Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta per distrazione il compimento di pagamenti o atti di disposizione del patrimonio della societ` anche in presenza di un piano di risanamento ex art. 67, comma terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, allorchh lo stesso, sulla base di una valutazione in concreto del giudice penale, non sia, o almeno non appaia, idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria e riequilibrare la situazione finanziaria della stessa, ma si risolva in un mero strumento volutamente depauperatorio del patrimonio aziendale, pregiudizievole per i creditori.
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- 1. Come Predisporre Un Piano Di Risanamento AziendaleGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 14 giugno 2025
La tua azienda sta attraversando un momento di difficoltà? I debiti aumentano, i margini si riducono e le banche iniziano a fare pressione? Se temi che la crisi possa diventare irreversibile, predisporre un piano di risanamento può essere la strada giusta per evitare il fallimento e rilanciare l'impresa in modo strutturato e legale. Ma da dove si parte? Chi può aiutarti a costruire un piano credibile? E come si fa ad ottenere l'accordo con i creditori? Il piano di risanamento è un documento tecnico e strategico, previsto dalla legge, che permette all'imprenditore di proporre una ristrutturazione sostenibile del debito, dimostrando la capacità di superare la crisi e tornare in equilibrio …
Leggi di più… - 2. IL PIANO DI RISANAMENTO NON EVITA LA BANCAROTTA.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, Legge Fallimentare, deve essere idoneo a consentire il risanamento dell'impresa e redatto in una prospettiva di continuazione dell'attività, e non già in funzione della sua liquidazione al di fuori di qualsiasi controllo pubblico. Quando il piano è strumentale o meramente dilatorio, non esclude la configurabilità del reato di bancarotta Decisione: Sentenza n. 8926/2016 Cassazione Penale – Sezione V Il caso. Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del complesso aziendale di una SRL, poi dichiarata fallita. Il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro …
Leggi di più… - 3. Bancarotta fraudolenta patrimonialeGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 17 luglio 2022
Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. Bene giuridico protetto Soggetto attivo Elemento soggettivo Elemento oggettivo Oggetto materiale della condotta Consumazione Prescrizione Tentativo Procedibilità Concorso Cessione del ramo d'azienda Percezione di compensi da parte dell'amministratore di una società fallita Giurisprudenza Considerazioni conclusive Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. [Torna su] La garanzia dei creditori può subire un pregiudizio per effetto di svariati atti gestori compiuti dal soggetto attivo del reato di bancarotta: tra questi si annoverano la cessione o l'affitto di ramo d'azienda e la riscossione da parte dell'amministratore di propri crediti per l'opera …
Leggi di più… - 4. Il piano di risanamento non evita la bancarottaGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2016
Il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, Legge Fallimentare, deve essere idoneo a consentire il risanamento dell'impresa e redatto in una prospettiva di continuazione dell'attività, e non già in funzione della sua liquidazione al di fuori di qualsiasi controllo pubblico. Quando il piano è strumentale o meramente dilatorio, non esclude la configurabilità del reato di bancarotta. Decisione: Sentenza n. 8926/2016 Cassazione Penale – Sezione V Classificazione: Fallimentare, Penale Parole chiave: bancarotta -concordato preventivo-fallimento-sequestro preventivo Il caso. Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del …
Leggi di più… - 5. Distrazione di beni aziendali configurabile anche dopo la presentazione del piano di risanamentoAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 15 marzo 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2016, n. 8926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8926 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
8 9 2 6 / 1 6 26 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente SENTENZA CARLO ZAZADott. N. h - Consigliere - Dott. EDUARDO DE GREGORIO REGISTRO GENERALERel. Consigliere - N. 44579/2015 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T & A S.R.L. M-IMMOBILIARE S.R.L. avverso l'ordinanza n. 54/2015 TRIB. LIBERTA' di CHIETI, del 24/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F Udit i difensor Avv.; ош : Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udito, per le ricorrenti, l'avv. Giancarlo Carlone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. : RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, con decreto del 24/8/2015 confermato dal Tribunale del riesame, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del complesso aziendale della OR RL, dichiarata fallita il 25/2/2014 (sentenza del Tribunale di Pescara depositata il 15/4/2014), ovvero i rami d'azienda "Stabilimento balneare" e "Ristorazione", nonché la titolarità del contratto di affitto di ramo d'azienda "Intrattenimento notturno" >>. Secondo i giudici del merito gli amministratori della OR RL (PO AR e PO OB) distrassero, prima della pubblicazione della sentenza di fallimento, i beni che componevano il complesso aziendale della società, ponendo in essere una seria di atti giuridici a ciò finalizzati e costituiti da: a) atto di cessione alla T. & A. RL, in data 9/3/2014, dei rami d'azienda "Stabilimento balneare" e "Ristorazione" (per il prezzo di € 230.321,73), nonché della titolarità del contratto d'affitto del ramo d'azienda "Intrattenimento notturno" in essere con TT MA RL (affittuaria dal 13/11/2012); b) atto di cessione, da parte di TT MA RL alla IA RL, della propria posizione contrattuale, effettuata col consenso della T. & A. RL in data 17/4/2014; c) risoluzione, in data 27/11/2014, del contratto di affitto di ramo d'azienda "Intrattenimento notturno" in essere tra IA RL e T. & A. RL. Tale attività negoziale conclude il Tribunale - è stata posta in essere - mentre era pendente una domanda di concordato preventivo presentata - a scopi meramente dilatori il 28/6/2013 e sotto l'ombrello di un piano di - : risanamento aziendale (neppur astrattamente rispondente ai requisiti minimi di cui all'art. 67, comma 3, legge fallimentare) presentato - anch'esso a scopi dilatori dalla società nel mese di marzo del 2014, dopo la rinuncia alla - domanda di concordato in data 14/1/2014. Essa ha avuto lo scopo, realizzato, di trasferire alla T. & A. RL (amministrata di fatto da CI AU e di diritto dall'amministratore unico PU NO) tutti gli assets di rilievo della OR RL, sottraendoli alle aspettative dei creditori sociali. : Nel pervenire alla resa statuizione, il Tribunale del riesame ha evidenziato che i debiti della OR RL sono passati da "circa un milione di euro" (dato tratto dalla domanda di concordato preventivo) ai due milioni di euro indicati nel "piano 2 del di risanamento aziendale", e che in adempimento di detto piano la OR RL ha praticamente ceduto alla T. & A. RL ("scatola vuota") senza corrispettivo l'intera azienda, dato che il pagamento della somma di € 230.321,73 (e non di € 1.100.000, indicata nel "piano di risanamento") prevista per la cessione di due rami - era stato subordinato alla presentazione di una dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto pagamento delle imposte e degli oneri relativi ai rami ceduti: condizione impossibile da realizzare, dato che lo stesso piano di risanamento prevedeva che i debiti erariali fossero pagati in forma rateale sino a 120 mesi;
e dato che anche il terzo ramo d'azienda ("Intrattenimento notturno") venne ceduto da TT MA RL a T.A. RL senza corrispettivo in data - - 17/4/2014 con effetto retroattivo all'1-2-2014. Ha escluso che la chiusura del fallimento disposta in data 8/7/2014 per rinuncia dei creditori all'insinuazione - - renda insussistente la bancarotta, data l'assoluta incertezza circa l'esposizione debitoria della società; incertezza avvalorata dal fatto che la relazione del professionista attestatore, allegata al piano di risanamento, indicava un debito complessivo di € 1.783.806,20, e ulteriormente avvalorata dal fatto che lo stesso decreto di chiusura del fallimento dà atto della presentazione di una domanda tardiva di ammissione al passivo da parte di QU e dal fatto che di crediti erariali I diversi da quelli fatti valere da QU si parla anche nelle - - intercettazioni. Quanto al periculum in mora, ha evidenziato che la libera disponibilità dei beni potrebbe comportare l'aggravamento delle conseguenze del reato, con l'elusione delle legittime aspettative dei creditori (in particolare, l'Erario).
2.0. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, la T.A. RL e la IA RL per violazione degli artt. 324 e 125 cod. proc. pen.. Lamentano, sotto il primo profilo, che il Tribunale, seppur richiamando la giurisprudenza che esige l'indicazione ai fini dell'applicazione di misure reali - - delle ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile il giudizio prognostico negativo per l'indagato, non ne ha fatto, poi, corretta applicazione, in quanto ha omesso ogni indagine sull'elemento soggettivo del reato, sebbene il difetto dello stesso emergesse ictu oculi e sebbene fosse stato oggetto di specifica doglianza da parte della difesa, la quale aveva messo in evidenza che il trasferimento dei beni era avvenuto prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e che tutti i creditori insinuati al passivo erano stati soddisfatti. Sotto altro profilo lamenta che il trasferimento dello stabilimento balneare denominato "OR" sia stato preso in considerazione nell'ambito di una più vasta indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Chieti, sebbene il 3 Ver fallimento sia stato chiuso dal Tribunale di Pescara per rinuncia di tutti creditori all'insinuazione. Ribadisce che la T.A. RL si è accollata "per mezzo dello strumento giuridico della surroga ex art. 1201 c.c., debiti per oltre 1.000.000 di euro, tra i quali anche quelli nei confronti dell'Erario", tant'è che è stata prodotta al Tribunale quietanza rilasciata da QU. Fatto, questo, che dissipa il fumus commissi delicti del reato ipotizzato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorsi sono infondati. - che in sede di riesame dei1. E' vero giusto il rilievo dei ricorrenti provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, e quindi anche dell'elemento soggettivo. Tanto alla condizione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di - legittimità, in aderenza a pronunce della Consulta (Corte cost., ord. n. 153 del 2007) che il difetto dell'elemento suddetto emerga "ictu oculi" (Cass., n. 23944 - del 21/5/2008; Sez. 2, n. 2808 del 2/10/2008; Sez. 6, n. 16153 del 6/2/2014).. (v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007). -Tanto è stato escluso logicamente e coerentemente dal provvedimento impugnato, essendo stato evidenziato che la dismissione di tutti gli assets aziendali da parte della OR RL è avvenuta dopo che il Tribunale aveva convocato il debitore dinanzi a sé per chiudere la procedura di concordato preventivo, avviata dal debitore, e procedere, eventualmente, alla dichiarazione di fallimento, e dopo che il debitore era comparso dinanzi al Tribunale per delibare sull'istanza di fallimento avanzata dal Pubblico Ministero. Di ciò erano edotti non solo, com'è ovvio, gli amministratori della OR RL, ma anche quelli della T. & A. RL e della IA RL, sia perché erano in rapporto con la OR RL quantomeno dal 10/1/2014 - allorché stipularono, con i soci della OR RL, un contratto preliminare di trasferimento di quote alla T. & A. e furono contestualmente avvertiti della presentazione della domanda di concordato preventivo (pag. 3 del provvedimento impugnato) - sia perché l'avvio della procedura concorsuale era stata resa pubblica ai sensi dell'art. 166 della legge fall., sia, infine, perché tanto emerge pacificamente dalle intercettazioni (pagg. 7 e segg). In questa situazione caratterizzata, come detto, dall'avvio - della procedura prefallimentare, giunta fino alla comparizione del debitore dinanzi al Tribunale e all'assunzione della causa in decisione il debitore non - aveva nessuna facoltà di vendere tutti i beni aziendali, approfittando del fatto che non venne immediatamente pubblicata la sentenza di fallimento, giacché tale attività - posta in essere, al di fuori di qualsiasi procedura pubblicistica, quando аи 4 la società non era, pacificamente, in grado di soddisfare tutte le sue obbligazioni - concreta indiscutibilmente un'attività distrattiva, dal momento che privava l'impresa della totalità del patrimonio senza nessuna garanzia di soddisfacimento integrale dei creditori. Né l'attività era divenuta lecita per la presentazione di un piano di risanamento aziendale, redatto ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), della L.F. - in fretta - e furia, a marzo 2014, dopo la comparizione del debitore dinanzi al Tribunale e prima della pubblicazione della sentenza di fallimento, giacché il piano suddetto deve essere, o almeno "apparire", idoneo "a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”. E' questo il motivo per cui i pagamenti effettuati in esecuzione del piano stesso sono esclusi dalla revocatoria fallimentare: si tratta, infatti, di un piano che, per i suoi contenuti e per l'attestazione che riceve da un professionista qualificato, deve essere idoneo a consentire il risanamento dell'impresa, per il valore che questa rappresenta per l'ordinamento; un piano, quindi, che deve essere redatto in una prospettiva di continuazione dell'attività d'impresa e non già in funzione della sua liquidazione al di fuori di qualsiasi controllo pubblico. Peraltro, il piano suddetto non si sottrae alla valutazione di congruenza e fattibilità del giudice penale (come non si sottrae, in caso di successivo fallimento, alla valutazione del giudice civile) allorché sia strumentalmente destinato a "proteggere" attività negoziali che, per essere svolte in un momento di crisi dell'impresa, si appalesano idonee a distogliere il patrimonio dalla sua finalità tipica (la garanzia per i creditori).
2. Anche sotto l'aspetto oggettivo il provvedimento impugnato ha dato contezza del fumus commissi delicti, avendo evidenziato che l'impresa è stata completamente svuotata per effetto dell'attività negoziale posta in essere dagli imputati nel periodo considerato. Né tale risultato è "sanato" dalla rinuncia dei creditori che avevano presentato tempestivamente istanza di insinuazione al passivo sicché il fallimento è stato chiuso appena tre mesi dopo l'apertura - - giacché indipendentemente dai motivi della chiusura e indipendentemente dalla correttezza della decisione assunta dal Tribunale fallimentare il pericolo - per la soddisfazione dei creditori era già concretamente sorto con l'alienazione dei beni e perché il provvedimento impugnato dà atto della presenza di crediti insoddisfatti (QU, che ha presentato infatti domanda tardiva di insinuazione e si è visto chiudere la porta in faccia dal curatore). E ciò senza considerare che anche le intercettazioni rivelano l'esistenza di crediti "dell'Agenzia delle Entrate che non sono QU" (pag. 21): vale a dire, crediti derivanti dall'attività accertativa degli uffici finanziari che non sono ancora giunti alla fase della аш 5 riscossione e che avrebbero potuto essere insinuati al passivo, ai sensi dell'art. 101 della legge fall. ("domande tardive di crediti").
3. La motivazione con cui è stata affermata l'esistenza sotto il profilo del fumus - degli elementi costitutivi del reato di bancarotta è, quindi, tutt'altro che mancante o illogica, né la stessa è contrastata validamente dalle deduzioni e critiche difensive. Né il provvedimento si appalesa carente sotto i profili dedotti in udienza (quello della incompetenza territoriale e della insussistenza del periculum in mora), trattandosi di profili non investi dai motivi di impugnazione e, perciò, tardivamente esaminati e proposti. I ricorsi vanno quindi rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l'8/1/2126 Il Consigliere Estensore Presidente (Antonio/Setter (Carlo Zaza) DEPORTATA IN CANCELLERIA addl 3 - MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanruise 9