Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 3
La responsabilità disciplinare del magistrato può conseguire anche ad una condotta meramente inopportuna ed avventata, non necessariamente dolosa.
In presenza di illeciti disciplinari del magistrato integranti inequivocabilmente violazione di regole basilari della deontologia professionale nello svolgimento dell'attività giudiziaria (quale, ad esempio, quella che impone l'obbligo di astensione in presenza di gravi ragioni di convenienza), la lesione del prestigio dell'ordine giudiziario è "in re ipsa" e deve essere ravvisata sulla base dell'accertamento della violazione.
Il magistrato del pubblico ministero, svolgendo nel processo penale funzioni di parte pubblica, tenuta ad agire esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali di giustizia ad essa assegnati dall'ordinamento, ha il dovere, sul piano deontologico e disciplinare, di fare formale istanza di astensione a norma dell'art. 52 cod. proc. pen. tutte le volte che nel processo in cui interviene si manifestino situazioni obiettivamente suscettibili di far ipotizzare che la sua condotta possa essere ispirata a fini diversi da quelli di istituto, e, in particolare, al conseguimento di obiettivi e al soddisfacimento di interessi personali. (Nella specie, la Sezione disciplinare del CSM aveva ritenuto la responsabilità disciplinare di un sostituto procuratore della Repubblica, il quale non aveva presentato istanza di astensione in un processo nel quale erano emersi elementi suscettibili di dar luogo, in relazione a fatti connessi a quelli in giudizio, ad indagini penali a suo carico, per di più mantenendo nella propria personale disponibilità atti processuali, acquisiti nelle funzioni di pubblico ministero, che invece avrebbero dovuto essere trasmessi all'autorità giudiziaria competente "ex" art. 11 cod. proc. pen.; le S.U., enunciando il principio di cui in massima, hanno confermato la decisione del giudice disciplinare).
Commentario • 1
- 1. Art. 52 Astensionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2003, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso lo studio dell'avvocato NOME2, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME3, NOME4, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 41/02 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 14/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
uditi gli avvocati NOME3, NOME4;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza del 19 aprile - 14 maggio 2002, ha inflitto al Dr. NO, magistrato in atto in servizio, con funzioni di presidente di sezione, presso il Tribunale di LOCALITA2, la sanzione della censura, avendo riscontrato sussistente la sua responsabilità in ordine ad una incolpazione, con la quale, con riferimento ad epoca in cui aveva svolto le funzioni di sostituto nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA3, gli era stata contestata la "violazione dell'art. 18 r.d.l. 31.5.1946 n. 511, per avere mancato ai suoi doveri, rendendosi perciò immeritevole di fiducia e considerazione e compromettendo il prestigio dell'Ordine Giudiziario", e ciò, testualmente, "per non aver trasmesso gli atti ad altro Ufficio di Procura, da individuare a norma dell'art. 11 c.p.p., e per aver trattato il caso, relativamente al quale formulava richiesta di archiviazione, cui seguiva ordinanza conforme del Gip di LOCALITA3, ..., del 6.7.1998, pur avendo ricevuto come Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA3, da NO, già presidente I.A.C.P. di quella città, in data 11.10.1996 dichiarazioni accusatorie nei confronti di NO e OM, dichiarazioni alle quali era allegata la trascrizione sommaria di colloqui telefonici intercorsi con il OM in cui si adombrava che il magistrato inquirente aveva esercitato pressioni indebite sul NO, che, per tale motivo, avrebbe accusato l'NO di un tentativo di concussione per L. 50.000.000, provocandone la condanna in 1^ e 2^ grado, confermata poi in Cassazione;
avendo ricevuto successivamente due nastri registrati, accompagnati da trascrizione integrale, di identico contenuto, consegnati dall'NO ai C.C. dei R.O.S., così come convenuto con il magistrato".
Il giudice disciplinare, motivando la pronuncia in tal guisa resa, ha osservato, innanzi tutto, rivelarsi provati i fatti come sopra ascritti all'incolpato: al riguardo, ha evidenziato che "l'accusa" mossa al Dr. NO si struttura in una duplice contestazione", comprendendo, "da un canto, la mancata trasmissione alla Procura competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale degli atti relativi alla denuncia di NO;
dall'altro, la trattazione del procedimento relativo a tale denuncia, nel quale erano confluiti, per iniziativa del denunciante, atti - in effetti non trasmessi ad altro ufficio ex art. 11 del codice di procedura penale citato - nel quali venivano formulate accuse allo stesso incolpato per la conduzione dà altro procedimento relativo allo stesso NO".
