CASS
Sentenza 11 novembre 2003
Sentenza 11 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2003, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2003 |
Testo completo
M 561
3
56 1 /0 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/11/2003
SENTENZA
N. 1210 / Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. MARRONE FRANCO
REGISTRO GENERALE 1. Dott.MARINI PIER FRANCESCO CONSIGLIERE Fr N. 013359/2003 2. Dott. FERRUA GIULIANA
3.Dott. AMATO ALFONSO "
4. Dott.NAPPI ANIELLO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 17/08/1933 1) LI MARIO
avverso SENTENZA del 24/02/2003
CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
MARINI PIER FRANCESCO
Udito il Procuratore Generale in persona del
VenezianoD Doti
-
che ha concluso per Clemento x 2 this vis pala la амин memizione del resto, тени Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit difensor Avv.
- La Corte osserva:
Con sentenza 24.2.2003, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la condanna di IA MA alla pena di mesi 8 di reclusione comminatagli dal
Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Iglesias, perché giudicato responsabile dei reati di tentata libertà degli incanti e falsa attestazione sulle proprie qualità personali, commessi in date 2.9 e 2.10.1995 e ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione ex art.81 cod.pen..
Risulta, dalle sentenze di merito, che l'imputato, amministratore della società Ecologica Mare, onde consentire l'ammissione della ditta a partecipare ad una gara di appalto bandita dal Comune di Ghilarza per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuti solidi urbani, avrebbe indicato,
nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non essere mai incorso in disdette o rinunce per inadempimenti contrattuali, qualità in realtà non posseduta e richiesta come uno dei requisiti di ammissione alla gara in quanto nell'anno 1994 la ditta aveva subito la rescissione, per sua inadempienza, di un contratto stipulato con la comunità montana di
Barigadu.
A mezzo del difensore, l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo: 1) erronea applicazione degli artt.56 e 353 comma 1 cod.pen., sul duplice rilievo che il mendacio inserito nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non costituirebbe il mezzo fraudolento richiesto dalla norma e, ancora, che erroneamente la condotta menzognera sarebbe stata ritenuta idonea al turbamento della gara;
2) difetto di motivazione in punto al rigetto del motivo di appello con cui si era assunto un fatto di semplice "dimenticanza" del pregresso episodio di rescissione contrattuale.
Il ricorso è inammissibile.
-Il motivo sub 1) peraltro sostanzialmente ripetitivo delle censure formulate in sede di appello (e pertanto generico) - deve dirsi, invero, manifestamente infondato.
R Quanto alla contestazione circa la configurabilità del mezzo fraudolento, infatti, la Corte territoriale ha individuato un quid pluris rispetto al semplice mendacio, dato dalla formazione di un documento fornito di idoneità probatoria ex lege e, tuttavia, recante una dichiarazione contra verum strumentale a trarre in inganno la P.A., ed è noto, del resto che nel concetto di "mezzo fraudolento" deve ricomprendersi qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato (Cass.Sez. VI, 8.5.1998 n.8443, Misuraca ed altri;
Cass.Sez.VI,
29.4.1999 n.9062; Cass.Sez.VI, 11.6.1993 n.8259, Faro ed altri); né ha il minimo pregio l'osservazione che il mendacio integrerebbe l'ipotesi del mezzo fraudolento solo se ne sia autore lo stesso organo addetto all'incanto, atteso che un simile principio non è individuabile nella giurisprudenza di legittimità e non si armonizzerebbe con la ratio e la struttura della previsione normativa che intende ricondurre all'area della rilevanza penale qualsiasi condotta, chiunque ne sia l'autore, lesiva del buon andamento della P.A. e della libertà di partecipare allo svolgimento delle gare (e quindi di influenzarne l'esito) secondo i principi della libera concorrenza.
Quanto alla censura circa il giudizio di idoneità della condotta a tutelare il libero e normale svolgimento dei pubblici incanti, il ricorrente mostra di ignorare che è jus receptum nelle pronunce del giudice di legittimità, che un siffatto evento, proprio di un reato tipicamente di pericolo, si realizza non soltanto quando si impedisca lo svolgimento della gara ma anche quando se ne disturbi la regolarità e, ciò, non necessariamente nel momento preciso in cui si svolge la gara ma anche nel complesso procedimento che porta alla stessa della quale sono protagonisti i concorrenti o addirittura fuori di essa (Cass.Sez.VI, 19.1.2000 n.4293,
Virgili); e, nella specie, l'ammissione alla gara conseguita per via fraudolenta ha messo in pericolo l'esito ben potendo risolversi la gara, ove non fosse stato scoperto il falso, in favore del concorrente abusivo.
Il motivo sub 2), infine, lungi dal cogliere il vizio denunciato ed a fronte di sentenza che da conto della assoluta implausibilità della "dimenticanza" riferita ad un episodio vissuto in prima persona (essendo l'imputato amministratore unico della società) si traduce nella mera richiesta di- nuova valutazione della tenuta condotta e, pertanto, di un ulteriore giudizio di merito, precluso notoriamente nella presente sede.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, e la causa di inammissibilità originaria preclude, come è noto, la possibilità di rilevare cause estintive del reato sopravvenute alla sentenza impugnata (nella specie, prescrizione maturata soltanto il 2.4.2003); il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di
€ 500,00 (così determinata in ragione dei motivi di impugnazione) alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare la somma di € 500,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, in pubblica udienza il 11.11.2003 Il Consigliere, est.Insign Il Presidente
Franco (Merrone
DEPOSITATA IN CANCELLERIA|
addi 12BEN. 2004. ustQu IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise