Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2008, n. 39025
CASS
Sentenza 11 luglio 2008

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Massime1

In materia di reato previsto dall'art. 3 bis, comma quarto, L. 31 maggio 1965 n. 575, rientra nella cognizione del giudice l'accertamento dell'impossibilità economica di adempiere al versamento della cauzione, mentre grava sull'imputato l'onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento, non potendo egli difendersi con la sola affermazione del proprio stato di indigenza.

Commentario1

  • 1Impossidenza e omesso versamento della cauzione: basta allegarla per attivare il dovere di verifica del giudice (Cass. Pen. n. 11242/26)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2008, n. 39025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39025
Data del deposito : 11 luglio 2008

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