Il detto giudice ha puntualizzato, di poi, che "entrambi i profili hanno ricevuto dall'istruzione conferma della loro piena sussistenza", ponendo in risalto, in particolare, che "quanto alla mancata trasmissione degli atti, è agevole rilevare che nel corso dell'audizione dell'NO come persona informata dei fatti e denunciante a carico del OM e del NO, fosse stata depositata la trascrizione delle cassette nelle quali erano presenti insistenti riferimenti a pressioni indebite che, in altro procedimento a carico dell'NO, i suoi accusatori - contro i quali egli aveva depositato la denuncia per calunnia e falsa testimonianza istruita dall'incolpato - avrebbero subito ad opera dello stesso incolpato;
è altrettanto agevole rilevare che tali atti non furono consegnati dall'incolpato al procuratore aggiunto NOME8 perché li trasmettesse alla competente Procura di LOCALITA4:
l'NO si limitò, infatti, a consegnare al suo superiore la copia del verbale di interrogatorio;
ne' gli atti furono, comunque, mai trasmessi dall'incolpato ne' nel corso ne' in esito alla pur lunga istruttoria della denuncia dell'NO, quando era indiscutibilmente evidente la loro rilevanza quali possibili elementi di accusa contro lo stesso incolpato, cui l'NO - secondo quanto dichiarato nel corso della decisione dibattimentale - aveva preannunciato durante l'interrogatorio l'esistenza di registrazioni dalle quali si arguiva il compimento di indebite pressioni sui OM e sul NO;
egualmente non furono trasmesse a LOCALITA4 le cassette in cui erano incise le registrazioni trascritte sui brogliacci prima ricordati, che furono consegnate dall'NO ai ROS di LOCALITA3 perché essi a propria volta .... provvedessero ad inviarle all'incolpato; è quindi chiaro che gli atti, nella costante e protratta disponibilità dell'incolpato, il quale da essi avrebbe potuto trarre pregiudizio nel corso dell'indagine a suo carico a LOCALITA4, non furono mai dallo stesso doverosamente trasmessi e solo fortuitamente - e per l'ostinazione del denunciante NO - acquisiti dall'altro ufficio procedente;
è altrettanto chiaro che l'incolpato ricusò la doverosa trasmissione malgrado l'almeno duplice occasione di effettuazione, costituita prima dall'interrogatorio di NO e poi dalla trasmissione delle cassette da parte dei ROS;
non meno sintomatica del grave disvalore registrabile nel comportamento dell'incolpato relativamente al presente profilo di incolpazione è la circostanza - desumibile dalla deposizione dibattimentale del procuratore NOME8 - che le trascrizioni delle cassette non furono dall'NO nè consegnate ne' sottoposte - insieme alle cassette al suo capo cui fu così impedito l'ascolto e la valutazione".
La Sezione disciplinare ha proseguito affermando che "egualmente ed inequivocamente provato è l'addebito della trattazione della denuncia di NO
contro
NO e OM da parte dell'NO, malgrado fosse indubbia la refluenza di tale procedimento su quello trasmesso a LOCALITA4 contro l'NO, nel senso che, una volta dichiarata - su richiesta dell'incolpato - l'infondatezza delle accuse dell'NO
contro
OM e NO, nate dai sospetti da costoro formulati circa la liceità delle precedenti indagini svolte dall'NO, la posizione di quest'ultimo sarebbe risultata - come è puntualmente avvenuto attraverso il decreto di archiviazione del Gip di LOCALITA4 delle indagini contro lo stesso NO - del tutto scriminata". La ridetta Sezione, infine ha concluso considerando che "alla violazione formale della indebita trattazione del procedimento si accompagna, quindi, a carico dell'incolpato il reale (e prevedibile) conseguimento dell'effetto processuale per sè vantaggioso prodotto a causa della loro trattazione stessa e della relativa richiesta di archiviazione".
