CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2023, n. 10085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10085 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OZ AB, nato il [...] a [...] avverso la sentenza emessa il 10/02/2023 dalla Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore, Avv. Francesco Morelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2023 la Corte di appello di Perugia ha disposto la consegna di OZ AB all'Autorità giudiziaria della Repubblica di Francia, in Penale Sent. Sez. 6 Num. 10085 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 08/03/2023 esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso il 31 gennaio 2023 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rennes in relazione ad indagini in corso per delitti di associazione per delinquere, riciclaggio, importazione di apparecchi illegali destinati al giuoco d'azzardo, messa a disposizione di tali apparecchi, esercizio di attività di raccolta di scommesse e giuoco d'azzardo on line, sì come sanzionati dal codice penale e dal codice della sicurezza interna francesi. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, 6 CEDU, con riferimento agli artt. 3, 27, 111 Cost., per avere la Corte distrettuale omesso di sollevare la questione di legittimità costituzionale relativa alla esclusione dei cittadini di Stati terzi dalla possibilità di applicazione della richiamata disposizione di cui all'art. 18-bis legge cit., nei medesimi termini evidenziati dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 217 del 2021, che ha posto alla Corte di giustizia dell'Unione europea analoga questione in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE. Assume, al riguardo, il ricorrente di essere presente sul territorio italiano fin dal 2001 e di avervi svolto attività lavorativa, risiedendo in Terni dal 2019, con lo sviluppo di relazioni personali e professionali e l'avvio di attività commerciali, come risulta dalla documentazione allegata. Sotto tale profilo, in particolare, egli pone in rilievo il fatto: a) che l'esclusione dei cittadini di Stati terzi dall'applicazione del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis legge cit., oltre che irragionevole, determinerebbe un effetto di sradicamento dai suoi legami familiari e lavorativi, a distanza di quattro anni dalla data di commissione del reato oggetto del mandato di arresto europeo;
b) che un'ulteriore violazione costituzionale si prospetta relativamente alla disparità di trattamento per i cittadini di Stati terzi per i quali, come verificatosi nella vicenda in esame, sia stato emesso un mandato di arresto europeo per l'esercizio dell'azione penale. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censura la violazione degli artt. 6, 16, 17, 18 legge cit., 5 e 6 CEDU, unitamente alla illegittimità costituzionale dell'art. 18 legge cit., in relazione all'art. 76 Cost., avuto riguardo alla mancata allegazione dell'ordinanza cautelare ovvero di un atto equipollente emesso dall'Autorità richiedente, con una puntuale indicazione delle accuse rivolte alla persona di cui si richiede la consegna, della loro gravità sul piano indiziario e delle relative esigenze cautelari: aspetti, questi, che hanno indotto il ricorrente a sollecitare una richiesta di informazioni allo Stato di emissione ai sensi dell'art. 16 legge cit., che la Corte 2 distrettuale, tuttavia, non ha ritenuto di accogliere, violando in tal modo il disposto di cui all'art. 6 legge cit. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso deve preliminarmente rilevarsi che, in tema di mandato di arresto europeo, l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253). Nessuna richiesta integrativa, dunque, avrebbe potuto essere legittimamente rivolta dalla Corte d'appello all'Autorità emittente ai fini dell'acquisizione di un atto (la copia dell'ordinanza custodiale ovvero di altro atto equipollente emesso a carico del ricorrente) che lo Stato di emissione del mandato di arresto europeo non è obbligato a fornire, avendo l'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. cit. abrogato la previgente disposizione di cui all'art. 6, comma 3, legge cit., che, in maniera non conforme alle finalità e al contenuto della pertinente normativa europea della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, prevedeva l'assolvimento di un onere procedurale non richiesto (l'allegazione alla richiesta estera di una copia del provvedimento restrittivo della libertà personale), così ponendo il nostro ordinamento in una situazione di obiettivo contrasto sia con la richiamata normativa di diritto derivato dell'Unione, sia con il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie che governa le forme ed i meccanismi di funzionamento dell'intera disciplina relativa al mandato di arresto europeo. Giova altresì richiamare, sotto altro ma connesso profilo, che, in tema di mandato d'arresto europeo processuale passivo, questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come novellato dall'art. 14 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, nella parte in cui ha soppresso il motivo obbligatorio di rifiuto della consegna correlato alla mancanza di motivazione del provvedimento cautelare dell'Autorità giudiziaria emittente, sollevata per violazione dell'art. 76 Cost. in rapporto alla delega contenuta nell'art. 