Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
Per la individuazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente "more uxorio"; in quest'ultimo caso, poiché tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto.
Commentario • 1
- 1. Gratuito patrocinio: il convivente fa reddito?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/02/2005, n. 19349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19349 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano Presidente del 17/02/2005
Dott. MARZANO Francesco rel. Consigliere SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere N. 400
Dott. IACOPINO Silvana Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore Consigliere N. 5791/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CA PI, n. in Salerno il 02.08.1962;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno in data 24 novembre 2003;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Il 24 novembre 2003 il Tribunale di Salerno rigettava il ricorso proposto da IE AP avverso un provvedimento della Corte di Assise, che aveva disatteso una sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la ritenuta mancanza del requisito reddituale. A tale confermativa statuizione il giudice del merito perveniva rilevando che - come già ritenuto nel provvedimento reiettivo - nella valutazione delle condizioni reddituali dell'istante dovesse tenersi conto anche del reddito della con lui convivente more uxorio.
2.0 Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, per mezzo del difensore, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce che illegittimamente il giudice del merito sarebbe pervenuto a quella decisione, giacché "il legislatore... ha esplicitamente parlato di 'componenti la famiglia anagrafica", con cio' intendendo, evidentemente, riferirsi a situazioni (anche di fatto) comunque evidenziabili da dati e atti ufficiali..." e che, quindi, "quale che sia la composizione del nucleo familiare del soggetto istante, di diritto o di fatto, tale composizione debba essere provata da atti ufficiali, come le certificazioni anagrafiche...", e che "non può ritenersi sufficiente ad integrare la prova la mera dichiarazione di una parte relativamente al legame di convivenza".
2.1 il ricorrente ha prodotto, per mezzo del difensore, "note di replica alla requisitoria scritta dal Procuratore Generale", con la quale confuta le ragioni addotte dalla parte pubblica e ribadisce i motivi del gravame.
3. Il ricorso è infondato.
L'art.
3.2 L. n. 217/1990, ora trasfuso nell'art. 76 D.P.R. n. 115/2002, fa riferimento al coniuge "e altri familiari" che convivano con l'istante, ai fini del computo del reddito, ed è principio reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che, per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, debba tenersi conto anche di quello percepito dal convivente more uxorio, che si iscrive nel novero (degli altri familiari conviventi (Cass., Sez. 4^, n. 13265/2004;
id., Sez. 6^, n. 4264/1998). Proprio perché tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire, del tutto formalisticamente, solo dalle "risultanze anagrafiche", come prospetta il ricorrente, ma può esser tratta da ogni accertata evenienza fattuale che, nella sostanza e nella realtà, dia contezza della sussistenza di tale rapporto: ed al riguardo il provvedimento impugnato ha reso esaustiva e del tutto logica motivazione.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005