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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19956 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: SA CE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2025 del GIP del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Gip del Tribunale di Napoli, provvedendo su istanza dei difensori di SA CE, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Napoli del 4 luglio 2024, irrevocabile il 17.11.2024 e quelli giudicati con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Salerno dell’11 novembre 2022, irrevocabile il 31.10.2024. Rigettava, invece, l’istanza con riferimento ai reati giudicati con le altre sentenze indicate. Motivava il provvedimento osservando che i reati di cui alle sentenze menzionate erano relativi a diversi titoli di reato e commessi in tempi molto distanti tra loro e che il ricorrente non aveva allegato elementi dai quali desumere la programmazione unitaria dei reati, intesa come anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, a grandi linee, nella mente del reo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19956 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/03/2026 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando un unico motivo di ricorso con il quale lamenta che il giudice dell’esecuzione, in violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., abbia assunto la decisione senza esaminare compiutamente le sentenze allegate, in tal modo non cogliendo gli indici sintomatici di una deliberazione unitaria. In particolare, lamenta che non sia stata valutata l’omogeneità dei reati, frutto della medesima strategia criminosa, la circostanza che siano stati commessi nello stesso ambito spaziale, con modalità esecutive comuni (ovvero avvalendosi della forza intimidatrice del clan SA) e con omogeneità di ruolo assunto dal ricorrente, valorizzando negativamente, invece, il lasso di tempo trascorso tra gli episodi, senza tenere conto dei lunghi periodi di detenzione sofferti. Rileva che «[...] emerge inconfutabilmente come le condotte ascritte al SA siano da considerare avvinte dal nesso della continuazione, in quanto il contenuto della unicità del disegno criminoso possa essere ravvisato nella rappresentazione aggregante delle linee essenziali del programma criminoso, essendo emerso, inconfutabilmente, che i singoli fatti reato sono stati tutti previsti e deliberati sin dall’origine nelle loro linee essenziali e riconducibili ad un unico e premeditato programma delinquenziale» e che, al fine di individuare gli elementi aggreganti, occorre esaminare le sentenze allegate.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ha osservato che non sono ravvisabili violazioni di legge né vizi di motivazione e che le ragioni addotte a fondamento dell’istanza confondono il concetto di movente con quella unicità di ideazione criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi palesemente infondati.
2. Deve preliminarmente osservarsi che questa Corte ha affermato che «In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere [...]» (Sez. 3, n. 17738 del 14.12.2018, Rv. 275451-01). I singoli reati devono presentarsi come realizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta e, di tali indici esteriori, il condannato interessato al riconoscimento del vincolo della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 - dep. 04/06/2010, Faneli, Rv. 247356). Gli elementi indicatori del vincolo della continuazione sono stati individuati in plurime e costanti pronunce, tra tutte Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01, nella omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio temporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta, nella sistematicità e nelle abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Con specifico riferimento alla distanza temporale tra le singole azioni criminose, questa Corte ha affermato che «In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali». E infatti, «un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azioni sorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia» (Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, [...]) 3. Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che, per superare la significativa distanza temporale tra i singoli episodi criminosi, il ricorrente non ha allegato alcuna specifica deduzione che consenta di ritenere che la condotta di omicidio tentato, commesso nel 1996 (non aggravato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203/1991 allora vigente) e quella di associazione di 3 stampo mafioso contestata sino al 2001, possano costituire attuazione di una unica ideazione criminosa che comprenda anche i reati di associazione di stampo mafioso contestata dal 2020 al luglio 2023 e una condotta estorsiva commessa in epoca antecedente all’aprile 2021. Al contrario, ha evidenziato che ricorrono elementi contrari all’unità ideativa ovvero l’amplissimo lasso di tempo intercorso tra gli episodi (oltre venti anni), le diverse modalità (in quanto il tentato omicidio non è stato contestato nella forma aggravata dal metodo mafioso) e la diversa natura dei reati (tentato omicidio, estorsione, associazione mafiosa), che non consentono di individuare quella deliberazione unitaria, sia pure nelle linee essenziali, che consente di riconoscere i reati avvinti dal vincolo della continuazione.
4. Ebbene, a fronte di tale argomentazione, che fa corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, il ricorso si palesa come aspecifico, non confrontandosi con i singoli punti di motivazione e non adducendo elementi concreti contrastanti, ma limitandosi a proporre argomentazioni apodittiche. Inoltre, si presenta come meramente rivalutativo. Il ricorrente si è limitato a fornire una propria lettura dei fatti, peraltro in modo del tutto generico, senza evidenziare profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione e senza enucleare gli elementi asseritamente disattesi dal giudicante. Deduce circostanze, quali la protratta detenzione che, lungi dal deporre nel senso indicato dal ricorrente, integrano un elemento di rafforzamento della assenza di continuità ideativa, salvo che non vengano indicati specifici e concreti elementi che consentano di individuare i vari reati, commessi prima e dopo la detenzione, come espressione di un disegno unitario. Detta allegazione, nel caso concreto, è mancata.
5. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso, in quanto basato su motivi palesemente infondati, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Gip del Tribunale di Napoli, provvedendo su istanza dei difensori di SA CE, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Napoli del 4 luglio 2024, irrevocabile il 17.11.2024 e quelli giudicati con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Salerno dell’11 novembre 2022, irrevocabile il 31.10.2024. Rigettava, invece, l’istanza con riferimento ai reati giudicati con le altre sentenze indicate. Motivava il provvedimento osservando che i reati di cui alle sentenze menzionate erano relativi a diversi titoli di reato e commessi in tempi molto distanti tra loro e che il ricorrente non aveva allegato elementi dai quali desumere la programmazione unitaria dei reati, intesa come anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, a grandi linee, nella mente del reo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19956 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/03/2026 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando un unico motivo di ricorso con il quale lamenta che il giudice dell’esecuzione, in violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., abbia assunto la decisione senza esaminare compiutamente le sentenze allegate, in tal modo non cogliendo gli indici sintomatici di una deliberazione unitaria. In particolare, lamenta che non sia stata valutata l’omogeneità dei reati, frutto della medesima strategia criminosa, la circostanza che siano stati commessi nello stesso ambito spaziale, con modalità esecutive comuni (ovvero avvalendosi della forza intimidatrice del clan SA) e con omogeneità di ruolo assunto dal ricorrente, valorizzando negativamente, invece, il lasso di tempo trascorso tra gli episodi, senza tenere conto dei lunghi periodi di detenzione sofferti. Rileva che «[...] emerge inconfutabilmente come le condotte ascritte al SA siano da considerare avvinte dal nesso della continuazione, in quanto il contenuto della unicità del disegno criminoso possa essere ravvisato nella rappresentazione aggregante delle linee essenziali del programma criminoso, essendo emerso, inconfutabilmente, che i singoli fatti reato sono stati tutti previsti e deliberati sin dall’origine nelle loro linee essenziali e riconducibili ad un unico e premeditato programma delinquenziale» e che, al fine di individuare gli elementi aggreganti, occorre esaminare le sentenze allegate.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ha osservato che non sono ravvisabili violazioni di legge né vizi di motivazione e che le ragioni addotte a fondamento dell’istanza confondono il concetto di movente con quella unicità di ideazione criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi palesemente infondati.
2. Deve preliminarmente osservarsi che questa Corte ha affermato che «In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere [...]» (Sez. 3, n. 17738 del 14.12.2018, Rv. 275451-01). I singoli reati devono presentarsi come realizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta e, di tali indici esteriori, il condannato interessato al riconoscimento del vincolo della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 - dep. 04/06/2010, Faneli, Rv. 247356). Gli elementi indicatori del vincolo della continuazione sono stati individuati in plurime e costanti pronunce, tra tutte Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01, nella omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio temporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta, nella sistematicità e nelle abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Con specifico riferimento alla distanza temporale tra le singole azioni criminose, questa Corte ha affermato che «In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali». E infatti, «un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azioni sorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia» (Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, [...]) 3. Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che, per superare la significativa distanza temporale tra i singoli episodi criminosi, il ricorrente non ha allegato alcuna specifica deduzione che consenta di ritenere che la condotta di omicidio tentato, commesso nel 1996 (non aggravato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203/1991 allora vigente) e quella di associazione di 3 stampo mafioso contestata sino al 2001, possano costituire attuazione di una unica ideazione criminosa che comprenda anche i reati di associazione di stampo mafioso contestata dal 2020 al luglio 2023 e una condotta estorsiva commessa in epoca antecedente all’aprile 2021. Al contrario, ha evidenziato che ricorrono elementi contrari all’unità ideativa ovvero l’amplissimo lasso di tempo intercorso tra gli episodi (oltre venti anni), le diverse modalità (in quanto il tentato omicidio non è stato contestato nella forma aggravata dal metodo mafioso) e la diversa natura dei reati (tentato omicidio, estorsione, associazione mafiosa), che non consentono di individuare quella deliberazione unitaria, sia pure nelle linee essenziali, che consente di riconoscere i reati avvinti dal vincolo della continuazione.
4. Ebbene, a fronte di tale argomentazione, che fa corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, il ricorso si palesa come aspecifico, non confrontandosi con i singoli punti di motivazione e non adducendo elementi concreti contrastanti, ma limitandosi a proporre argomentazioni apodittiche. Inoltre, si presenta come meramente rivalutativo. Il ricorrente si è limitato a fornire una propria lettura dei fatti, peraltro in modo del tutto generico, senza evidenziare profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione e senza enucleare gli elementi asseritamente disattesi dal giudicante. Deduce circostanze, quali la protratta detenzione che, lungi dal deporre nel senso indicato dal ricorrente, integrano un elemento di rafforzamento della assenza di continuità ideativa, salvo che non vengano indicati specifici e concreti elementi che consentano di individuare i vari reati, commessi prima e dopo la detenzione, come espressione di un disegno unitario. Detta allegazione, nel caso concreto, è mancata.
5. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso, in quanto basato su motivi palesemente infondati, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4