Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 2
Per il disposto dell'art. 2 della legge n.61 del 1989, il pretore è competente a pronunciare in materia di sospensione legale degli sfratti quale giudice dell'esecuzione ex art. 26 cod. proc. civ., davanti al quale deve proporsi l'opposizione agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 cod. proc. civ.
Con riguardo alla sospensione dei titoli di rilascio di immobili, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, disposta dall'art. 1 della legge 61/1989 al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, detta sospensione è esclusa in tutti i casi in cui il conduttore abbia comunque la disponibilità non precaria di altro alloggio, in virtù di diritto reale o personale implicante il godimento esclusivo e attuale di esso, ivi compresa l'ipotesi di offerta di altra idonea abitazione ad equo canone da parte del Pretore. Ai fini del detto provvedimento il Pretore è tenuto a verificare solo l'idoneità corrispondente all'esigenza abitativa del conduttore a nulla rilevando che, ad un esame comparativo, l'alloggio offerto comporti meno comodità dell'altro dovendosi prescindere da esigenze ultronee rispetto a quelle di una civile abitazione (nella specie quelle didattico scientifiche del conduttore, docente universitario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ON LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO AN ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTIA, presso lo studio dell'avvocato NAPOLETANO PAOLO, difeso dall'avvocato DI AR DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI RI, DE AR MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato LEPORE MARIO, che li difende unitamente agli avvocati PARLATO RENATO, LUCIO PARLATO, PAOLO PARLATO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 11773/97 del Pretore di NAPOLI, emessa il 25/7/97, depositata il 28/07/97; RG.345/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato MARIO LEPORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato l'8/8/76 RI CI e MA DE AR adivano il Pretore di Napoli ex art. 2 d.l. n. 551 del 1988, in funzione di giudice dell'esecuzione, per sentir riconoscere che il prof. ON CO AN, già conduttore di un ampio appartamento in via Petrarca n. 75, ed attuale occupante di tale immobile in virtù della sospensione legale degli sfratti, non aveva diritto al beneficio avendo la disponibilità di altro alloggio idoneo, offerto in locazione da esse ricorrenti, in piazza Nazionale n. 82. Nella resistenza dell'intimato l'adito Pretore, con provvedimento 6 novembre 1996, accoglieva il ricorso. Proponeva opposizione il CO AN alla quale resistevano le locatrici ed il Pretore di Napoli, con sentenza 28 luglio 1997, la rigettava, compensando in toto le spese processuali, in base alla duplice considerazione che la fattispecie dell'offerta - da parte del locatore - di un alloggio in cambio rientrasse nel concetto di "disponibilità non precaria" ex art. 2 cit. e che non dovesse farsi una valutazione comparativa tra l'alloggio occupato e quello offerto, una volta accertata l'idoneità di quest'ultimo.
Ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. il CO AN, affidandolo a 7 motivi. Hanno resistito la CI e la DE AR con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 preleggi, 2, 1^ co. lett. b del d.l. 30 novembre 1988 n. 551 conv. con modificazioni nella l. 21 febbraio 1989 n. 61, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.,
lamenta che il Pretore, che già aveva accolto il ricorso della locatrice, si fosse poi pronunciato anche sull'opposizione, interessandosi così per due volte dello stesso procedimento (v. art. 669 terdecies c.p.c. e Corte cost. n. 131 del 1996).
