Sentenza 26 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione ovvero di richiedere al giudice dell'esecuzione la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza nel caso di fatto non previsto dalla legge come reato, deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al ricorso per cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre la revoca in sede esecutiva deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, ossia richieda una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2017, n. 46373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46373 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2017 |
Testo completo
46373-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/01/2017 ALDO CAVALLO Presidente Sent. n. sez. 145/2017 DONATELLA GALTERIO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO MATTEO SOCCI N.18262/2016 ENRICO MENGONI UBALDA MACRI' ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OW LI OV RU AN nato il [...] a [...]( BULGARIA) HR LO OV nato il [...] a [...]{ BULGARIA) avverso l'ordinanza del 21/03/2016 del TRIBUNALE di BRINDISI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, Giovanni Di Leo: «Inammissibilità del ricorso>> RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21 marzo 2016, dichiarava inammissibile l'istanza di KA ME e RI IV, presentata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., di revoca della sentenza per abolitio criminis. I ricorrenti erano stati giudicati con la sentenza ex art. 444, cod. proc. pen. del Tribunale di Brindisi del 26 novembre 2014, con l'applicazione della pena di anni 2 di reclusione ed € 6.000.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 291 bis, comma 1, e 291 ter, comma 1, d. P.R. n. 73/1973. 2. KA ME e RI IV hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Premettevano i ricorrenti che in relazione a merce comunitaria proveniente da uno stato membro dell'Unione Europea, e in transito in altro Stato membro (Bulgaria Italia), con destinazione in Portogallo (sempre stato membro UE), il fatto di "contrabbando" di tabacchi lavorati esteri, era privo di rilevanza penale sin dal tempo della sua commissione;
quindi sussisteva una depenalizzazione originaria, e l'art. 673, cod. proc. pen. doveva applicarsi a maggior ragione anche ai casi in cui il fatto non era previsto dalla legge come reato sin dal momento della sua commissione». In ogni caso era stata sollevata davanti al Tribunale la questione di costituzionalità dell'art. 673, cod. proc. pen., con riferimento agli art. 25 e 117 Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, se non fosse consentita la revoca della sentenza. Violazione di legge, art. 673, cod. proc. pen., art. 6 in relazione all'art. 9, della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, recepita con la I. n. 1621/1961. Nessuna valutazione di elementi formali di merito era richiesta al giudice dell'esecuzione, come illogicamente, invece, da lui ritenuto. Al giudice era stata richiesta solo ed esclusivamente la constatazione 1 Ay bletten dell'abolitio criminis, niente di più. Pacifica era la provenienza e la destinazione della merce trasportata. Il luogo di provenienza e di destinazione era chiaramente indicato nei documenti di trasporto che per la Convenzione di Ginevra, richiamata, fanno fede. L'Italia era solo uno Stato di transito. 2. 2. Violazione di legge, art. 7, par. 1 e par. 2, e art. 9, direttiva CE n. 92/12 del 25 febbraio 1992. Contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per il provvedimento impugnato i tabacchi trasportati avrebbero dovuto pagare le accise, nello Stato di transito (Italia). Invece le accise vanno pagate nel territorio dove la merce viene consumata, come ritenuto anche dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 5 marzo 2015, C. 175-14. 2. 3. Violazione di legge, art. 203, Regolamento CEE, 12 ottobre 1992, n. 2913. I ricorrenti non si sottraevano alla sorveglianza doganale, come invece ritenuto dal Tribunale di Brindisi, ma si sottoponevano ai controlli appena sbarcati dalla nave proveniente dalla Grecia. Inoltre trattandosi di una merce intracomunitaria nessuna imposta era dovuta e quindi nessuna sottrazione ai controlli si poteva verificare. Hanno chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono inammissibili, per manifesta infondatezza dei motivi. Punto di partenza imprescindibile è la natura della sentenza di cui si chiede la revoca: patteggiamento. 2 A llian La qualificazione giuridica del fatto così come risultante dal patteggiamento, non può essere messa in discussione sia nel ricorso per Cassazione, e ancor maggiormente in sede esecutiva: «In tema di M patteggiamento, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish)» (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015 - dep. 17/08/2015, Brughitta e altro, Rv. 26415301). Infatti in sede esecutiva può ritenersi lecita la revoca della sentenza, per abolitio criminis, solo quando il giudice dell'esecuzione deve compiere un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice, ma non anche quando al giudice viene richiesta una indagine valutativa in ordine alle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo (vedi Sez. 1, n. 2638 del 11/12/2012 - dep. 17/01/2013, Savoca, Rv. 25456101). In sostanza «In caso di "abolitio criminis" del reato per il quale è intervenuta condanna, il giudice dell'esecuzione non può modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, né sussumere la condotta del condannato sotto una diversa fattispecie, se la riconducibilità della condotta a detta fattispecie non ha mai formato oggetto di accertamento e di formale contestazione nel giudizio di cognizione» (Sez. 1, n. 4461 del 19/01/2015 - dep. 30/01/2015, P.M. in proc. Singh, Rv. 26253501). motivato dalNel nostro caso, come adeguatamente provvedimento impugnato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, il giudice dell'esecuzione non può sovrapporre il proprio accertamento a quello «condotto dal giudice di merito, sia pure nei limiti 3 dell'art. 129 cod. proc. pen. stante l'accesso dei condannati al rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen.». Al momento del giudizio ex art. 444 cod. proc. pen., come puntualmente rilevato dal provvedimento impugnato, non poteva dirsi certa la provenienza e la destinazione del carico «ben potendo in tesi, essi, una volta giunti sul territorio nazionale, essere concretamente destinati allo smercio illegale in Italia, facendo proseguire le sole cabine metalliche ...». Infatti i tabacchi erano occultati e non c'era motivo di occultarli, se non fosse stato un trasporto illecito. Conseguentemente è stato chiesto al giudice dell'esecuzione un accertamento del fatto in maniera diversa (sostanzialmente diversa) da come ritenuto nella sentenza di patteggiamento;
non a caso si richiede una dichiarazione di depenalizzazione sin dal momento della commissione del fatto, e non per legge successiva, quindi un nuovo giudizio sulla qualificazione giuridica;
giudizio non consentito in sede esecutiva. 3. 1. Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: «In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per Cassazione, o in subordine di richiedere al giudice dell'esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen. la revoca della sentenza per depenalizzazione (o anche per originaria causa di insussistenza del reato perché non previsto dalla legge), deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata, per il ricorso per Cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre, la revoca in sede esecutiva, ex art. 673, cod. proc. pen., deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, cioè un' indagine valutativa in ordine alle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo». Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. 4AyeMatta Son!
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 2.000,00, in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Aldo Cavallo Alto Conell Диде в любобкиAuge DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 OTT 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariahi 5