Sentenza 20 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 08 1 9 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME L PO LO I LIA MM DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: f Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 161 5/98 Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere Cron. 1719 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Dott. Corrado Ud. 20/10/00 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 -- SO MI, elettivamente domiciliato in ROMA VILA 22 GEN. 2001 IL CANCELLIERE ANASTASIO II 311, presso lo studio dell'avvocato COLELLA FRANCESCO, rappresentato e difeso CANCELLERIA dall'avvocato COLELLA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONIO, RASPANTI RITA, giusta 2000 delega in atti;
4322 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 2724/97 del Tribunale di BARI, depositata il 24/09/97 R.G.N. 845/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sign. Michele Belviso, titolare di rendita nei confronti dell'INAIL per un'inabilità permanente del 20%,per ipoacusia professionale, ha convenuto l'istituto previdenziale, innanzi al Pretore, con ricorso del 22.3.91, lamentando che questi non gli avesse riconosciuto il diritto ad una nuova rendita maggiorata a seguito dell'infortunio occorsogli all'occhio sinistro e della broncopatia professionale contratta. La domanda è stata accolta dal Pretore,sulla base della c.t.u. da esso disposta, che con la sua decisione ha elevato la rendita al 30 %. Di diverso avviso è stato il Tribunale di Bari che, con sentenza del 24.9.97,sulla scorta della c.t.u.,ha escluso la sussistenza dei predetti fattori di aggravamento. Il sign. Belviso chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo. L'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La censura denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria;
violazione e falsa applicazione dpr 1124/1965. In essa sono individuabili distinti profili di critica alla impugnata sentenza. 1 Con il primo di essi il ricorrente denuncia la lacunosità e l'insufficienza della alla valutazione dei postumi derivanti motivazione relativamente dall'infortunio del 1989. Ed infatti il primo c.t.u. aveva riscontrato postumi comportanti unʼinabilità pari al 6%. Il c.t.u.,sul cui elaborato il Tribunale ha fondato la sua sentenza, aveva escluso ogni incidenza di detti postumi potendo esserci una perfetta correzione degli stessi con lenti. Secondo la tabella all.n.1 al dpr 1124/1965,invece, in caso di correzione delle menomazioni dell'acutezza visiva mediante l'uso di protesi un riconoscimento ulteriore di percentuale di inabilità da due a dieci punti: accertata l'esistenza di un deficit visivo e la dipendenza dello stesso da un infortunio la legge impone una quantificazione minima del danno nella misura di due punti percentuali ( e fino a dieci) proprio nel caso di valutazione dell'acutezza visiva raggiunta con correzione. Critica, quindi, il c.t.u. sostenendo che il danno da opacamento non può essere valutato con l'esame dell'acutezza visiva;
non vi era stata, inoltre, alcuna valutazione delle conclusioni, sul punto, del c.t.u. di primo grado. La doglianza è infondata. In primo luogo, contrariamente a quel che asserisce il ricorrente, le tabelle allegate al t.u. n.1124/1965, secondo cui le stesse in caso di correzione con Teraprevisão су N protesi del deficit visivo impongono una quantificazione minima di due punti, non possono essere invocate dal ricorrente. Le note,su cui il ricorrente fonda la predetta pretesa dispongono:
1. In caso di menomazione binoculare,si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio;
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica,sempre che la correzione stessa sia tollerata;
in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale;
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione,il grado di inabilità permanente,calcolato secondo le norme che precedono viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione. E' evidente che il punto 3) invocato dal ricorrente presuppone una menomazione binoculare (inesistente nel caso di specie avendo l'infortunio interesato il solo occhio sinistro) e che la valutazione che, in tal caso deve esser globale, presuppone che essa si si riferisca all'acutezza visiva raggiunta con correzione. Il c.t.u. ha escluso l'esistenza di un danno visivo proprio per effetto della correzione e la correttezza di tale conclusione è confermata dal predetto punto 2 ) ove è sancito che la valutazione è riferita all'acutezza visiva dopo la correzione. 3 Sicchè correttamente il c.t.u. ha considerato privi di incidenza ai fini dell'inabilità permanente i predetti postumi. Quanto alle critiche alla metodologia seguita dallo stesso, esse, non denunciando la devianza da nozioni mediche fondamentali, debitamente documentate (a tal fine non è sufficiente, come ha fatto il ricorrente, la citazione di testi medici),si traducono, secondo il costante indirizzo di questa Corte, in un mero dissenso diagnostico,inammissibile nella presente sede. Ciò vale, naturalmente, anche in relazione alle critiche mosse al c.t.u. in relazione alle pretese contraddizioni concernebti l'incidenza del leucoma corneale sul deficit visivo. Né, contrariamente a quel che sostiene il ricorrente, non è stato corretto il procedimento seguito dal c.t.u. per non aver egli fatto alcun riferimento all'elaborato peritale di primo grado a lui favorevole. Avendo il Tribunale disposto il rinnovamento della consulenza,egli era investito di un autonomo potere che non l'obbligava a tenere conto di quanto accertato in primo grado. Si duole ancora il ricorrente che il c.t.u. non abbia proceduto ad un nuovo apprezzamento complessivo dell'inabilità provocata dai vari eventi assicurati. Anche tale doglianza è infondata in quanto,per la valutazione complessiva, è mancato il presupposto della sussistenza di altri postumi invalidanti in aggiunta a quelli per i quali è stata concessa la rendita. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del Roma 20 ottobre 2000 Il Consigliere es. Соглаво зарывы Phillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 20 GEN. 2001 oggi, - ABORATORE DL DI CANCELLERIA presente giudizio di legittimità. Il Presidente Л очно виборамий I , D SSA LLO I SPEŠA, TA 10 BO . I 3 T D 3 R 5 A ELL'A ST . N PO N G D 3 IM O SI -7 A 1-8 A SEN D D , E 1 TE I ISTRO A E ESEN G IRITTO G EG E L R D LA O EL D 5