Sentenza 12 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2001, n. 5513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5513 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' NOME55 13/01 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 6455/98 Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere- 10183/98 Cron. 11886 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere - Dott. Pasquale PICONE Consigliere - Rep. Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA - Ud. 07/02/01 ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in dal Sig. -SOLE-240 3000 12 APR. 2001 rappresentante pro tempore, per diritti persona del legale IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, SARTO RINA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA METRONOTTE D'ITALIA s.r.l.; 2001 intimato e sul 2° ricorso n° 10183/98 proposto da: 651 -1- ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA METRONOTTE D'ITALIA s.r.l., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPANIA 31, presso lo studio dell'avvocato BASILE ROSARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORDANO " GIOACHINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, SARTO RINA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 407/97 del Tribunale di TRAPANI, depositata il 16/07/97 R.G.N. 792/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CORRERA per delega PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi ed in subordine inammissibiltà del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Trapani del 28 dicembre 1993 l'Istituto di Vigilanza Privata “Metronotte d'Italia” srl conveniva in giudizio l'Inps esponendo che con la precedente sentenza del 21 febbraio 1992, emessa dal medesimo Giudice e passata in giudicato, era stato dichiarato il suo diritto ad usufruire degli sgravi contributivi di cui alle legge 1089/68 e 589/71 con decorrenza dal 16 gennaio 1976; esponeva altresì che fin dalla sua costituzione era stata inquadrata dall'Inps tra le aziende commerciali, mentre, con provvedimento del 2 luglio 1993 l'Istituto l'aveva inquadrata nel settore industria, con conseguente pagamento di un'aliquota superiore a quella prevista per il settore commerciale, nel quale invece avrebbe dovuto essere collocata in forza della norma transitoria di cui all'art. 49 della legge n. 88 del f 1989; chiedeva quindi la condanna dell'Inps sia al rimborso della somma corrispondente agli sgravi, pari, fino al primo luglio 1993 (data in cui aveva iniziato a conguagliarli), a lire 2.546.082.414, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
sia al rimborso delle eccedenze contributive versate dal primo luglio 1993 in conseguenza del diverso inquadramento con interessi e - rivalutazione. Si costituiva in giudizio l'Inps, il quale eccepiva, tra l'altro, che la società non aveva diritto agli sgravi perché era stato accertato avere erogato retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva;
aggiungeva che a seguito di accertamenti ispettivi era emerso a carico della medesima società un debito per complessive lire 3.441.463.938 per contributi e sanzioni relativi al periodo gennaio 1976-maggio 1993, per cui concludeva per il rigetto delle domande ex adverso proposte, e, in via riconvenzionale, per la condanna della medesima società al pagamento del suddette debito contributivo o in per subordine, la compensazione tra tale importo e quello eventualmente dovuto a titolo di sgravi. 1 Con sentenza del 16 aprile 1996 il Pretore condannava l'Inps al pagamento di lire 2.542.539.484 a titolo di sgravi contributivi con gli interessi legali dall'11 dicembre 1987, rigettava la pretesa della società all'inquadramento nel settore commercio e rinviava al prosieguo del giudizio la decisione sulla domanda riconvenzionale spiegata dall'Inps. Sull'appello principale dell'Istituto e su quello incidentale della società (che si doleva del rigetto sia della domanda di inquadramento nel settore commercio sia della domanda di rivalutazione monetaria sulle somme spettanti a titolo di sgravi) il Tribunale di Trapani, con sentenza del 16 luglio 1997, riformando la statuizione di primo grado ed in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni , determinava in lire 2.448.244.979 la minore somma da N restituire a titolo di sgravi e dichiarava il diritto della società ad essere inquadrata nel settore commercio ai fini contributivi. Il Tribunale affermava preliminarmente che il giudicato costituito dalla sentenza del Pretore di Trapani del 21/29 febbraio 1992, che aveva dichiarato il diritto allo sgravio dal 16 gennaio 1976, aveva come termine finale la data del 11 dicembre 1987 in cui era stato depositato del ricorso introduttivo;
con la conseguenza che, mentre in forza del giudicato non potevano contestarsi gli importi calcolati nella consulenza di primo grado fino all'11 dicembre 1987, viceversa dal gennaio 1988 l'accertamento del consulente poteva valere solo ove non contestato dall'Inps. Di conseguenza il Tribunale provvedeva a detrarre dall'ammontare finale calcolato dal CTU alcune somme relative agli sgravi per il periodo successivo al dicembre 1987 che erano state contestate dall'Inps, condannando l'Istituto alla restituzione dell'ammontare indicato in dispositivo, con gli interessi dal 28 dicembre 1993, data di deposito del ricorso introduttivo e senza rivalutazione monetaria, sul rilievo che la società non aveva fornito, ex art. 1224 secondo comma cod. civ., elementi da cui desumere che il pagamento tempestivo da parte dell'Inps le avrebbe evitato danni maggiori rispetto a quelli già risarciti attraverso la corresponsione degli 2 interessi moratori. Indi il Tribunale, accogliendo l'appello incidentale della società, le riconosceva il diritto all'inquadramento nel settore commercio, in forza del terzo comma dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989 ove si dispone l'ultrattività degli inquadramenti in atto al momento di entrata in vigore della legge;
