Sentenza 11 luglio 2008
Massime • 1
In materia di reato previsto dall'art. 3 bis, comma quarto, L. 31 maggio 1965 n. 575, rientra nella cognizione del giudice l'accertamento dell'impossibilità economica di adempiere al versamento della cauzione, mentre grava sull'imputato l'onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento, non potendo egli difendersi con la sola affermazione del proprio stato di indigenza.
Commentario • 1
- 1. Impossidenza e omesso versamento della cauzione: basta allegarla per attivare il dovere di verifica del giudice (Cass. Pen. n. 11242/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2008, n. 39025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39025 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2008 |
Testo completo
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39 0 25 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/07/2008
SENTENZA
N. 8195 / Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FERRUA GIULIANA PRESIDENTE
1. Dott. FEDERICO RAFFAELLO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. ROTELLA MARIO IT N. 010226/2008
3. Dott. PALLA STEFANO "I
4. Dott.SAVANI PIERO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) FA PE N. IL 23/12/1977
avverso SENTENZA del 15/10/2007
CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
FEDERICO RAFFAELLO
弔
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 15.10.2007, ha confermato la sentenza del tribunale di Torre Annunziata del 12.6.2006, con la quale FF PE era stato condannato alla pena di dieci mesi di arresto per il reato di cui all'art. 3 bis L. 575/65 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non aveva depositato la somma di £ 10.000.000 come da decreto del 13.3.2001 del tribunale di Napoli.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente deducendo come motivo che la
Corte d'Appello non avrebbe considerato la sua mancanza di disponibilità economiche, essendo disoccupato ed essendo ingente la somma.
Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere accolto.
L'interpretazione secondo la quale la sopravvenienza di difficoltà economiche o comunque l'impossibilità di adempiere alle prescrizioni potrebbero essere fatte valere solo nell'ambito del procedimento di prevenzione e non dopo che è scaduto il termine per il pagamento della somma quando il reato contravvenzionale si sarebbe ormai perfezionato (Cass. Pen., sez. VI, 16.2.2005,
n.9219), ritiene questa Corte che non possa essere seguita.
Secondo tale tesi il sottoposto alla misura in disagiate condizioni economiche avrebbe l'onere di chiedere la revoca o la modifica del provvedimento impositivo e questa Corte ritiene che tale onere non gli possa essere addebitato;
ritiene anche che la cognizione del giudice penale nel giudizio sull'accertamento del reato di cui all'art. 3 bis non può non estendersi all'esame di ogni questione dalla quale può dipendere la decisione e quindi anche all'esame delle circostanze che possono rendere incolpevole il comportamento.
Ha ritenuto che la questione della impossibilità economica possa essere fatta valere nel giudizio sulla sussistenza del reato Cass. Pen. Sez. V, 13.7.2007, n.32615, che tuttavia ha precisato che all'imputato competa un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento escludendo che egli possa difendersi con la sola affermazione del proprio stato di indigenza.
La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della
Corte d'Appello di Napoli, che si atterrà ai principi di cui sopra.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello
di Napoli.
Così deciso in Roma l'11.7.2008 | DEPOSITATA IN CANCELLERIA|
Il Consigliere estensore I presidente addi 16.07.2008 yux IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise