Sentenza 12 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2002, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA IT3563/02 IN NOME DEL POLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IRPEF Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giovanni OLLA R.G.N. 21753/99 Cron.8449 - Consigliere- Dott. Stefano MONACI - Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere- Ud.11/10/01 CECCHERINI - ConsigliereDott. Aldo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PUGLIESE, difeso dall'avvocato ANTONIO CIVAI, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 85/99 della Commissione regionale di NAPOLI, depositata iltributaria 2001 22/07/99; 1971 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo;
il rigetto del secondo motivo;
l'accoglimento del terzo;
assorbiti il quarto e quinto motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo DI LE ha impugnato l'accertamento emesso dall'ufficio IIDD di Nola relativo al 1984, con il quale il reddito dichiarato in lire 37.483.000 è stato elevato a lire 164.498.000. La Commissione di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso ed ha ammesso in deduzione costi per lire 9.824.000 disconosciuti dall'ufficio. Questa decisione, appellata dal contribuente e dall'ufficio, è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il contribuente deducendo cinque motivi. Nessuno si è costituito per la controparte. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata in quanto la Commissione Regionale ha omesso di disporre la notifica dell'atto dell'appello dell'ufficio, impedendo che si instaurasse il contraddittorio. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per carenza dell'autorizzazione a proporre l'appello da parte dell'ufficio IIDD di Nola. Entrambi i mezzi a parere della Corte sono inammissibili per carenza di interesse dal momento che l'appello dell'ufficio non è stato accolto, essendosi limitato il giudice di secondo grado a confermare la sentenza di primo grado. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto omessa motivazione in relazione ai motivi di appello. La doglianza è fondata poiché la Commissione Regionale, con una affermazione del tutto apodittica, si è limitata a sostenere che “i motivi di gravame risultano del tutto infondati", senza esaminarli e valutarli nel dettaglio, come invece era necessario fare. Il ricorso va dunque accolto in relazione a questo motivo e la sentenza va cassata con яна rinvio ad altra sezione della Commissione Regionale della Campania anche per spese. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto insufficienza ed illogicità della motivazione perché la Commissione non ha detratto i costi, anche se nei motivi impugnazione era stata avanzata tale richiesta. L'illogicità, in particolare, sarebbe consistita nel fatto che i costi nel tipo di attività in esame incidono per una percentuale dell'80-85%, dovendosi in essi comprendere la materia prima, le retribuzioni della mano d'opera ed il versamento degli oneri previdenziali conseguenti. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto erroneità della sentenza impugnata perché in atti non vi è prova che i lavori di cui al preventivo acquisito dall'ufficio siano stati eseguiti. Entrambi questi motivi sono assorbiti dall'accoglimento del terzo motivo del ricorso che ha una portata più generale in ordine a tutti i motivi dedotti nell'atto di appello, che dovranno essere valutati dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo, assorbiti il quarto e il quinto;
dichiara inammissibili il primo ed il secondo;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania anche per le spese. Così deciso in Roma il giorno 11.10.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr.Giuseppe Falcone Dr. Giovanni Olla from IL CANCELLERE C1 EN AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 CE AT P G