Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/1999, n. 8637
CASS
Sentenza 13 agosto 1999

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La nullità del lodo per violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 829 n. 7 cod. proc. civ., è configurabile soltanto alla duplice condizione che non siano state rispettate le forme di cui le parti e gli stessi arbitri abbiano previsto l'osservanza, e che le stesse forme siano prescritte a pena di nullità. Ne consegue che non dà luogo a fattispecie di nullità il fatto che gli arbitri, dovendosi pronunciare in tema di rifiuto della stipula di un contratto definitivo, ritengano, pur in difetto di prova ad opera della parte interessata, l'avveramento di una condizione alla quale risultava sospensivamente condizionata l'efficacia del contratto preliminare.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/1999, n. 8637
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8637
Data del deposito : 13 agosto 1999

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