Sentenza 10 giugno 2004
Massime • 1
In tema di reato permanente, qualora la condotta dell'imputato sia iniziata quando era minorenne e si sia protratta dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza per materia si radica davanti al giudice ordinario, trattandosi di una fattispecie unica non suscettibile di frazionamenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2004, n. 37982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37982 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 10/06/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 2759
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 007290/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIP TR. MINORENNI MESSINA;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE LIBERTÀ MESSINA con ORDINANZA del 14/02/2004 GIP TRIB. MINORENNI di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale ordinario di Messina.
RILEVA
Con ordinanza del 14/2/2004 il GIP del Tribunale per i Minorenni di Messina ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del Tribunale ordinario di Messina, sezione del riesame, in relazione alla misura custodiale in carcere applicata con ordinanza 8/1/2004 del G.I.P. presso quel Tribunale a carico di EF AR n. il 28/8/1984.
Il GIP ha rilevato che erroneamente il Tribunale del riesame con ordinanza 2/2/2004 aveva ritenuto l'incompetenza del G.I.P. presso il Tribunale ordinario valutando solo alcune telefonate intercettate e riferibili al periodo di tempo nel quale il AR era ancora minorenne e ritenendo limitato a tale epoca il suo coinvolgimento nell'associazione criminosa;
e ciò senza tenere conto della contestazione di maggior ambito temporale elevata a carico del AR e della natura permanente del reato ascritto, non suscettibile di frazionamento alcuno, ed arbitrariamente arrogandosi con il sostanziale proscioglimento del AR per la condotta delittuosa posta in essere da maggiorenne i poteri del Giudice della fase del giudizio.
OSSERVA
Ritiene il Collegio che, essendo del tutto pertinenti e condivisibili le osservazioni formulate dal rimettente G.I.P. nell'ordinanza di conflitto 14/2/2004, debba essere dichiarata la competenza del G.I.P. presso il Tribunale ordinario di Messina alla adozione della misura custodiale richiesta a carico del AR e che gli atti debbano essere trasmessi a quel Tribunale per l'esame di sua competenza. Coglie in primo luogo nel segno l'ordinanza di conflitto allorché sottolinea che il Tribunale è arbitrariamente pervenuto alla modifica dell'ambito cronologico della contestazione del fatto formulata dal P.M. (il cui capo di imputazione ascriveva al AR la perpetrazione della condotta di compartecipazione al sodalizio criminoso sino al 7/4/2003), là dove, con riguardo alla conversazione intercettata del 29/11/2002 ed indebitamente assumendo le vesti del Giudice della cognizione del merito, ha formulato - senza interrogarsi sulla natura del delitto ascritto - un vero e proprio giudizio assolutorio per condotte posteriori al 28/8/2002 (Si tratta quindi di una conversione che non consente di ritenere in alcun modo il coinvolgimento del AR nei fatti in esame in epoca successiva al raggiungimento delle maggiore età). Coglie - ancora - nel segno l'ordinanza in discorso là dove afferma che, una volta ripristinata la corretta latitudine della imputazione (non disponibile dal Giudice del riesame), avendo riguardo alla natura permanente del contestato delitto associativo ed alla protrazione di tale permanenza anche dopo il 28/8/2002 (raggiungimento della maggiore età del AR), non essendo emerso in modo incontestabile che il giovane in tal momento avesse cessato di appartenere al sodalizio criminoso, si sarebbe dovuta affermare la competenza del Tribunale ordinario alla stregua del costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Cass. Sentenze nn. 3277/97 - 912/93 - 315/88). Ed in tal senso si pronunzia.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Messina cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2004