Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2017, n. 46373
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Sentenza 26 gennaio 2017

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In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione ovvero di richiedere al giudice dell'esecuzione la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza nel caso di fatto non previsto dalla legge come reato, deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al ricorso per cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre la revoca in sede esecutiva deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, ossia richieda una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2017, n. 46373
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46373
    Data del deposito : 26 gennaio 2017

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