Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2159
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Sentenza 14 febbraio 2001

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Per il disposto dell'art. 2 della legge n.61 del 1989, il pretore è competente a pronunciare in materia di sospensione legale degli sfratti quale giudice dell'esecuzione ex art. 26 cod. proc. civ., davanti al quale deve proporsi l'opposizione agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 cod. proc. civ.

Con riguardo alla sospensione dei titoli di rilascio di immobili, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, disposta dall'art. 1 della legge 61/1989 al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, detta sospensione è esclusa in tutti i casi in cui il conduttore abbia comunque la disponibilità non precaria di altro alloggio, in virtù di diritto reale o personale implicante il godimento esclusivo e attuale di esso, ivi compresa l'ipotesi di offerta di altra idonea abitazione ad equo canone da parte del Pretore. Ai fini del detto provvedimento il Pretore è tenuto a verificare solo l'idoneità corrispondente all'esigenza abitativa del conduttore a nulla rilevando che, ad un esame comparativo, l'alloggio offerto comporti meno comodità dell'altro dovendosi prescindere da esigenze ultronee rispetto a quelle di una civile abitazione (nella specie quelle didattico scientifiche del conduttore, docente universitario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2159
    Data del deposito : 14 febbraio 2001

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