Il Dr. NO ricorre, con NO1 motivi, per la cassazione della sentenza surrichiamata, notificatagli il 29 maggio 2002. Il ricorso è stato notificato al Ministero delle giustizia ed al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione, rispettivamente, il 23 ed il 24 luglio 2002. Il Ministero delle giustizia si è astenuto a ogni attività difensiva nella presente sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Dr. NO, con il primo mezzo di ricorso, accampa che la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura andrebbe ravvisata passibile di cassazione perché frutto di "violazione e falsa applicazione degli artt 11, 61 e 335 c.p.p., in relazione all'art. 18 del d.lgs. 31.5.1946 n. 511, nel testo vigente (art. 111 della Costituzione della Repubblica ed art. 360 n. 3 del c.p.c.)":
segnatamente, deduce che la sezione anzidetta avrebbe errato nel ritenere "la violazione di uno specifico, suo dovere di trasmettere alla Procura di LOCALITA4 gli atti relativi alla denunzia per falsa testimonianza e per calunnia proposta dall'NO
contro
NO e OM, tostoché avesse verificato che nel procedimento relativo erano confluiti elementi di prova - due cassette magnetiche e la trascrizione integrale di un nastro magnetico - nei quali sarebbe stato possibile ravvisare accuse, (anche) nei confronti" di esso ricorrente "in dipendenza della conduzione (?) di altro processo - per concussione - conclusosi con la condanna definitiva del denunziante"; puntualizza, al riguardo, che "la sezione, nonostante che fosse incontrovertibile l'avvenuta tempestiva trasmissione alla Procura di LOCALITA4 della notitia criminis (ha individuato la violazione del dovere dell'NO nella omessa trasmissione degli (ulteriori) atti o meglio dei mezzi di prova forniti dall'NO successivamente all'interrogatorio dell'11.10.1996, nonostante che siffatta trasmissione sarebbe stata imposta dalle previsioni dell'art. 11 del c.p.p.", senza considerare, però, che tale norma "introduce la competenza del giudice viciniore esclusivamente in relazione al procedimenti in cui il magistrato abbia assunto la qualità di persona sottoposta a indagini", e che, invece, nel caso esaminato "l'NO ha assunto siffatta qualità - giusta il disposto dell'art. 335 del c.p.p. - soltanto nel 1998, allorché, cioè, si era da tempo spogliato del procedimento conseguito alla denunzia dell'NO (la richiesta di archiviazione dell'NO è del 4.7.1997), sicché egli - a quel momento, non aveva alcun dovere di trasmissione di atti di sorta e non ha violato la normativa cui si è riferita la sezione disciplinare".
Il ricorrente, quindi, con il secondo motivo di gravame, assume evidenziarsi nella sentenza impugnata "violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 18 del r.d.lgs. 31.5.1946 n. 511, nel testo vigente (art. 111 della Costituzione, art. 360 n. 3 del c.p.c.)": fa presente, innanzi tutto, risultare dimostrato "a) - che gli atti relativi alla denuncia presentata dall'NO .... (gli) furono affidati dal procuratore aggiunto Dr. NOME9 sia perché (egli) era, ... di turno, e sia perché conosceva già - ... - la vicenda cui i fatti denunziati sarebbero stati collegati, b) - che (egli) appena apprese (...) che l'NO avrebbe di lì a poco reso dichiarazioni coinvolgenti anche responsabilità di alcuni magistrati del distretto, informò il procuratore della Repubblica, c) - che (questi), letti il contenuto del verbale e la richiesta dell'NO di inoltrare gli atti all'autorità giudiziaria competente ex art. 11 del c.p.p., inviò, sotto la data del 15 ottobre 1996, i detti atti alla Procura di LOCALITA4, d) - che il 28 ottobre e il 4 novembre 1996 l'NO rese spontanee dichiarazioni ai carabinieri del ROS si LOCALITA3, consegnando, anche, due cassette magnetiche registrate e la trascrizione del contenuto di altro nastro magnetico già prodotto nel processo pendente a suo carico, e) - che (egli), acquisite le cassette e conosciutone il contenuto, si recò presso il Procuratore della Repubblica chiedendogli di decidere sul futuro dell'inchiesta, e che quella Autorità .... gli confermò l'incarico e non ritenne di trasmettere alla Procura di LOCALITA4 le dette cassette, anche in contemplazione del comportamento dell'NO di piena fiducia nei confronti del ricorrente, f) - che l'NO, con telegramma del 21 dicembre 1997, (gli) confermò la riferita fiducia e chiese di essere ulteriormente da lui ascoltato, g) - che non vi fu necessità di ulteriore attività istruttoria, giacché a distanza di appena due mesi intervenne pronuncia della Suprema Corte di rigetto del ricorso dell'NO, alla luce della quale la prosecuzione dell'inchiesta nei confronti del NO e del OM era divenuta inutile, h) - che nel luglio del 2000 l'NO reiterò la propria stima nei (suoi) confronti, ed i) - che tanto il NO quanto il OM hanno negato di aver ricevuto (da lui) intimidazioni di sorta sostiene, pertanto, che "tutti i superiori elementi di fatto .... avrebbero dovuto indurre (il giudice disciplinare) ad escludere che egli fosse venuto meno, ai suoi doveri ovvero avesse tenuto un comportamento men che ineccepibile, avvero ancora avesse attentato al prestigio dell'ordine giudiziario"; chiosa, sul tema, che il giudice suddetto avrebbe ingiustificatamente ascritto ad esso deducente, e non al procuratore della Repubblica, capo dell'ufficio cui egli era addetto, la responsabilità della mancata trasmissione di atti alla Procura di LOCALITA4, avrebbe erroneamente affermato essere stato egli inquisito fin dal novembre 1997, gli avrebbe gratuitamente attribuito un tentativo di occultare prove di un delitto, assunto, da lui commesso.
