Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2025, n. 37832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37832 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37832/2025 Roma, li, 20/11/2025
Composta da
GI TR
CO RI MA
SE SG
IC SI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 1724/2025
CC - 08/10/2025 R.G.N. 22274/2025 Motivazione Semplificata
ND EC
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/04/2025 del Tribunale per i minorenni di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo concludeva, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali presso il Tribunale per i minorenni di Napoli respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AR LL sottoposto alla misura del collocamento in comunità (poi sostituita dall'obbligo della permanenza in casa) in relazione ai reati di lesioni aggravate, rapina aggravata, porto d'arma e violenza privata aggravata. Si contestava a AR LL di avere partecipato ad un'azione punitiva nei confronti di IN NZ al quale provocava gravi lesioni;
nel corso dell'aggressione il ricorrente, unitamente ai complici, sottraeva al NZ la pistola che deteneva.
2. Contro tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di
1
CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: ND EC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 13a3585845684662
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED Firmato Da: GI TR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
AR LL che deduceva, con unico motivo:
2.1. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi necessari per integrare il reato di rapina: la condotta di impossessamento della pistola non sarebbe stata sorretta dal dolo del reato previsto dall'art. 628 cod. pen., ma sarebbe stato giustificata solo da finalità difensive, ovvero dall'obiettivo di impedire ulteriori tentativi di utilizzo dell'arma.
2.1.1. Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che, sui punti devoluti, ha offerto una motivazione accurata e persuasiva. Il Collegio riafferma che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, ed in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, [...], Rv. 285190 01).
il
lo
Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, Tribunale riteneva sussistente la rapina dato che gli elementi di prova raccolti, avevano consentito di accertare che il NZ, nel tentativo di sottrarsi ai colpi inferti, reagiva a mano armata puntando una pistola contro gli aggressori, i quali, resisi conto che l'arma era inceppata, raggiungevano il NZ, scaraventavano a terra e lo percuotevano violentemente con calci e pugni;
AR LL, recuperata la mazza da baseball che aveva perduto, lo colpiva ripetutamente alla testa procurandogli le gravi lesioni contestate (pag. 5 dell'ordinanza impugnata). Emergono, pertanto, tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina considerato che la violenta aggressione consumata contro il NZ per sottrargli la pistola aveva come obiettivo l'impossessamento dell'arma.
Dichiara inammissibile il ricorso.
P. Q. M.
Così deciso, il giorno 8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Sandra Recchione
2
Il Presidente GI AN
5c0749149191149c-Firmato Da: ND EC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 13a3585845684662
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: GI TR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
3
Il Presidente
GI AN
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: ND EC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 13a3585845684662 Firmato Da: GI TR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce