Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2001, n. 6806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6806 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
1 6806/0 1 IN NOM DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 9497/99 Cron. N.15419composta dai seguenti Magistrati:
1. Dott. Francesco Amirante -Presidente- Rep. N. 2. " Mario PU ON ID -Consigliere- Ud. 16.3.2001 3. '66 NA FI -Consigliere- 664. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Gabriella Coletti -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Mario Passaro, Carlo De An- gelis e Fausto Maria Prosperi Valenti, con essi elettivamente do- miciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto per procura in calce al ricorso Ricorrente
CONTRO
IO ST, elettivamente domiciliate in Roma, Via Arno 47, presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini, che lo rap- 6 4 12 2 presenta e difende come da procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 13/99 del Tribunale di Chieti del 3.12.1998/18.1.1999 nella causa n.617 R.G. anno 1989. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.3.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avv. Franco Ago- stini per il DI;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 27.9.1985 NO DI citava in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Chieti l'INPS per sentir accer- tare il suo diritto a conseguire il ripristino della pensione di in- validità, la cui corresponsione era stata sospesa dall'ente previ- denziale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 638 del 1983 per supe- ramento del limite del reddito da lavoro dipendente. La parte convenuta costituendosi contestava la fondatezza del ri- corso chiedendone il rigetto. All'esito l'adito Pretore con sentenza del 21.2.1989 accoglieva la domanda. Proposto appello da parte dell'INPS, il Tribunale di Chieti con sentenza 3.12.1998/18.1.1999 rigettava il gravame e confermava la decisione pretorile. In particolare il Tribunale osservava che il primo giudice cor- 3 rettamente aveva ritenuto non computabile la ritenuta a titolo di decurtazione per incumulabilità del reddito da lavoro e del trat- tamento pensionistico ex art. 8 della legge n. 638 del 1983; ag- giungeva che detta ritenuta aveva natura previdenziale, in quanto costituente versamento di parte della propria retribuzione effet- tuato dal lavoratore al fine di garantirsi la corresponsione del trattamento minimo di pensione. Contro tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione con unico motivo, al quale resiste il DI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa appli- cazione dell'art. 8 della legge n. 638 del 1983, in relazione all'art. 20 della legge n. 153 del 1969, nonché errata ed insuffi- ciente motivazione su punto decisivo della controversia. Al riguardo sostiene che il Tribunale è incorso: a) nella viola- zione dell'art. 8 anzidetto per avere condannato l'istituto alla corresponsione del trattamento pensionistico a soggetto percet- tore di reddito da lavoro dipendente superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavora- tori dipendenti;
b) nel vizio di motivazione, perché l'esclusione dal reddito da lavoro dipendente di quanto trattenuto al pensio- nato lavoratore viene fondata sull'errata assimilazione della trattenuta ai contributi previdenziali, esclusi dal reddito imponi- bile. Da parte sua il resistente DI contesta le avverse deduzioni 4 chiedendo la conferma dell'impugnata decisione per avere affer- mato la incomputabità della ritenuta ai sensi e per gli effetti del richiamato art.
8. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questo Collegio ritie- ne fondate le doglianze del ricorrente. Con riguardo alla fattispecie in esame concernente il cumulo del reddito da lavoro dipendente con la pensione il sistema intro- dotto richiede in primo luogo la verifica del requisito reddituale (in questa fase il reddito del pensionato- lavoratore deve essere calcolato al lordo) e soltanto successivamente a tale verifica va effettuata la trattenuta se si superano determinati limiti di red- dito. La trattenuta, prevista dall'art. 8 della legge n. 638/1983, in que- sto ambito viene quindi a incidere sulla pensione e non sulla re- tribuzione, sicché non può essere assimilata al contributo previ- denziale, tanto è vero che non affluisce sulla posizione assicura- tiva individuale del pensionato- lavoratore e non consente future riliquidazioni della pensione. L'impugnata sentenza non ha fatto corretta applicazione della ri- chiamata disciplina legislativa e va quindi cassata con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di L'Aquila, che dovrà uniformarsi al principio in prece- denza enunciato.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin- 5 via, anche per le spese, alla Corte di Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma addì 16 marzo 2001 Provac Pusate Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Alessandro be Neus's Shitle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 MAG 2001. IL CANCELLIERE I A 0 D 3 S 1 , 3 S . 5 O A T L T R L . , A O N A ' B S L E I L 3 P E D 7 S - D I 8 A I - N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I D I G A E G A , E O D O L T R E T T I T S A R N I I L E G L D S E E E R O D