede con diploma di laurea di indirizzo tecnico e scientifico e relativa abilitazione professionale: art. 56 l. n. 41/1985);
c) investite non di mansioni o attribuzioni, ma di "funzioni"; d) di conseguenza, appartenenti ad una delle più elevate qualifiche dell'ordinamento del personale, un tempo coincidenti con la c.d. carriera direttiva" ed ora corrispondenti normalmente a "livelli" compresi tra il settimo e il nono (nell'ordinamento siciliano, esistono il settimo livello e fascia funzionale e l'ottavo livello e fascia funzionale: v. l. reg. Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, art. 3;
la locuzione "funzioni" è adoperata soltanto per il direttore regionale e il dirigente: artt. 12 e 13 l. reg. Sicilia 23 marzo 1971, n. 7); e) aventi una anzianità di almeno cinque anni di servizio: tale servizio deve essere connotato come sopra si è detto e, costituendo esso un requisito di idoneità professionale del funzionario alla specifica prestazione, l'anzianità di servizio (nel 1993 significativamente elevata a dieci anni) non può essere che effettiva.
All'epoca dei fatti il LA era segretario particolare dell'assessore all'agricoltura e foreste delle regione Sicilia, incarico al quale era stato nominato quale estraneo all'amministrazione regionale. La nomina era avvenuta a norma dell'art. 12 l. reg. Sicilia 13 aprile 1959, n. 15 e all'art. 49 l. reg. n. 41/1985, i quali - nel disciplinare la composizione dei gabinetti del presidente e degli assessori regionali - consentono la scelta tra gli estranei all'amministrazione soltanto per il segretario particolare.
Determinante precisazione è quella che viene dall'art.11 della l. reg. 28 agosto 1949, n. 53: "il personale delle segreterie particolari attende alla corrispondenza dei medesimi (presidente e assessori), ma non può interferire nei compiti degli uffici amministrativi". Ciò comporta in modo evidente che al segretari particolare non sono attribuite pubbliche funzioni e di conseguenza egli non è pubblico funzionario. Ciò non contrasta affatto con l'avviso dell'ufficio legislativo e legale della Regione circa la titolarità da parte del LA di un "rapporto di pubblico impiego temporaneo non di ruolo": la qualificazione del rapporto appare del tutto esatta, ma non interferisce con i requisiti che devono essere posseduti per la nomina nelle commissioni di collaudo, e in particolare con la qualità di pubblico funzionario, che deve avere le connotazioni alle quali si è già fatto riferimento e che comunque non coincide affatto - come pure ha ritenuto la Corte d'appello - con la qualità di pubblico impiegato temporaneo non di ruolo.
Del tutto esatte sono per contro le valutazioni dei giudici di merito sul punto che l'equiparazione del segretario particolare al dipendente regionale della quarta classe con almeno cinque anni di anzianità vale esclusivamente a determinare il parametro al quale si deve allineare il trattamento economico e non può quindi considerarsi idoneo ad integrare il requisito dei cinque anni di anzianità.
Di conseguenza per più ragioni, cui si è fatto via via riferimento, si deve ritenere che la nomina del LA nelle commissioni di collaudo sia stata fatta in violazione dell'art. 8 l. reg. Sicilia n. 21/1985.
2. Con altro motivo si contesta l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato. Sul punto peraltro la Corte di appello ha adeguatamente motivato la decisione, osservando - quanto al La US - che questi si determinò alla nomina pur manifestando al teste Di DI dubbi sulla legittimità della stessa, ma risolvendosi in senso affermativo al dichiarato fine di accontentare il proprio segretario. La consapevolezza della illegittimità deve ritenersi anche più sicura sulla base della chiarezza e completezza del quadro normativo regionale, dal quale - come si è già considerato - emergono certezze invece che dubbi, di modo che la violazione di norme, emergente sotto vari profili, ha carattere macroscopico. Quanto al LA, la sussistenza del dolo è rettamente desunta dal ruolo che lo stesso svolgeva, per effetto del quale era a continuo contatto con l'assessore e prontamente a conoscenza dei provvedimenti in preparazione.
Nè si può affermare, come pure è stato fatto dai ricorrenti, che la sentenza impugnata avrebbe qualificato l'elemento psicologico come dolo di natura clientelare: al contrario, nella decisione è chiaramente detto che il La US intese procurare al LA l'ingiusto profitto consistente nei compensi erogati per le prestazioni di componente della commissioni di collaudo. In ogni caso, risulta dalla sentenza e non è contestato dai ricorrenti che il vantaggio venne effettivamente conseguito. 3. È infondata anche la doglianza relativa al difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della non menzione. La ragione del diniego, pur espressa in modo troppo sintetico, va intesa non come riferentesi all'essere stato il reato commesso nell'esercizio di funzioni pubbliche, ma come fondata sulle richiamate circostanze del fatto.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 1998