CASS
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 5167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5167 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CE IA SI MA R.G.N. 25221/2025 NI CC SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di: GR TE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2025 del GIP del Tribunale di Ravenna inoltre: P.C.: KA MA udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette, AN TO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 13 maggio 2025 emessa ex art. 444 cod. proc. pen., il Gup del Tribunale di Ravenna, accogliendo la richiesta delle parti, riqualificato il reato di tentato omicidio in quello di lesioni, applicava all’imputato GR TE la pena di mesi sei di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna deducendo violazione di legge. Ricostruisce la vicenda in fatto per come evincibile dagli atti istruttori (che allega) e lamenta che, su queste basi, la qualificazione giuridica deve ritenersi erronea.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ha rilevato che il ricorso per cassazione avverso la sentenza è ammissibile solo qualora l’errore del giudice emerga ictu oculi in relazione alla formulazione del capo d’imputazione, rispetto al quale la riqualificazione giuridica deve risultare del tutto eccentrica. Ha osservato che, nel caso di specie, la descrizione del fatto riportato nell’editto d’accusa è compatibile con il diverso elemento psicologico ritenuto dal giudice nell’applicare la pena richiesta congiuntamente dalle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
2.Le SU, con la sentenza n. 5 del 19/1/2000, Rv. 215825, statuirono che avverso la sentenza di patteggiamento può proporsi ricorso per cassazione al fine di denunciare Penale Sent. Sez. 1 Num. 5167 Anno 2026 Presidente: NI IC Relatore: MA SI Data Udienza: 09/12/2025 l’erronea qualificazione giuridica del fatto, come prospettata dalle parti e recepita dal giudice. Osservavano che la qualificazione giuridica del fatto contestato è materia sottratta alla disponibilità delle parti, come si evince dal disposto dell’art. 444 comma 2 cod. proc. pen., il quale attribuisce al giudice il potere/dovere di verificare la corretta qualificazione del reato onde evitare che, in contrasto con il disposto dell’art. 112 della Costituzione, le parti possano “negoziare” l’accusa. Rilevavano che all’obbligo del giudice di verificare la correttezza della qualificazione, doveva conseguire anche la possibilità di controllare che tale verifica sia stata correttamente eseguita e non abbia, invece, integrato un errore di diritto. Impedire il ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per rilevare l’errore di diritto, significherebbe, infatti, infrangere il principio di non contraddizione dell’ordinamento giuridico posto che sono principi immanenti nell’ordinamento che la qualificazione del fatto è materia sottratta alle parti, che l’errore sulla qualificazione giuridica è un errore di diritto e che, ai sensi dell’art. 111 comma 7 della Costituzione, tutte le sentenze sono ricorribili per violazione di legge. La giurisprudenza successiva, approfondendo il tema, precisava che la possibilità di ricorrere per cassazione nel caso di erronea qualificazione del fatto deve essere, però, limitata ai casi di errore manifesto ovvero ai casi in cui la qualificazione risulti ictu oculi e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al fatto descritto nell’editto accusatorio. Tenuto conto della natura del patteggiamento e dello scopo del controllo dianzi evidenziato, si è ritenuto, in definitiva, che la ricorribilità della sentenza di patteggiamento per l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi in cui sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati e deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, NO AL Kanov, Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394). Tale approdo della giurisprudenza ha, poi, trovato conferma nel disposto dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed è stato confermato dalla giurisprudenza più recente (Sez. 4, sentenza n. 13749 del 23.3.2022, Rv 283023-01; Sez. 2, sentenza n. 14377 del 31/3/2021, Rv. 281116-01).
