CASS
Sentenza 23 giugno 2023
Sentenza 23 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2023, n. 27472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27472 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2023 |
Testo completo
23 G1U 2023 SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) NE LE, nato a [...] il [...] 2) IE IU RO, nato a [...] il [...] 3) MA RT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 26/05/2022 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/05/2022, la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 20/07/2017 dal Tribunale di Torino, con la quale (per quanto qui rileva) NE LE, IE IU e MA RT erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati - loro rispettivamente ascritti ai capi O), DD) e EE), in qualità di legali Penale Sent. Sez. 3 Num. 27472 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 21/03/2023 • rappresentanti delle omonime ditte individuali - di occultamento o distruzione di alcune fatture attive di cui era obbligatoria la conservazione. In particolare, la Corte d'Appello ha concesso le attenuanti generiche al NE, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto la sentenza impugnata, anche quanto alle posizioni del MA e del IE. 2. Ricorre per cassazione il MA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver confermato la decisione di condanna, cui il primo giudice era pervenuto nonostante la diversità della posizione del MA rispetto a quella degli altri imputati: egli, infatti, non era stato completamente omissivo rispetto alla richiesta di esibizione della documentazione, che aveva consegnato ad eccezione delle sole fatture emesse nei confronti del principale imputato. Tale circostanza doveva essere correlata ad altro rilievo del Tribunale, secondo cui le fatture apparentemente riconducibili ad una serie di imprese, tra cui quella del ricorrente, "parevano stilate dalla stessa mano". In tale contesto, le conclusioni dei giudici di merito risultavano illogiche, dovendo piuttosto ritenersi che le fatture non erano mai state in possesso del MA, per essere questi estraneo alla loro formazione. Del resto, anche altro elemento fondante l'accusa (costituito dal fatto che gli emittenti le fatture avevano lo stesso giorno beneficiato di assegni di PO ME, subito incassati con prelevamento di quasi l'intera somma) non aveva riguardato l'odierno ricorrente. Si osserva ancora che quest'ultimo non aveva alcun interesse patrimoniale, problema superato dal Tribunale ritenendo che le operazioni sottese alle fatture fossero reali (ma ciò non spiegava la formazione delle fatture da parte di una stessa mano). Il ricorrente osserva altresì che tali criticità non erano state superate dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto indubbia l'autenticità delle fatture disattendendo, senza adeguata motivazione, i motivi di appello articolati sul punto. Si censura inoltre la sentenza per aver immotivatamente ritenuto configurabile il reato permanente di occultamento, e non quello istantaneo di distruzione delle scritture. 3. Ricorre per cassazione il IE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato. Si censura la sentenza per non aver considerato che il IE non era compreso nell'elenco di soggetti che l'operante aveva indicato lavorare presso il macello gestito dal PO. Il solo fatto di aver lavorato 2 producendo reddito non costituiva, infatti, circostanza sufficiente per affermare che vi fosse stata una condotta commissiva di occultamento o distruzione. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di occultamento anziché di quello di distruzione, e alla conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (dovendosi aver riguardo, in assenza di altri elementi, alla data di emissione della fattura). 3.3. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Si lamenta l'eccessività della pena inflitta e il diniego delle attenuanti generiche fondato sul solo "disinteresse per il procedimento in corso". 4. Ricorre per cassazione il NE, a mezzo del proprio difensore, svolgendo considerazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle del IE quanto ai primi due motivi (ad eccezione di quanto dedotto da quest'ultimo con riferimento al fatto che non figurava tra i soggetti visti lavorare presso il macello gestito dal PO). Quanto al terzo motivo, il ricorrente censura la mancanza di motivazione in ordine al discostamento dal minimo edittale (avendo il NE riportato solo una condanna aspecifica a quattro mesi di reclusione), e l'assenza di motivazione sulla censura relativa al diniego della sospensione condizionale, da ritenere erroneo proprio per il carattere non ostativo del precedente (il Tribunale aveva invece impropriamente parlato di "precedenti documentati"). 5. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, osservando che la ricostruzione dei giudici di merito risultava incensurabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Appare preliminarmente opportuno evidenziare, in primo luogo, che la "doppia conforme" fiti/Condanna nei confronti degli odierni ricorrenti, per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (occultamento delle fatture meglio specificate nei rispettivi capi di accusa, emesse nei confronti della ditta individuale di PO ME ovvero della NALC s.r.I., da quest'ultimo amministrata), trae origine dal rinvenimento delle fatture in questione nella contabilità dei predetti destinatari, e dalla conseguente applicazione del principio, affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento» (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 01). In realtà, emerge dalla sentenza di primo grado - oggetto in questa sede di una valutazione congiunta con 3 quella impugnata, proprio in forza dei principi in tema di "doppia conforme" - che l'impostazione accusatoria volta a ritenere l'oggettiva inesistenza delle operazioni sottese alle predette fatture (con i conseguenti addebiti di dichiarazione fraudolenta a carico del PO, emissione di fatture per operazioni inesistenti, ecc.) non aveva retto al vaglio dibattimentale, essendo emerso un effettivo svolgimento di attività di macellazione, da parte di almeno alcuni soggetti emittenti, in favore delle aziende del PO (cfr. in particolare pag. 41). Il rinvenimento presso queste ultime degli esemplari delle fatture aveva peraltro determinato, a carico degli emittenti (ed in forza della giurisprudenza poc'anzi richiamata) la condanna per il delitto di occultamento finalizzato all'evasione delle imposte (cfr. pag. 43 della sentenza di primo grado). In secondo luogo, con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti in termini di occultamento delle fatture, anziché di distruzione (qualificazione contestata dagli odierni ricorrenti), deve osservarsi che la valutazione dei giudici di merito - imperniata sulla mancanza di prova certa dell'avvenuta distruzione in un determinato momento (cfr. pag. 44 della sentenza di primo grado) - appare confortata dall'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la condotta del reato previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione» (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 - 01, relativa ad una fattispecie di contestazione dell'occultamento "o comunque" della distruzione delle scritture contabili. In applicazione del principio, la Suprema Corte - nel ritenere che detta contestazione concernesse in via principale l'occultamento - ha osservato che l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione"della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione). 2. Passando ad esaminare le singole posizioni, deve osservarsi che la fondatezza del primo motivo di ricorso del MA assume rilievo assorbente delle altre censure prospettate. Il ricorrente ha censurato la conferma della condanna per il mancato apprezzamento della peculiarità della sua posizione, rispetto a quella degli altri imputati: da un lato, la stessa sentenza di primo grado aveva infatti posto in rilievo (pag. 42) che egli non era stato del tutto omissivo nella esibizione agli inquirenti 4 delle scritture, tra le quali peraltro non vi erano le fatture trovate al PO;
d'altro lato, nessun riferimento al MA era stato operato dal Tribunale a proposito di operazioni sospette correlate all'emissione degli assegni dal PO in favore dei propri fornitori (cfr. pag. 39-40 della sentenza di primo grado). In tale contesto, la difesa ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non aver adeguatamente rivalutato la posizione del MA (dichiaratosi estraneo alla emissione delle fatture), anche in considerazione di quanto osservato dalla sentenza di primo grado in ordine all'apparente redazione delle fatture stesse da parte di una stessa mano (cfr. pag. 40 della sentenza di primo grado). Deve al riguardo osservarsi che, in effetti, tale rivalutazione della posizione del MA è del tutto mancata: la Corte d'Appello ha affermato, in termini generici ed indistinti, che nessuno degli imputati aveva fornito documentazione contabile alla Guardia di Finanza - circostanza che peraltro è stata esclusa dal giudice di primo grado quanto al MA (cfr. supra) - e che quindi il mancato rinvenimento delle fatture doveva ritenersi essere stato correttamente interpretato nell'ottica del loro occultamento (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tale lacuna motivazionale su un aspetto certamente decisivo, per l'affermazione di penale responsabilità, impone l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla posizione del MA, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio (restando assorbiti gli ulteriori rilievi prospettati in questa sede). 3. Per ciò che riguarda la posizione del IE, deve osservarsi che anch'egli, con il primo motivo di ricorso, ha sostenuto la peculiarità della propria posizione, non figurando tra i soggetti visti dagli operanti lavorare alla macellazione: pertanto, l'accusa di aver emesso fatture nei confronti del PO, successivamente occultate, non poteva dirsi adeguatamente comprovata. La doglianza appare generica, perché non si confronta, anzitutto, con la precisazione contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 42) relativa al fatto che erano attive più linee di lavorazione, con conseguente impossibilità di elencare esaustivamente le persone intente all'attività di macellazione. Inoltre, ed anzi soprattutto, la difesa non si confronta con il fatto che la società del IE era stata indicata tra i protagonisti delle operazioni sospette rilevate a proposito degli assegni emessi dal PO in favore dei propri fornitori (lo stesso giorno dell'emissione, gli assegni venivano immediatamente versati con contestuale prelievo di una somma di importo di poco inferiore: cfr. pagg. 39-40 della sentenza di primo grado). Il secondo motivo è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza in precedenza richiamata: non potendosi evidentemente condividere l'assunto difensivo secondo cui, per il calcolo della prescrizione del reato di distruzione della fattura dovrebbe aversi riguardo non già al momento consumativo, ma a quello della emissione della fattura. 