Sentenza 24 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2003, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
"02 7 8 6 / 03 DIE POPO DITA L NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DUNTRATIO D A PA N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10583/00Presidente Doll. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere Cron. 6318 Dott. Rosario DE JULIO Rep. 793 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ud.16/10/02 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T EN ZA sul ricorso proposto da: CA IG & IG DI IC CA TT, in persona del legale rapp.te Dott. CA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FIORELLO TATONK, giusta delega in atti} - ricorrente
contro
NO GA TT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA 2002 CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SILVIO DI 1336 DOMIZIO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente nonché
contro
TA AL, NA IC;
intimati avverso la sentenza n. 86/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 20/03/99; udita la relazione della causa avolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dots. Aurelio GOLIA che ha concluso perchè inammissibile perchè proposto fuori Bia dichiarato termine. — —- -- -2- } SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n.77/88 il Tribunale di Chieti, accogliendo la domanda proposta in via riconvenzionale dalla TT TI IE contro la TT CA, dichiarava risolto per inadempimento di quest'ultima il contratto di appalto inter partes condannando la CA al pagamento del residuo prezzo, pari a lire 3.500.000, in favore della TI. Inoltre, accogliendo la domanda proposta da RO DO, condannava la CA, ritenuta inadempiente al contratto di locazione col RO, a restituire a quest'ultimo il doppio della capara versata. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila che, con sentenza n.308/91, rigettava il gravame proposto dalla soccombente. Con sentenza n.33805/95 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza d'appello sia nella parte in cui aveva condannato la CA al pagamento del residuo prezzo dell'appalto in favore della TI (avendo accolto l'azione causale proposta con la domanda riconvenzionale senza prima verificare se i titoli cambiari, S13 cui era fondata la domanda della TI, erano stati da questa offerti in restituzione e depositati in cancelleria ai sensi dell'art.66 della legge cambiaria), sia nella parte in cui l'aveva condannata a restituire al RO il doppio della caparra senza rilevare che, non avendo costui agito per il recesso ma per la risoluzione, la disciplina del recesso non era applicabile ed il risarcimento del danno cra regolato dalle norme generali. Con sentenza 20/3/1999 la Corte d'appello di Ancona, giudicando in sede di rinvio, confermava la condanna della TT CA al pagamento del residuo prezzo dell'appalto, ritenendo che correttamente il primo giudice aveva prommziato sull'azione causale, in quanto pur in difetto del deposito dei titoli cambiari, l'azione 4 cambiaría era comunque prescritta all'epoca della pronuncia. Riformava, invece, la sentenza di primo grado nella parte relativa al rapporto CA-Perolla e, ritenendo provato soltanto il danno di lire 233.926, condannava la CA al risarcimento del danno in tale ridotta misura, oltre che a restituire la caparra di lire 500.000. Contro la sentenza ia TT CA ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. Degli intimati si è costituita soltanto la TT TI. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va dichiarato inammissibile per inosservanza del termine di impugnazione. Ed infatti, l'impugnata sentenza risulta pubblicata il 23/3/1999 (data del deposito in cancelleria) e non notificata. L'impugnazione è stata notificata rispettivamente al Pervolta in data 9/5/2000, alla ditta TI in data 10/5/2000 e all'avv.Natale (anch'egli parte del giudizio d'appello) in data 12/5/2000. Pertanto, avuto riguardo alla notifica effettuata per prima, e cioè a quella nei confronti del RO, avvenuta il 9/5/2000, efficace quanto alla decorrenza del termine di impugnazione anche nei confronti degli altri litisconsorti (art.326 secondo comma c.p.,c.), e tenuto conto della sospensione del termine nel periodo feriale, il ricorso risulta notificato oltre il termine annuale stabilito dall'art.327 primo comma c.p.c Le spese, liquidate come in dispositivo a favore della sola parte costituita TI, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della ditta TI, 650,00 di cui liquidate in complessivi euro euro 2 600,00 (seicento) per onorari. Roma, 16 ottobre 2002 L'estensore Il presidente IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Toletico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 FEB. 2003 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Roma SI attesta la registrazione presso l'Agenzia 01 delle Entrate di Roma 2 il 5-9-2003 serie 4 al n. 29816 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 deliL 38 LEABORATORE OF CANCELLERI Roberto Rico