Il Dr. NO, di poi, con il terzo mezzo di ricorso, allega che la sentenza contestata si rivelerebbe inficiata da "omessa o comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia l'art. 360 n. 5 del c.p.c.), nonché da 'violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 18 e 21 del r. d.lgs. 3 1.5.1946 n. 5 11 (art. 111 della Costituzione e art. 360 n. 3 del c.p.c.)', prospettando che 'del tutto omessa o, comunque, gravemente carente appare la motivazione della sentenza impugnata in punto all'adeguatezza della condotta erroneamente attribuita al ricorrente (a realizzare una delle ipotesi di responsabilita' disciplinare prevedute dall'art. 18 dell'ordinamento giudiziariò, per non avere il giudice disciplinare chiarito 'se e fino a qual punto l'addebito a torto contestato e altrettanto erroneamente accertato avrebbe reso (esso ricorrente) immeritevole della fiducia e della considerazione, e (responsabile) di aver compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario', 'e cio' in contemplazione, anche, dell'atteggiamento del denunziante, di piena ed incondizionata fiducia nell'inquirente, quanto meno fino al momento in cui detto ultimo non ritenne di richiedere l'archiviazione della denunzia ed, altresì, fino al momento in cui detto (denunziante) non cambiò avvocato e dopo che tutti gli strumenti giurisdizionali consentitigli al fine di ottenere perseguimento del NO e del OM si erano dimostrati vanì.
Il ricorrente, sempre con la terza censura in discorso, lamenta che 'la sezione non tiene in alcun conto siffatte emergenze - e i relativi riferimenti cronologici -, così come non considera in alcun modo i riferimenti di tutti i soggetti escussì e, in particolare, i 'fatti riferiti dal procuratore capo (il quale aveva pure affermato di aver invitato l'NO a mantenere l'indagine)', nè quelli riferiti dal signor NO0, dal maggiore NO1 e dall'avvocato NO2 (i quali, tutti, avevano in varia guisa riferito della piena fiducia nutrita dall'NO nell'NO)", "non fornisce alcun chiarimento circa la rilevanza del provvedimento di archiviazione del Gip di LOCALITA4 (frattanto confermato dalla Suprema Corte: ordinanza del 28.6.2001 'tace del tutto circa l'asserita adeguatezza della sanzione prescelta alla trasgressione erroneamente accertata'.