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (v. Sez. 6, n. 25574 del 01/07/2022, Cojocari, Rv. 283326). c./ 3 Nel caso in esame, peraltro, in linea con le modifiche introdotte dalla richiamata novella legislativa, la sentenza impugnata ha dato conto della, necessariamente sintetica, ma al tempo stesso puntuale e completa, descrizione dei fatti contestati dall'Autorità di emissione, richiamando, al riguardo, la ricostruzione che ne viene offerta all'interno del mandato di arresto europeo sia sotto il profilo della individuazione del reato associativo che dei presupposti costitutivi del riciclaggio e degli altri illeciti-fine. 3. Riguardo al primo motivo di doglianza, la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente è stata erroneamente ritenuta "inconferente" dalla Corte distrettuale sulla base del rilievo secondo cui il ricorrente l'avrebbe evocata con riferimento all'applicazione di un parametro normativo non pertinente, ossia quello indicato nella novellata disposizione di cui all'art. 18-bis, comma 2, legge cit., riguardante il solo mandato "esecutivo" e non quello "processuale". Un'affermazione, questa, che non può essere condivisa, poiché la linea interpretativa tracciata sul tema da questa Suprema Corte, con l'ordinanza n. 10371 del 4 febbraio 2020 (che sollevava la predetta questione di costituzionalità in relazione alla previgente versione dell'art. 18-bis, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), e in seguito dalla Corte costituzionale (che con la richiamata ordinanza n. 217 del 18 novembre 2021 ha rimesso analoga questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE), investe non solo il contenuto normativo dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2022/584/GAI del 13 giugno 2022, con la corrispondente norma di attuazione interna di cui all'art. 18-bis, comma 2, cit., formalmente invocata dal ricorrente, ma anche la parallela disposizione in tema di m.a.e. processuale di cui all'art. 5, punto 3, della citata decisione quadro - anch'essa, peraltro, richiamata dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 217 del 2021 - e dunque, di riflesso, la corrispondente disposizione di recepimento inserita nell'art. 19, comma 1, lett. b), legge cit., che nella sua attuale versione contiene una disciplina del tutto sovrapponibile a quella regolata dall'art. 18-bis legge cit., nell'evenienza in cui il m.a.e. sia stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di un cittadino italiano o di altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente sia residente nel territorio italiano "da almeno cinque anni". 3.1. La su indicata questione di legittimità costituzionale, tuttavia, pur non manifestamente infondata (v., sul punto, Sez. 6, n. 35953 del 08/07/2021, Bregu, Rv. 282353), non può ritenersi rilevante nel caso in esame, poiché essa presuppone l'allegazione di una prova, quella, cioè, della sussistenza dei necessari presupposti di un effettivo e legittimo radicamento sul territorio italiano, che il ricorrente non ha compiutamente offerto. Al riguardo, infatti, questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, Anton, Rv. 274313; Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419). Ora, dalla documentazione prodotta dinanzi alla Corte distrettuale, anche a volerne scrutinare il merito in assenza di specifiche argomentazioni illustrate a corredo della richiamata produzione, risulta che la persona richiesta in consegna ha acquisito la residenza in Italia solo dal 2019, dunque da una distanza temporale inferiore al limite normativo minimo del quinquennio previsto dalla legge e, fra l'altro, nello stesso torno di tempo in cui le Autorità dello Stato di emissione hanno collocato la realizzazione dei gravi fatti di reato che egli, secondo le emergenze investigative descritte nel m.a.e., avrebbe commesso nel territorio francese. Dalla sentenza impugnata si evince, inoltre, che il ricorrente ha solo saltuariamente lavorato in Italia e che le modalità di commissione dei reati ascrittigli ne dimostrano la capacità di spostamento non solo nei territori di altri Stati, per depositarvi i proventi ottenuti grazie alle illecite attività descritte nel m.a.e., ma anche nel territorio di numerosi Comuni in Francia, oltre ad una fitta rete di contatti instaurati ai fini dell'organizzazione delle richiamate attività delittuose in contestazione. Né l'allegata documentazione relativa all'avvio, nel corso dei precedenti anni, di alcune attività commerciali nel settore della ristorazione può ritenersi, in sé, sufficiente al fine di dimostrare il fatto che il ricorrente, per le modalità e le caratteristiche della sua presenza in Italia, vi abbia sicuramente incentrato la sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata dei suoi interessi lavorativi, familiari ed affettivi, con il pagamento dei relativi oneri contributivi e fiscali. 