3.Nella specie, deve escludersi che la qualificazione giuridica del fatto operata in sede di "patteggiamento" presenti connotati di erroneità manifesta. Il gup ha ritenuto di poter riqualificare il delitto di tentato omicidio in quello di lesioni. Il delitto di lesioni si differenzia da quello di tentato omicidio sia per l’elemento soggettivo, sia in ragione della differente potenzialità lesiva dell’azione che, nel caso di lesioni, esaurisce la propria carica offensiva nell’evento prodotto, mentre, nel secondo, tende a determinarne uno più grave. Questa Corte ha affermato che <<a qualificare diversamente il fatto materiale nel reato di lesione personale e in quello tentato omicidio non è soltanto diverso atteggiamento psicologico dell'agente nei due reati, ma anche la differente potenzialità lesiva dell'azione. primo reato, infatti, l'azione esaurisce sua carica offensiva nell' evento prodotto, mentre secondo vi un più, che va oltre l'evento realizzato tende a causarne uno più grave, riguardante lo stesso bene giuridico o superiore medesimo soggetto passivo, riuscendo cagionarlo per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. questo caso una oggettiva idoneità destinazione univoca dell'azione realizzare grave evento, denunciata solo parte dall'intenzione dell'agente, concorrendovi anche, misura prevalente, elementi 2 carattere oggettivo, quali natura del mezzo usato, corpo della vittima presa mira, gravità inferta.>> (Sez. 1, n. 4208 del 4.2.1985, rv 169006-01; Sez. 1, n. 1713 del 1.12.1981) 4.Nel caso specifico, il capo di imputazione, nella parte di interesse, recita << Quest'ultimo [GR: ndr], approfittando della situazione, improvvisamente ripartiva investendo KA che, a causa del violento impatto, veniva caricato sul cofano del Mercedes. GR proseguiva successivamente la marcia con KA sul cofano per circa 50 m, procedendo su via Cesarea con direzione via Romea, per poi sbalzarlo a terra.>>. La lettera del capo di imputazione non consente di apprezzare con immediatezza la palese eccentricità della qualificazione operata dalle parti e recepita dal giudice, essendo le modalità della condotta e la dinamica dell’evento compatibili anche con il meno grave delitto di lesioni. Non pare, quindi, di poter ravvisare un errore manifesto nella qualificazione accolta dal giudice. D’altro canto, la stessa motivazione, pur oggettivamente scarna, conferma, comunque, l’esattezza della riqualificazione operata dalle parti, soffermandosi sulla modesta entità delle lesioni (escoriazioni al fianco sx) con prognosi di gg. 15. 5.La mancanza di un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto quale descritto nell’imputazione e nella motivazione determina, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 09/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SI MA IC NI 3
lette, AN TO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 13 maggio 2025 emessa ex art. 444 cod. proc. pen., il Gup del Tribunale di Ravenna, accogliendo la richiesta delle parti, riqualificato il reato di tentato omicidio in quello di lesioni, applicava all’imputato GR TE la pena di mesi sei di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna deducendo violazione di legge. Ricostruisce la vicenda in fatto per come evincibile dagli atti istruttori (che allega) e lamenta che, su queste basi, la qualificazione giuridica deve ritenersi erronea.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ha rilevato che il ricorso per cassazione avverso la sentenza è ammissibile solo qualora l’errore del giudice emerga ictu oculi in relazione alla formulazione del capo d’imputazione, rispetto al quale la riqualificazione giuridica deve risultare del tutto eccentrica. Ha osservato che, nel caso di specie, la descrizione del fatto riportato nell’editto d’accusa è compatibile con il diverso elemento psicologico ritenuto dal giudice nell’applicare la pena richiesta congiuntamente dalle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
2.Le SU, con la sentenza n. 5 del 19/1/2000, Rv. 215825, statuirono che avverso la sentenza di patteggiamento può proporsi ricorso per cassazione al fine di denunciare Penale Sent. Sez. 1 Num. 5167 Anno 2026 Presidente: NI IC Relatore: MA SI Data Udienza: 09/12/2025 l’erronea qualificazione giuridica del fatto, come prospettata dalle parti e recepita dal giudice. Osservavano che la qualificazione giuridica del fatto contestato è materia sottratta alla disponibilità delle parti, come si evince dal disposto dell’art. 444 comma 2 cod. proc. pen., il quale attribuisce al giudice il potere/dovere di verificare la corretta qualificazione del reato onde evitare che, in contrasto con il disposto dell’art. 112 della Costituzione, le