Il Dr. NO, ancora, con il quarto mezzo di ricorso, denuncia risaltare nella sentenza impugnata 'contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 del c.p.c.)', in quanto il giudice disciplinare 'ha espresso un giudizio di valore sul comportamento dell'NO, attribuendogli la consumazione del delitto di interesse privato in atti del di lui ufficio', ad onta della conclusione per lui positiva dell'inchiesta penale svoltasi al riguardo 'per aver trattenuto presso di se' le due cassette il cui contenuto ne avrebbe consentito l'incriminazionè, dimenticando, però, 'di considerare che le dette due cassette vennero comunque - e di certo non fortuitamente - acquisite dalla Procura di LOCALITA4' e riversate nel processo penale dalla stessa avviato in un contesto in cui la relativa esistenza le era stata significata dai giudici di LOCALITA3; prosegue asserendo che 'altra contraddizione è dato cogliere allorché la sezione attribuisce all'NO l'indebito trattenimento del procedimento a carico del NO e del OM conseguito alla denunzia dell'NO, mostrando di ignorare, 'al proposito, che fu il procuratore capo a non ravvisare alcuna ragione di convenienza (ex art. 52 del c.p.p.) ostativa al mantenimento delle indagini da parte dell'NO e che fu lo stesso procuratore a mantenergli l'incarico'. Il ricorrente, infine, con il quinto, ed ultimo, mezzo di gravame, lamenta le 'inadeguatezza ed incongruita' delle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata (art. 360 n. 5 del c.p.c.)':
dopo aver ribadito 'di non aver mai avuto l'obbligo di trasmettere gli atti alla procura di LOCALITA4 sia per aver assunto la veste di indagato successivamente alla chiusura dell'indagine a lui affidata e alla richiesta di archiviazione del 4.7.1997 e sia perche' il compito della trasmissione sarebbe spettato, in ogni caso, al capo dell'ufficio da lui tempestivamente informato...' e dopo aver reiterato l'asserzione che 'il trattenimento impostogli dal capo dell'ufficio non gli ha procurato, ne' avrebbe potuto procurargli vantaggi di sortà, sostiene che, nella comprovata manifesta infondatezza 'dei riferimenti nel di lui confronti ventilati telefonicamente dal OM all'NO', 'la sezione disciplinare, ricostruendo i fatti in guisa inadeguata ed incongrua, ha ritenuto che egli avrebbe dovuto spogliarsi dell'indagine promossa nei confronti del OM e del NO tostoche' venne a conoscenza del contenuto delle trascrizioni delle cassette e che si sarebbe sottratto a siffatto dovere per coltivare un interesse privato e per assicurarsi un vantaggiò, perché avrebbe 'equivocato sulla consistenza dei doveri dell'NO' e non avrebbe 'colpo appieno il significato del suo operato', trascurando il dato che 'l'inchiesta nei confronti del ricorrente si svolse tempestivamente e separatamente da quella condotta dall'NO nei confronti del OM e del NO dinanzi alle sedi rispettivamente competenti e senza che l'una potesse influenzare l'altra'; prospetta, altresì, che 'quanto all'interesse attribuito al concludente, e' a dirsi soltanto che egli, trattenendo l'inchiesta OM-NO non ne coltivò alcunò, che 'gli atti a lui relativi ... furono tempestivamente avviati, dal capo dell'ufficio e su tempestiva immediata segnalazione del ricorrente, alla Procura di LOCALITA4 e in quella sede attentamente vagliati', che non 'e' vero che il concludente avrebbe nascosto il contenuto delle cassette al proprio capò, in quanto 'il Dr. NOME8 fu posto con immediatezza al corrente del detto contenuto (dichiarazioni rese in sede di istruzione sommaria) sicche' l'aver ritenuto che l'NO avesse voluto impedire al proprio capo dell'ufficio l'ascolto e la valutazione costituisce una mera illazione, del tutto inadeguatamente ed incongruamente motivata e frutto di distorta e non condivisibile interpretazione delle pur chiare dichiarazioni rese dal Dr. NOME8 anche in fase dibattimentalè; assume, in conclusione, che il giudice disciplinare 'ha omesso qualsivoglia approfondimento sulla sussistenza del dolo e, cioe', ha omesso di esaminare se sussistesse l'elemento psicologico in capo all'NO, limitandosi 'a recepire de plano le interessate dichiarazioni dell'NO', definito 'soggetto dalle indubbie attitudini delinquenziali giudizialmente irrefutabilmente accertate', nella mancata considerazione della personalità del ricorrente e del collegamento fra sanzione e pena comminata".
Le doglianze surriportate, non sempre organicamente articolate, si rivelano in larga misura connesse, sicché, anche in funzione di esigenze di economia di trattazione, vanno esaminate unitariamente, e, per quanto si evidenzierà in prosieguo, devono essere ritenute, sotto diversi profili, immeritevoli di ingresso.
