Sentenza 12 ottobre 1999
Massime • 1
Il potere del giudice "ex" art. 507 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione delle prove, perché le parole "terminata l'acquisizione delle prove" con le quali esordisce il citato art. 507 indicano il momento dell'istruzione dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove, e non invece il presupposto per l'esercizio del potere del giudice. (Conf. Corte cost., 26 marzo 1993 n. 111).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/1999, n. 5549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5549 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 12.10.1999
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N.05549/1999
3.Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MOCALI PIERO " N.15800/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER DO n. il 26.08.1951
avverso sentenza del 12.01.1999 CORTE APPELLO di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTORE sentite le conclusioni del P.G.
Inammissibilità.
OSSERVA
Con sentenza del 18-1-99 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Siracusa del 16-4-98, con la quale ER OR era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 437 c.p. Avverso la sentenza di appello il ER proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità, per avere la Corte di Appello ammesso ai sensi dell'art. 507 c.p.p., e senza avere compiuto altra attività istruttoria, i testi indicati dal P.M. e per i quali vi era stata decadenza per tardività della lista. Lamentava, inoltre, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 437 c.p., sostenendo che la Corte di Appello aveva ritenuto il dolo basandosi esclusivamente sulla incredibilità e inverosimiglianza del fatto che il ER potesse avere avuto conoscenza dei verbali di contestazione delle norme antinfortunistiche - consegnati ad un operaio del cantiere - soltanto dopo il secondo accesso.
Sul primo motivo osserva la Corte che dopo un iniziale contrasto giurisprudenziale le Sezioni Unite hanno stabilito che il potere del giudice ex art. 507 c.p.p. sussiste anche nel caso in cui non vi sta stata in precedenza alcuna acquisizione delle prove, poiché le parole "terminata l'acquisizione delle prove", con le quali esordisce l'art. 507 c.p.p., indicano il momento dell'istruzione dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove e non invece il presupposto per l'esercizio del potere del giudice (sentenza n. 11227 del 6-11-92). La Corte Costituzionale ha po' chiarito che anche nel vigore del nuovo codice lo scopo del processo è sempre quello di tendere all'accertamento della verità (sentenza n. 111/93). Non si può, quindi, ritenere impedito al giudice disporre di ufficio la prova testimoniale da cui una delle parti sia decaduta. Nè il potere di ufficio può trovare ostacolo, come vorrebbe il ricorrente, nella sopravvenuta decadenza della prova, che ne causa l'inammissibilità e quindi l'inutilizzabilità se la prova viene assunta pur essendo inammissibile. Invero la decadenza riguarda soltanto la parte che non ha rispettato il termine, e la conseguente inammissibilità o inutilizzabilità riguardano soltanto la prova assunta dalla parte decaduta;
non vi è, invece, alcuna decadenza per il giudice, il quale può disporre di ufficio la stessa prova da cui una parte è decaduta, se assolutamente necessaria per l'accertamento della verità.
Sul secondo motivo la Corte osserva che non si è verificata alcuna violazione della legge penale, poiché il giudice a quo ha considerato la necessità dell'esistenza del dolo. Il fatto, poi, di averlo ritenuto provato per i motivi esposti in motivazione, che il ricorrente critica, costituisce semmai vizio della motivazione. Quest'ultima, peraltro, appare esauriente e immune da illogicità manifesta, perché non si è limitata ad affermare l'incredibilità e inverosimiglianza della tesi difensiva ma ne ha spiegato ampiamente i motivi, con considerazioni che trovano corrispondenza nella comune esperienza.
I motivi, in conclusione, sono manifestamente infondati e pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende che si stima congruo fissare in L. 1.000.000, considerato il grado di pretestuosità del ricorso.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 1999