5 / y È invece fondato il terzo motivo. Le doglianze relative alla motivazione del diniego delle attenuanti generiche da parte della sentenza di primo grado (che aveva fatto un non condivisibile riferimento ad un "totale disinteresse per il procedimento in corso") ed alla misura del trattamento sanzionatorio sono state del tutto ignorate dalla Corte territoriale. Si impone quindi, in parte qua, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 4. Con riferimento alla posizione del NE, va anzitutto evidenziato il carattere reiterativo delle doglianze veicolate con il primo motivo, in presenza di una "doppia conforme" imperniata sul rinvenimento delle fatture di cui all'imputazione presso il PO, sulla mancata consegna dell'altro esemplare da parte del ricorrente, nonché sull'accertata attività di macellazione svolta dal ricorrente per conto di quest'ultimo (cfr. pag. 41 della sentenza di primo grado). Per ciò che riguarda la qualificazione giuridica dei fatti, non può che farsi rinvio a quanto già esposto in via generale (cfr. supra, § 1) e con riferimento alla posizione del IE (cfr. supra, § 3). È invece fondato il motivo concernente la mancata concessione della sospensione condizionale. Il ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado che aveva fatto un onnicomprensivo riferimento - per la posizione del NE e di altri imputati - al carattere ostativo dei "precedenti documentati" (pag. 44), laddove invece, a carico del NE, vi era una sola condanna in sé non ostativa. Tale rilievo difensivo è stato del tutto ignorato dalla Corte territoriale: anche in questo caso, si impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA RT con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Annulla la medesima sentenza in relazione all'imputato IE IU RO, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Annulla la medesima sentenza in relazione all'imputato NE LE, limitatamente alla omessa motivazione sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Dichiara inammissibili, nel resto, i ricorsi del IE e del NE. s. Così deciso il 21 marzo 2023
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/05/2022, la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 20/07/2017 dal Tribunale di Torino, con la quale (per quanto qui rileva) NE LE, IE IU e MA RT erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati - loro rispettivamente ascritti ai capi O), DD) e EE), in qualità di legali Penale Sent. Sez. 3 Num. 27472 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 21/03/2023 • rappresentanti delle omonime ditte individuali - di occultamento o distruzione di alcune fatture attive di cui era obbligatoria la conservazione. In particolare, la Corte d'Appello ha concesso le attenuanti generiche al NE, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto la sentenza impugnata, anche quanto alle posizioni del MA e del IE. 2. Ricorre per cassazione il MA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver confermato la decisione di condanna, cui il primo giudice era pervenuto nonostante la diversità della posizione del MA rispetto a quella degli altri imputati: egli, infatti, non era stato completamente omissivo rispetto alla richiesta di esibizione della documentazione, che aveva consegnato ad eccezione delle sole fatture emesse nei confronti del principale imputato. Tale circostanza doveva essere correlata ad altro rilievo del Tribunale, secondo cui le fatture apparentemente riconducibili ad una serie di imprese, tra cui quella del ricorrente, "parevano stilate dalla stessa mano". In tale contesto, le conclusioni dei giudici di merito risultavano illogiche, dovendo piuttosto ritenersi che le fatture non erano mai state in possesso del MA, per essere questi estraneo alla loro formazione. Del resto, anche altro elemento fondante l'accusa (costituito dal fatto che gli emittenti le fatture avevano lo stesso giorno beneficiato di assegni di PO ME, subito incassati con prelevamento di quasi l'intera somma) non aveva riguardato l'odierno ricorrente. Si osserva ancora che quest'ultimo non aveva alcun interesse patrimoniale, problema superato dal Tribunale ritenendo che le operazioni sottese alle fatture fossero reali (ma ciò non spiegava la formazione delle fatture da parte di una stessa mano). Il ricorrente osserva altresì che tali criticità non erano state superate dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto indubbia l'autenticità delle fatture disattendendo, senza adeguata motivazione, i motivi di appello articolati sul punto. Si censura inoltre la sentenza per aver immotivatamente ritenuto configurabile il reato permanente di occultamento, e non quello istantaneo di distruzione delle scritture. 3. Ricorre per cassazione il IE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato. Si censura la sentenza per non aver considerato che il IE non era compreso nell'elenco di soggetti che l'operante aveva indicato lavorare presso il macello gestito dal PO. Il solo fatto di aver lavorato 2 producendo reddito non costituiva, infatti, circostanza sufficiente per affermare che vi fosse stata una condotta commissiva di occultamento o distruzione. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di occultamento anziché di quello di distruzione, e alla conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (dovendosi aver riguardo, in assenza di altri elementi, alla data di emissione della fattura). 3.3. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Si lamenta l'eccessività della pena inflitta e il diniego delle attenuanti generiche fondato sul solo "disinteresse per il procedimento in corso". 4. Ricorre per cassazione il NE, a mezzo del proprio difensore, svolgendo considerazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle del IE quanto ai primi due motivi (ad eccezione di quanto dedotto da quest'ultimo con riferimento al fatto che non figurava tra i soggetti visti lavorare presso il macello gestito dal PO). Quanto al terzo motivo, il ricorrente censura la mancanza di motivazione in ordine al discostamento dal minimo edittale (avendo il NE riportato solo una condanna aspecifica a quattro mesi di reclusione), e l'assenza di motivazione sulla censura relativa al diniego della sospensione condizionale, da ritenere erroneo proprio per il carattere non ostativo del precedente (il Tribunale aveva invece impropriamente parlato di "precedenti documentati"). 5. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, osservando che la ricostruzione dei giudici di merito risultava incensurabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Appare preliminarmente opportuno evidenziare, in primo luogo, che la "doppia conforme" fiti/Condanna nei confronti degli odierni ricorrenti, per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (occultamento delle fatture meglio specificate nei rispettivi capi di accusa, emesse nei confronti della ditta individuale di PO ME ovvero della NALC s.r.I., da quest'ultimo amministrata), trae origine dal rinvenimento delle fatture in questione nella contabilità dei predetti destinatari, e dalla conseguente applicazione del principio, affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento» (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 01). In realtà, emerge dalla sentenza di primo grado - oggetto in questa sede di una valutazione congiunta con 3 quella impugnata, proprio in forza dei principi in tema di "doppia conforme" - che l'impostazione accusatoria volta a ritenere l'oggettiva inesistenza delle operazioni sottese alle predette fatture (con i conseguenti addebiti di dichiarazione fraudolenta a carico del PO, emissione di fatture per operazioni inesistenti, ecc.) non aveva retto al vaglio dibattimentale, essendo emerso un effettivo svolgimento di attività di macellazione, da parte di almeno alcuni soggetti emittenti, in favore delle aziende del PO (cfr. in particolare pag. 41). Il rinvenimento presso queste ultime degli esemplari delle fatture aveva peraltro determinato, a carico degli emittenti (ed in forza della giurisprudenza poc'anzi richiamata) la condanna per il delitto di occultamento finalizzato all'evasione delle imposte (cfr. pag. 43 della sentenza di primo grado). In secondo luogo, con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti in termini di occultamento delle fatture, anziché di distruzione (qualificazione contestata dagli odierni ricorrenti), deve osservarsi che la valutazione dei giudici di merito - imperniata sulla mancanza di prova certa dell'avvenuta distruzione in un determinato momento (cfr. pag. 44 della sentenza di primo grado) - appare confortata dall'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la condotta del reato previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione» (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 - 01, relativa ad una fattispecie di contestazione dell'occultamento "o comunque" della distruzione delle scritture contabili. In applicazione del principio, la Suprema Corte - nel ritenere che detta contestazione concernesse in via principale l'occultamento - ha osservato che l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione"della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione). 2. Passando ad esaminare le singole posizioni, deve osservarsi che la fondatezza del primo motivo di ricorso del MA assume rilievo assorbente delle altre censure prospettate. Il ricorrente ha censurato la conferma della condanna per il mancato apprezzamento della peculiarità della sua posizione, rispetto a quella degli altri imputati: da un lato, la stessa sentenza di primo grado aveva infatti posto in rilievo (pag. 42) che egli non era stato del tutto omissivo nella esibizione agli inquirenti 4 delle scritture, tra le quali peraltro non vi erano le fatture trovate al PO;