In proposito, soccorrono le seguenti osservazioni. A)-a) - La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella sentenza impugnata, con declaratoria evidentemente integrante risultante di accertamento di fatto, ha rilevato ricavarsi dalle emergenze istruttorie acquisite, innanzi tutto, che l'odierno ricorrente, nell'esercizio dell'ufficio di sostituto presso la Procura della Repubblica di LOCALITA3 a suo tempo ricoperto, raccolse un interrogatorio di tale NO, da lui in precedenza inquisito per un episodio di concussione, e che nel corso di detto interrogatorio l'NO denunciò certi NO e OM, i quali avevano deposto come testimoni nel processo istituito a suo carico per il delitto cennato, accusandoli di averlo calunniato e di aver testimoniato il falso per effetto di "indebite pressioni" ad essi fatte dagli inquirenti e, fra l'altro, proprio dal medesimo ricorrente, corredando la denuncia con la produzione di due cassette magnetiche contenenti la registrazione di conversazioni telefoniche intercorse fra il OM ed esso denunciante, nonché di un "brogliaccio" recante la trascrizione di tali conversazioni, i quali documentavano che, nel corso di queste, si era parlato, appunto, delle ripetute "pressioni indebite", asseritamene, subite dal OM e dal NO ad opera, in particolare, dell'NO; che questi, mentre consegnò al Procuratore della Repubblica ed al di lui aggiunto, suoi superiori, la copia del verbale dell'interrogatorio dell'NO, che fu immediatamente trasmesso, per quanto di competenza ex art. 11 cod.proc.pen., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA4, omise di rimettere sia a detti suoi superiori, sia al suindicato, competente, ufficio del pubblico ministero le cassette ed il "brogliaccio" surrichiamati, in tal modo, fra l'altro, precludendo al dianzi nominato Dr. NOME8 di prendere cognizione diretta del relativo contenuto e di valutarne la portata;
che l'attuale ricorrente, quindi, conservò la disponibilità materiale delle emergenze considerate - riscontrate, peraltro, pervenute alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA4 "per l'ostinazione dell'NO" - sino a quando non si concluse, con esito a lui favorevole, l'inchiesta avviata nei suoi confronti sulla base delle dichiarazioni di cui all'interrogatorio più sopra ricordato.
b) - Il giudice disciplinare, ancora, con altra declaratoria, essa pure costituente risultante di accertamento di fatto, ha posto in risalto che il ricorrente, nel contesto di cui alla lettera precedente, mantenne la trattazione del procedimento penale scaturito dalla denuncia sporta da NO contro
OM e NO "malgrado fosse indubbia la refluenza di tale procedimento su quello trasmesso a LOCALITA4" ed istituito a suo carico. B)-a) - Il Dr. NO, con una prima serie di deduzioni enucleabili dal testo dei vari mezzi del ricorso, sostiene che la contestata pronuncia in ordine alla sua responsabilità per la mancata trasmissione alla Procura della Repubblica di LOCALITA4 delle cassette e del documento di cui sub A)-a) - si baserebbe su un equivoco nel quale sarebbe incorsa la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nell'interpretazione della portata reale delle emergenze istruttorie e, segnatamente, delle testimonianze rese dai suoi superiori procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto - i quali, a suo dire, contrariamente a quanto ritenuto dalla sezione anzidetta, avrebbero riferito, in termini chiarissimi, di essere stati informati esaurientemente da esso ricorrente dell'esistenza e del contenuto delle cassette e del documento cennati -; accampa, inoltre, che ogni responsabilità per la discussa omessa trasmissione avrebbe dovuto, e dovrebbe, eventualmente, essere attribuita, non già a lui ma, al capo dell'ufficio.
b) - Il così prospettato assunto non può essere atteso. La parte che denunci in cassazione un vizio della motivazione della sentenza impugnata, addotto, correlabile a mancata, inadeguata e/o incongrua valutazione di emergenze istruttorie, al fine di dare connotati di specificità alle sue doglianze e di rendere queste ammissibili, ha l'onere di indicare con precisione nel ricorso l'oggetto e il contenuto delle emergenze che allega non, o mal, vagliate, se del caso riproducendo integralmente nell'atto il relativo tenore (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. lav. Sent. n. 13953 del 26.9.2002, espressione di giurisprudenza consolidata). Nel contesto in argomento, le testimonianze che si asseriscono incongruamente valutate si appalesano semplicemente richiamate nel ricorso, senza che in questo risulti analiticamente riportato il relativo specifico tenore, e, pertanto, alla stregua della posta enunciazione, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, va ritenuta l'inammissibilità della denuncia della pretesa, relativa inadeguata valutazione.