parti possano “negoziare” l’accusa. Rilevavano che all’obbligo del giudice di verificare la correttezza della qualificazione, doveva conseguire anche la possibilità di controllare che tale verifica sia stata correttamente eseguita e non abbia, invece, integrato un errore di diritto. Impedire il ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per rilevare l’errore di diritto, significherebbe, infatti, infrangere il principio di non contraddizione dell’ordinamento giuridico posto che sono principi immanenti nell’ordinamento che la qualificazione del fatto è materia sottratta alle parti, che l’errore sulla qualificazione giuridica è un errore di diritto e che, ai sensi dell’art. 111 comma 7 della Costituzione, tutte le sentenze sono ricorribili per violazione di legge. La giurisprudenza successiva, approfondendo il tema, precisava che la possibilità di ricorrere per cassazione nel caso di erronea qualificazione del fatto deve essere, però, limitata ai casi di errore manifesto ovvero ai casi in cui la qualificazione risulti ictu oculi e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al fatto descritto nell’editto accusatorio. Tenuto conto della natura del patteggiamento e dello scopo del controllo dianzi evidenziato, si è ritenuto, in definitiva, che la ricorribilità della sentenza di patteggiamento per l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi in cui sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati e deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, NO AL Kanov, Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394). Tale approdo della giurisprudenza ha, poi, trovato conferma nel disposto dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed è stato confermato dalla giurisprudenza più recente (Sez. 4, sentenza n. 13749 del 23.3.2022, Rv 283023-01; Sez. 2, sentenza n. 14377 del 31/3/2021, Rv. 281116-01).
3.Nella specie, deve escludersi che la qualificazione giuridica del fatto operata in sede di "patteggiamento" presenti connotati di erroneità manifesta. Il gup ha ritenuto di poter riqualificare il delitto di tentato omicidio in quello di lesioni. Il delitto di lesioni si differenzia da quello di tentato omicidio sia per l’elemento soggettivo, sia in ragione della differente potenzialità lesiva dell’azione che, nel caso di lesioni, esaurisce la propria carica offensiva nell’evento prodotto, mentre, nel secondo, tende a determinarne uno più grave. Questa Corte ha affermato che <<a qualificare diversamente il fatto materiale nel reato di lesione personale e in quello tentato omicidio non è soltanto diverso atteggiamento psicologico dell'agente nei due reati, ma anche la differente potenzialità lesiva dell'azione. primo reato, infatti, l'azione esaurisce sua carica offensiva nell' evento prodotto, mentre secondo vi un più, che va oltre l'evento realizzato tende a causarne uno più grave, riguardante lo stesso bene giuridico o superiore medesimo soggetto passivo, riuscendo cagionarlo per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. questo caso una oggettiva idoneità destinazione univoca dell'azione realizzare grave evento, denunciata solo parte dall'intenzione dell'agente, concorrendovi anche, misura prevalente, elementi 2 carattere oggettivo, quali natura del mezzo usato, corpo della vittima presa mira, gravità inferta.>> (Sez. 1, n. 4208 del 4.2.1985, rv 169006-01; Sez. 1, n. 1713 del 1.12.1981) 4.Nel caso specifico, il capo di imputazione, nella parte di interesse, recita << Quest'ultimo [GR: ndr], approfittando della situazione, improvvisamente ripartiva investendo KA che, a causa del violento impatto, veniva caricato sul cofano del Mercedes. GR proseguiva successivamente la marcia con KA sul cofano per circa 50 m, procedendo su via Cesarea con direzione via Romea, per poi sbalzarlo a terra.>>. La lettera del capo di imputazione non consente di apprezzare con immediatezza la palese eccentricità della qualificazione operata dalle parti e recepita dal giudice, essendo le modalità della condotta e la dinamica dell’evento compatibili anche con il meno grave delitto di lesioni. Non pare, quindi, di poter ravvisare un errore manifesto nella qualificazione accolta dal giudice. D’altro canto, la stessa motivazione, pur oggettivamente scarna, conferma, comunque, l’esattezza della riqualificazione operata dalle parti, soffermandosi sulla modesta entità delle lesioni (escoriazioni al fianco sx) con prognosi di gg. 15. 5.La mancanza di un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto quale descritto nell’imputazione e nella motivazione determina, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 09/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SI MA IC NI 3