Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2003, n. 1088
CASS
Sentenza 24 gennaio 2003

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Massime3

La responsabilità disciplinare del magistrato può conseguire anche ad una condotta meramente inopportuna ed avventata, non necessariamente dolosa.

In presenza di illeciti disciplinari del magistrato integranti inequivocabilmente violazione di regole basilari della deontologia professionale nello svolgimento dell'attività giudiziaria (quale, ad esempio, quella che impone l'obbligo di astensione in presenza di gravi ragioni di convenienza), la lesione del prestigio dell'ordine giudiziario è "in re ipsa" e deve essere ravvisata sulla base dell'accertamento della violazione.

Il magistrato del pubblico ministero, svolgendo nel processo penale funzioni di parte pubblica, tenuta ad agire esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali di giustizia ad essa assegnati dall'ordinamento, ha il dovere, sul piano deontologico e disciplinare, di fare formale istanza di astensione a norma dell'art. 52 cod. proc. pen. tutte le volte che nel processo in cui interviene si manifestino situazioni obiettivamente suscettibili di far ipotizzare che la sua condotta possa essere ispirata a fini diversi da quelli di istituto, e, in particolare, al conseguimento di obiettivi e al soddisfacimento di interessi personali. (Nella specie, la Sezione disciplinare del CSM aveva ritenuto la responsabilità disciplinare di un sostituto procuratore della Repubblica, il quale non aveva presentato istanza di astensione in un processo nel quale erano emersi elementi suscettibili di dar luogo, in relazione a fatti connessi a quelli in giudizio, ad indagini penali a suo carico, per di più mantenendo nella propria personale disponibilità atti processuali, acquisiti nelle funzioni di pubblico ministero, che invece avrebbero dovuto essere trasmessi all'autorità giudiziaria competente "ex" art. 11 cod. proc. pen.; le S.U., enunciando il principio di cui in massima, hanno confermato la decisione del giudice disciplinare).

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  • 1Art. 52 Astensione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2003, n. 1088
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1088
Data del deposito : 24 gennaio 2003

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