La doglianza non ha pregio. Nessuna violazione di legge è infatti riscontrabile dal momento che, proprio ai sensi dell'art. 2 L. n. 61/1989 cit., il giudice competente a pronunciare in materia di sospensione legale dell'esecuzione degli sfratti è il Pretore, quale giudice dell'esecuzione ex art. 26 c.p.c., davanti al quale deve proporsi l'opposizione agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 c.p.c. Il richiamo, poi, al noto brocardo "nemo iudex in causa propria" è del tutto fuori luogo, così come il riferimento alla pronuncia costituzionale, attinente al processo penale. Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Con i successivi cinque mezzi, da esaminare insieme per la stretta connessione logico-giuridica delle rispettive censure, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 L. n. 61/1988 cit e 2697 c.c. nonché plurimi vizi della motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., investe il punto decisivo della controversia e, cioè, l'affermazione pretorile che nel concetto legale di "disponibilità non precaria di altro alloggio" fa rientrare anche l'ipotesi dell'offerta di alloggio da parte del locatore (o di un terzo d'accordo con il locatore) e che il giudizio di idoneità dell'immobile offerto a soddisfare le esigenze abitative dello sfrattando prescinde dall'esame comparativo con l'appartamento occupato. Obbietta il CO AN che l'offerta esclude, anche letteralmente, la disponibilità attuale dell'alloggio in capo al conduttore esecutato e che, comunque, il giudizio di idoneità non può prescindere dall'esame comparativo dei due alloggi, considerando non solo le esigenze abitative elementari del conduttore ma il complesso delle attività che lo stesso svolge nel l'appartamento occupato (attività professionale come docente universitario).
La complessa censura, che pur corrisponde all'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di merito, non può essere accolta. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che con riguardo alla sospensione dei titoli di rilascio di immobili, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, disposta dall'art. 1 legge n. 61 del 1989 al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, detta sospensione è esclusa in tutti i casi in cui il conduttore abbia comunque la disponibilità non precaria di altro alloggio, in virtù di diritto reale o personale implicante il godimento esclusivo e attuale di esso, ivi compresa l'ipotesi di offerta di altra idonea abitazione ad equo canone da parte del locatore (Cass. 9 aprile 1993 n. 4332). Lo stesso principio era già stato affermato dalla sentenza 6 aprile 1993 n. 4114, ove peraltro si precisava che l'idoneità conseguiva ad "una valutazione comparativa che il Pretore è tenuto a compiere rispetto anche all'immobile già detenuto in locazione, con riguardo alle esigenze della famiglia del conduttore". L'espressione usata nella massima ufficiale non sembra cogliere esattamente il senso logico della motivazione, ove si dichiara, con riguardo all'alloggio offerto, che si deve accertare che lo stesso sia idoneo alle esigenze della famiglia, anche attraverso un giudizio comparativo con quello detenuto in locazione". Se peraltro dovessero residuare perplessità, va detto a chiare lettere che il Pretore è tenuto a verificare solo l'idoneità corrispondente alle esigenze abitative del conduttore, a nulla rilevando che - ad un esame comparativo - l'alloggio offerto comporti meno comodità dell'altro e prescindendo da esigenze ultronee rispetto a quelle di una civile abitazione (come, nella specie, quelle didattico-scientifiche del CO AN, docente universitario).
Chiarito quanto innanzi, la motivazione della sentenza impugnata, laddove ritiene che "nel caso in cui l'alloggio offerto è idoneo alle esigenze abitative dello sfrattando, non vi è ragione per una valutazione comparativa tra immobile occupato ed immobile offerto", sottolineando altresì che trattandosi di abitazione "non ha rilievo l'attività professionale del CO AN", appare ineccepibile e non può essere censurata.
Gli esposti motivi vanno, pertanto, rigettati.
Resta da esaminare l'ultimo mezzo, con cui il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1324 ss. c.c. e 100 c.p.c., nonché l'omessa motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta la mancata pronuncia di inammissibilità della partecipazione al giudizio della DE AR, estranea al rapporto locativo inter partes.
Neppure questa censura è fondata. La partecipazione al giudizio della DE AR era imposta dal fatto che essendo costei la proprietaria dell'alloggio offerto al CO AN in sostituzione di quello locato, la eventuale sentenza che - ravvisata l'idoneità abitativa di tale immobile - ne sanciva l'offerta in regime di equo canone, doveva necessariamente essere pronunciata anche nei confronti di costei.
Anche l'ultimo motivo deve essere rigettato.
Alla reiezione del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese del grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il CO AN al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 220.000=, oltre L.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001