d'altro lato, nessun riferimento al MA era stato operato dal Tribunale a proposito di operazioni sospette correlate all'emissione degli assegni dal PO in favore dei propri fornitori (cfr. pag. 39-40 della sentenza di primo grado). In tale contesto, la difesa ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non aver adeguatamente rivalutato la posizione del MA (dichiaratosi estraneo alla emissione delle fatture), anche in considerazione di quanto osservato dalla sentenza di primo grado in ordine all'apparente redazione delle fatture stesse da parte di una stessa mano (cfr. pag. 40 della sentenza di primo grado). Deve al riguardo osservarsi che, in effetti, tale rivalutazione della posizione del MA è del tutto mancata: la Corte d'Appello ha affermato, in termini generici ed indistinti, che nessuno degli imputati aveva fornito documentazione contabile alla Guardia di Finanza - circostanza che peraltro è stata esclusa dal giudice di primo grado quanto al MA (cfr. supra) - e che quindi il mancato rinvenimento delle fatture doveva ritenersi essere stato correttamente interpretato nell'ottica del loro occultamento (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tale lacuna motivazionale su un aspetto certamente decisivo, per l'affermazione di penale responsabilità, impone l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla posizione del MA, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio (restando assorbiti gli ulteriori rilievi prospettati in questa sede). 3. Per ciò che riguarda la posizione del IE, deve osservarsi che anch'egli, con il primo motivo di ricorso, ha sostenuto la peculiarità della propria posizione, non figurando tra i soggetti visti dagli operanti lavorare alla macellazione: pertanto, l'accusa di aver emesso fatture nei confronti del PO, successivamente occultate, non poteva dirsi adeguatamente comprovata. La doglianza appare generica, perché non si confronta, anzitutto, con la precisazione contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 42) relativa al fatto che erano attive più linee di lavorazione, con conseguente impossibilità di elencare esaustivamente le persone intente all'attività di macellazione. Inoltre, ed anzi soprattutto, la difesa non si confronta con il fatto che la società del IE era stata indicata tra i protagonisti delle operazioni sospette rilevate a proposito degli assegni emessi dal PO in favore dei propri fornitori (lo stesso giorno dell'emissione, gli assegni venivano immediatamente versati con contestuale prelievo di una somma di importo di poco inferiore: cfr. pagg. 39-40 della sentenza di primo grado). Il secondo motivo è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza in precedenza richiamata: non potendosi evidentemente condividere l'assunto difensivo secondo cui, per il calcolo della prescrizione del reato di distruzione della fattura dovrebbe aversi riguardo non già al momento consumativo, ma a quello della emissione della fattura. 5 / y È invece fondato il terzo motivo. Le doglianze relative alla motivazione del diniego delle attenuanti generiche da parte della sentenza di primo grado (che aveva fatto un non condivisibile riferimento ad un "totale disinteresse per il procedimento in corso") ed alla misura del trattamento sanzionatorio sono state del tutto ignorate dalla Corte territoriale. Si impone quindi, in parte qua, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 4. Con riferimento alla posizione del NE, va anzitutto evidenziato il carattere reiterativo delle doglianze veicolate con il primo motivo, in presenza di una "doppia conforme" imperniata sul rinvenimento delle fatture di cui all'imputazione presso il PO, sulla mancata consegna dell'altro esemplare da parte del ricorrente, nonché sull'accertata attività di macellazione svolta dal ricorrente per conto di quest'ultimo (cfr. pag. 41 della sentenza di primo grado). Per ciò che riguarda la qualificazione giuridica dei fatti, non può che farsi rinvio a quanto già esposto in via generale (cfr. supra, § 1) e con riferimento alla posizione del IE (cfr. supra, § 3). È invece fondato il motivo concernente la mancata concessione della sospensione condizionale. Il ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado che aveva fatto un onnicomprensivo riferimento - per la posizione del NE e di altri imputati - al carattere ostativo dei "precedenti documentati" (pag. 44), laddove invece, a carico del NE, vi era una sola condanna in sé non ostativa. Tale rilievo difensivo è stato del tutto ignorato dalla Corte territoriale: anche in questo caso, si impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA RT con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Annulla la medesima sentenza in relazione all'imputato IE IU RO, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Annulla la medesima sentenza in relazione all'imputato NE LE, limitatamente alla omessa motivazione sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Dichiara inammissibili, nel resto, i ricorsi del IE e del NE. s. Così deciso il 21 marzo 2023