c) - Per il resto la lagnanza di che trattasi, risolvendosi nell'asserzione che alle ridette testimonianze andrebbero attribuiti portata e significato diversi da quelli ravvisati dal giudice disciplinare all'esito di un apprezzamento di fatto a lui riservato in esclusiva, finisce per impingere nel merito e, in ragione di ciò, non può avere ingresso nella presente sede di legittimità. d) - In ordine, poi, alla tesi del ricorrente secondo la quale, a tutto voler concedere, l'insorgenza del discusso obbligo di trasmissione delle cassette e del documento di cui sub a), in contrasto con quanto ritenuto dal giudice disciplinare, avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere temporalmente correlata, non già all'avvenuta rimessione della notitia criminis che lo riguardava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA4 ma, alla, successivamente realizzata, iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato tenuto da detto ufficio del pubblico ministero e, quindi, alla formale assunzione da parte sua della veste di persona sottoposta ad indagini, è da dire che:
- innanzi tutto, ne' dal testo della sentenza impugnata, ne' dalla narrativa dei fatti della causa contenuta nel ricorso può desumersi che in sede di merito si sia discusso dell'individuazione della data nella quale l'odierno ricorrente assunse la veste di indagato dinanzi alla Procura della Repubblica di LOCALITA4, ed in cui il suo nominativo fu iscritto nel richiamato registro tenuto da tale ufficio: così stando le cose, e nella inesperibilità di verifiche al considerato riguardo nell'incarto processuale, non direttamente visionabile da questa Corte Suprema ai fini della delibazione della tesi in esame, implicante denuncia di errore, non di attività ma, di giudizio, deve ritenersi che l'assunto in argomento si basi su allegazione di elementi di fatto stati estranei al dibattito svoltosi nel pregresso stadio del giudizio e che la relativa prospettazione in questa fase sia, quindi, preclusa dal divieto di nova in cassazione;
- in ogni caso, non può non rilevarsi come l'obbligo di trasmissione di procedimenti riguardanti magistrati agli uffici giudiziari in relazione competenti ex art. 11 cod.proc.pen. posto a carico degli uffici del distretto nel quale i magistrati stessi prestano servizio si estende ad ogni atto afferente a detti procedimenti e scatta non appena risulti acquisita una notitia criminis che investa, comunque, i magistrati stessi: la discussa tesi del ricorrente, pertanto, si rivela assolutamente inconsistente anche nella sostanza.
C) - Il Dr. NO, per altro verso, con un secondo ordine di deduzioni estrapolabile dal ricorso, denuncia rivelarsi erronea ed incongrua la declaratoria della sentenza impugnata che ha ravvisato una sua responsabilità disciplinare in ordine al fatto di aver proseguito la trattazione dei più volte ricordato processo per calunnia e falsa testimonianza a carico di OM e di
NO anche dopo aver assunto nel corso del medesimo la deposizione testimoniale del denunciante contenente dichiarazioni, corredate delle emergenze probatorie di cui sub B), con le quali si affermava, o per lo meno si adombrava, avere i prevenuti consumato i reati ad essi ascritti a seguito di "pressioni indebite" subite proprio ad opera di esso ricorrente: sostiene dover essere ritenuta erronea e l'incongruenza della pronuncia contestata per essere stata questa resa nella omessa considerazione del dato che il procuratore della Repubblica suo superiore, dopo la richiamata assunzione della cennata deposizione testimoniale, e dopo essere stato reso edotto del tenore di questa da esso deducente, gli aveva confermato l'assegnazione del processo in precedenza fattagli. L'asserzione non coglie nel segno.
a) - In primo luogo, va rilevato che il giudice disciplinare - con pronuncia integrante risultante di accertamento di fatto non utilmente censurato in questa sede a mente dell'art 360, comma 1 n. 5, cod.proc.civ., ha affermato che "le trascrizioni delle cassette"
più sopra ripetutamente menzionate "non furono dall'NO ne' consegnate, ne' sottoposte insieme alle cassette al suo capo cui fu così impedito l'ascolto e la valutazione", e che, perciò, alla discussa conferma dell'assegnazione del processo surrichiamato adottata nell'incompleta cognizione della situazione venutasi a creare, incompleta cognizione dovuta a fatto del ricorrente, non può essere attribuita la valenza dal medesimo dedotta. b) - In secondo luogo, è da dire che il magistrato del pubblico ministero, svolgendo nel processo penale funzioni di parte pubblica, tenuta ad agire esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, di giustizia, assegnatile dall'ordinamento, sul piano deontologico e disciplinare, ha il dovere di fare formale istanza di astensione a norma dell'art. 52 cod.proc.pen. tutte le volte che nel processo in cui interviene si manifestino situazioni obiettivamente suscettibili di far ipotizzare che la sua condotta possa essere ispirata a fini diversi da quelli di istituto, e, in particolare, al conseguimento di obiettivi e al soddisfacimento di interessi personali (cfr., in merito, Cass. SS.UU. Civ., sent. n. 106 del 26.11.1999). Nel caso in discorso, non avendo l'odierno ricorrente fatto formale istanza di astensione in un processo in cui erano emersi elementi suscettibili di dar luogo, in relazione, se non ai fatti in giudizio, a fatti a questi inestricabilmente connessi, ad indagini penali a suo carico, l'avvenuta conferma dell'assegnazione del processo, per di più ottenuta nel contesto di cui alla lettera precedente, non può rilevare sotto il profilo che qui interessa. D) - Il giudice disciplinare, giusta quanto evidenziato sub A), B) e C), ha rilevato che l'attuale ricorrente, nella situazione nelle suddette lettere illustrata, da un lato, mantenne nella propria personale disponibilità atti processuali acquisiti nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ministero che avrebbero dovuto essere trasmessi ad autorità giudiziaria competente ex art. 11 cod.proc.pen, così violando un preciso dovere impostogli da tale norma, e, dall'altro, omise di esercitare la facoltà di astensione di cui all'art. 52 del codice di rito penale in presenza di ragioni di convenienza particolarmente gravi che, viceversa, avrebbero dovuto indurlo ad attenersi rigorosamente alle prescrizioni della disposizione considerata.