5 Il Consigliere estensore Il P idente 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso in data 8 marzo 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore, Avv. Francesco Morelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2023 la Corte di appello di Perugia ha disposto la consegna di OZ AB all'Autorità giudiziaria della Repubblica di Francia, in Penale Sent. Sez. 6 Num. 10085 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 08/03/2023 esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso il 31 gennaio 2023 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rennes in relazione ad indagini in corso per delitti di associazione per delinquere, riciclaggio, importazione di apparecchi illegali destinati al giuoco d'azzardo, messa a disposizione di tali apparecchi, esercizio di attività di raccolta di scommesse e giuoco d'azzardo on line, sì come sanzionati dal codice penale e dal codice della sicurezza interna francesi. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, 6 CEDU, con riferimento agli artt. 3, 27, 111 Cost., per avere la Corte distrettuale omesso di sollevare la questione di legittimità costituzionale relativa alla esclusione dei cittadini di Stati terzi dalla possibilità di applicazione della richiamata disposizione di cui all'art. 18-bis legge cit., nei medesimi termini evidenziati dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 217 del 2021, che ha posto alla Corte di giustizia dell'Unione europea analoga questione in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE. Assume, al riguardo, il ricorrente di essere presente sul territorio italiano fin dal 2001 e di avervi svolto attività lavorativa, risiedendo in Terni dal 2019, con lo sviluppo di relazioni personali e professionali e l'avvio di attività commerciali, come risulta dalla documentazione allegata. Sotto tale profilo, in particolare, egli pone in rilievo il fatto: a) che l'esclusione dei cittadini di Stati terzi dall'applicazione del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis legge cit., oltre che irragionevole, determinerebbe un effetto di sradicamento dai suoi legami familiari e lavorativi, a distanza di quattro anni dalla data di commissione del reato oggetto del mandato di arresto europeo;
b) che un'ulteriore violazione costituzionale si prospetta relativamente alla disparità di trattamento per i cittadini di Stati terzi per i quali, come verificatosi nella vicenda in esame, sia stato emesso un mandato di arresto europeo per l'esercizio dell'azione penale. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censura la violazione degli artt. 6, 16, 17, 18 legge cit., 5 e 6 CEDU, unitamente alla illegittimità costituzionale dell'art. 18 legge cit., in relazione all'art. 76 Cost., avuto riguardo alla mancata allegazione dell'ordinanza cautelare ovvero di un atto equipollente emesso dall'Autorità richiedente, con una puntuale indicazione delle accuse rivolte alla persona di cui si richiede la consegna, della loro gravità sul piano indiziario e delle relative esigenze cautelari: aspetti, questi, che hanno indotto il ricorrente a sollecitare una richiesta di informazioni allo Stato di emissione ai sensi dell'art. 16 legge cit., che la Corte 2 distrettuale, tuttavia, non ha ritenuto di accogliere, violando in tal modo il disposto di cui all'art. 6 legge cit. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso deve preliminarmente rilevarsi che, in tema di mandato di arresto europeo, l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253). Nessuna richiesta integrativa, dunque, avrebbe potuto essere legittimamente rivolta dalla Corte d'appello all'Autorità emittente ai fini dell'acquisizione di un atto (la copia dell'ordinanza custodiale ovvero di altro atto equipollente emesso a carico del ricorrente) che lo Stato di emissione del mandato di arresto europeo non è obbligato a fornire, avendo l'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. cit. abrogato la previgente disposizione di cui all'art. 6, comma 3, legge cit., che, in maniera non conforme alle finalità e al contenuto della pertinente normativa europea della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, prevedeva l'assolvimento di un onere procedurale non richiesto (l'allegazione alla richiesta estera di una copia del provvedimento restrittivo della libertà personale), così ponendo il nostro ordinamento in una situazione di obiettivo contrasto sia con la richiamata normativa di diritto derivato dell'Unione, sia con il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie che governa le forme ed i meccanismi di funzionamento dell'intera disciplina relativa al mandato di arresto europeo. Giova altresì richiamare, sotto altro ma connesso profilo, che, in tema di mandato d'arresto europeo processuale passivo, questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come novellato dall'art. 14 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, nella parte in cui ha soppresso il motivo obbligatorio di rifiuto della consegna correlato alla mancanza di motivazione del provvedimento cautelare dell'Autorità giudiziaria emittente, sollevata per violazione dell'art. 76 Cost. in rapporto alla delega contenuta nell'art. 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (v. Sez. 6, n. 25574 del 01/07/2022, Cojocari, Rv. 283326). c./ 3 Nel caso in esame, peraltro, in linea con le modifiche introdotte dalla richiamata novella legislativa, la sentenza impugnata ha dato conto della, necessariamente sintetica, ma al tempo stesso puntuale e completa, descrizione dei fatti contestati dall'Autorità di emissione, richiamando, al riguardo, la ricostruzione che ne viene offerta all'interno del mandato di arresto europeo sia sotto il profilo della individuazione del reato associativo che dei presupposti costitutivi del riciclaggio e degli altri illeciti-fine. 3. Riguardo al primo motivo di doglianza, la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente è stata erroneamente ritenuta "inconferente" dalla Corte distrettuale sulla base del rilievo secondo cui il ricorrente l'avrebbe evocata con riferimento all'applicazione di un parametro normativo non pertinente, ossia quello indicato nella novellata disposizione di cui all'art. 18-bis, comma 2, legge cit., riguardante il solo mandato "esecutivo" e non quello "processuale". Un'affermazione, questa, che non può essere condivisa, poiché la linea interpretativa tracciata sul tema da questa Suprema Corte, con l'ordinanza n. 10371 del 4 febbraio 2020 (che sollevava la predetta questione di costituzionalità in relazione alla previgente versione dell'art. 18-bis, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lett. b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), e in seguito dalla Corte costituzionale (che con la richiamata ordinanza n. 217 del 18 novembre 2021 ha rimesso analoga questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE), investe non solo il contenuto normativo dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2022/584/GAI del 13 giugno 2022, con la corrispondente norma di attuazione interna di cui all'art. 18-bis, comma 2, cit., formalmente invocata dal ricorrente, ma anche la parallela disposizione in tema di m.a.e. processuale di cui all'art. 5, punto 3, della citata decisione quadro - anch'essa, peraltro, richiamata dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 217 del 2021 - e dunque, di riflesso, la corrispondente disposizione di recepimento inserita nell'art. 19, comma 1, lett. b), legge cit., che nella sua attuale versione contiene una disciplina del tutto sovrapponibile a quella regolata dall'art. 18-bis legge cit., nell'evenienza in cui il m.a.e. sia stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di un cittadino italiano o di altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente sia residente nel territorio italiano "da almeno cinque anni". 3.1. La su indicata questione di legittimità costituzionale, tuttavia, pur non manifestamente infondata (v., sul punto, Sez. 6, n. 35953 del 08/07/2021, Bregu, Rv. 282353), non può ritenersi rilevante nel caso in esame, poiché essa presuppone l'allegazione di una prova, quella, cioè, della sussistenza dei necessari presupposti di un effettivo e legittimo radicamento sul territorio italiano, che il ricorrente non ha compiutamente offerto. Al riguardo, infatti, questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, Anton, Rv. 274313; Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419). Ora, dalla documentazione prodotta dinanzi alla Corte distrettuale, anche a volerne scrutinare il merito in assenza di specifiche argomentazioni illustrate a corredo della richiamata produzione, risulta che la persona richiesta in consegna ha acquisito la residenza in Italia solo dal 2019, dunque da una distanza temporale inferiore al limite normativo minimo del quinquennio previsto dalla legge e, fra l'altro, nello stesso torno di tempo in cui le Autorità dello Stato di emissione hanno collocato la realizzazione dei gravi fatti di reato che egli, secondo le emergenze investigative descritte nel m.a.e., avrebbe commesso nel territorio francese. Dalla sentenza impugnata si evince, inoltre, che il ricorrente ha solo saltuariamente lavorato in Italia e che le modalità di commissione dei reati ascrittigli ne dimostrano la capacità di spostamento non solo nei territori di altri Stati, per depositarvi i proventi ottenuti grazie alle illecite attività descritte nel m.a.e., ma anche nel territorio di numerosi Comuni in Francia, oltre ad una fitta rete di contatti instaurati ai fini dell'organizzazione delle richiamate attività delittuose in contestazione. Né l'allegata documentazione relativa all'avvio, nel corso dei precedenti anni, di alcune attività commerciali nel settore della ristorazione può ritenersi, in sé, sufficiente al fine di dimostrare il fatto che il ricorrente, per le modalità e le caratteristiche della sua presenza in Italia, vi abbia sicuramente incentrato la sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata dei suoi interessi lavorativi, familiari ed affettivi, con il pagamento dei relativi oneri contributivi e fiscali. 5 Il Consigliere estensore Il P idente 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso in data 8 marzo 2023