Stando così le cose, nel manifesto obiettivo disvalore deontologico della condotta concretatasi nell'inosservanza delle prescrizioni richiamate, appare priva di ragion d'essere (anche alla luce del dettato dell'art. 124 cod.proc.pen., per il quale i magistrati sono, ineludibilmente, tenuti alla osservanza delle norme del codice menzionato) la deduzione del ricorrente secondo cui il giudice suddetto non avrebbe esaustivamente giustificato il convincimento espresso "in punto all'adeguatezza della (sua) condotta a realizzare una delle ipotesi di responsabilità disciplinare prevedute dall'art. 18 dell'ordinamento giudiziario".
E) - La responsabilità disciplinare del magistrato può conseguire anche ad una condotta meramente inopportuna ed avventata, non necessariamente dolosa (cfr., al riguardo, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 3305 del 30.10.1974, id., sent. n. 784 del 5.2.1980). Alla luce di tale considerazione, appare irrilevante la doglianza del ricorrente intesa a lamentare che nella sentenza impugnata la sua responsabilità disciplinare in relazione ai fatti di cui all'incolpazione ascrittagli sarebbe stata ravvisata nella mancata verifica della specifica riferibilità a dolo di detti fatti. F) - In presenza di illeciti disciplinari del magistrato integranti inequivocabile violazione di regole basilari della deontologia professionale nello svolgimento dell'attività giudiziaria (quale, ad esempio, quella che impone l'obbligo di astensione in presenza di gravi ragioni di convenienza) la lesione del prestigio dell'ordine giudiziario è in re ipsa e deve essere ravvisata sulla base dell'accertamento della violazione.
Pertanto, nel raggiunto accertamento delle violazioni in giudizio, di gravità incontestabile, non può rilevare il fatto che nella sentenza qui revocata in discussione manchino formalmente argomentazioni intese a dimostrare la concreta insorgenza di una menomazione del prestigio della magistratura.
G) - La dedotta circostanza che uno dei soggetti partecipi delle vicende processuali di cui in narrativa - il denunciante NO - per un certo tempo, nel corso di dette vicende, abbia dichiarato di nutrire fiducia e stima nei confronti dell'odierno ricorrente non può essere invocata a giustificazione delle riscontrate violazioni di regole deontologiche, che avrebbero dovuto essere, comunque, osservate dal relativo destinatario.
H) - È priva di rilevanza, altresì, l'asserzione del ricorrente secondo la quale le accuse mossegli da NO, all'esito delle indagini sulle stesse svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA4, si sarebbero rivelate destituite di fondamento, tanto da essere fatte oggetto di provvedimento di archiviazione: l'infondatezza delle considerate accuse, di fatti, non può comportare l'esonero del ricorrente dall'osservanza della più elementare deontologia professionale.
I) - Il giudice disciplinare ha sufficientemente e non contraddittoriamente motivato la determinazione adottata in ordine alla scelta della sanzione applicata con il richiamo alla riscontrata gravità dell'illecito accertato: la sua pronuncia sul punto è insindacabile nella presente sede.
L) - Corollario di tutto quanto precede è che il ricorso, siccome rivelatosi sorretto da censure risultate tutte inaccoglibili, deve essere rigettato.
Il Ministero della giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nella presente fase del processo, e, perciò, non si deve provvedere su sue spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003