il Tribunale affermava altresì la possibilità del doppio inquadramento della società, la quale quanto agli sgravi, in forza del precedente giudicato, doveva essere inserita, nel settore industria, mentre ai fini previdenziali doveva essere inserita nel settore commercio in forza della norma transitoria di cui al citato art. 49, stante la sua precedente classificazione nello stesso settore avvenuta sin dal 1975 ex art. 34 del dpr 797 del 1955 in esecuzione di decreti del Ministro del lavoro. Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste la società con controricorso e ricorso incidentale fondato su due motivi, illustrati da memoria, a cui l'Inps ha risposto con controricorso. p MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. In via preliminare va anche rilevato che non può essere presa in considerazione l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale che era stato spiegato dalla società, in quanto la questione è stata sollevata dall'Inps solo in sede di discussione orale e non nei motivi di ricorso. Con l'unico motivo di ricorso l'Istituto denunzia violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il giudicato ex art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ., nonché difetto di motivazione, perché l'affermazione del Tribunale, per cui l'intangibilità della cosa giudicata derivante dalla sentenza del Pretore di Trapani del febbraio 1992 riguarda esclusivamente il diritto della società a godere degli sgravi contributivi, si porrebbe in contrasto con i principi in materia di cosa giudicata, essendo precluso il riesame delle 3 questioni già decise anche ove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del precedente, poiché il giudicato copre anche le affermazioni che costituiscono un precedente logico necessario della decisione;
pertanto il provvedimento di variazione, adottato nel 1993, dal settore commercio al settore industria, essendo fondato su sentenza passata in giudicato, avrebbe dovuto ritenersi legittimo. Il ricorso non merita accoglimento. In primo luogo il Tribunale ha affermato che il giudicato costituito dalla sentenza del Pretore di Trapani del 1992 aveva come termine finale la data del 11 dicembre 1987, in cui era stato depositato il ricorso introduttivo, di talché l'accertamento svolto in quel giudizio sulla natura industriale dell'attività svolta (in relazione alla pretesa al conseguimento degli sgravi) non può che arrestarsi alla medesima data dell'11 dicembre 1987, e quindi non varrebbe a sorreggere in alcun modo il provvedimento di classificazione dal settore commercio a quello dell'industria adottato dall'Inps in data posteriore e cioè il 2 luglio 1993. Inoltre il Tribunale ha accolto la pretesa della società alla permanenza dell'inquadramento nel settore commercio, non già sulla base della natura dell'attività svolta, ma facendo corretta applicazione dell'art. 49 terzo comma della legge n. 88 del 1989, il quale prevede l'ultrattività anche per il futuro degli inquadramenti in atto alla data di entrata in vigore della medesima legge, seguendo l'interpretazione del suddetto terzo comma dell'art. 49 adottata dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4837 del 1994, cui si è conformata, senza contrasti, la giurisprudenza successiva. Pertanto non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 2909 cod. civ. perché la permanenza dell'inquadramento nel settore commercio anche dopo il provvedimento dell'Inps del luglio 1993 è stata affermata dal Tribunale sulla base di un elemento, ultrattività del precedente inquadramento ai sensi dell'art. 49 citato, che nulla ha a che vedere con i fatti accertati con il giudicato formatosi con la sentenza del Pretore di Trapani del 21 febbraio 1992. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società denunzia violazione delle norme che regolano il giudicato - art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. nonché difetto di motivazione per avere determinato il termine finale dell'accertamento giudiziale, ossia del giudicato formatosi sulla sentenza del 1992 alla data del deposito del ricorso introduttivo ossia all' 11.12.87 e non alla data del 30 settembre 1993, in cui era stato deciso il giudizio d'appello, coprendo il giudicato tutte le possibili ragioni della sua affermazione o contestazione, tranne quelle che dipendano da fatti verificatisi successivamente o comunque non deducibili entro il limite temporale rappresentato dal giudizio di merito. Anche perché l'Inps avrebbe potuto deferire in appello il giuramento decisorio circa l'avvenuta corresponsione di retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva vigente e fino alla discussione orale dell'appello avrebbe potuto fornire la prova documentale del mancato rispetto dei minimi retributivi. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 1224 cod. civ. nonché difetto di motivazione, per non aver riconosciuto la rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. proc. civ., asseritamente spettante dal marzo 1981, data di presentazione della domanda amministrativa di restituzione dei contributi pagati oltre il dovuto, poiché la qualità di imprenditore del creditore rileverebbe come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, ove tempestivamente restituita, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria. Neppure il ricorso incidentale merita accoglimento. Quanto al primo motivo va ricordato il consolidato orientamento (fra le tante Cass. n. 277 del 1999 e n. 5243 del 1995) per cui l'accertamento e l'interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne e' invocata l'efficacia, costituiscono attivita' istituzionalmente riservate al giudice di merito e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonche' per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 cod. civ. o all'art. 324 cod. proc. civ. e non possono comunque sollecitare essendo i poteri della Suprema Corte limitati al sindacato di legittimita' - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di W fatto, e' demandata in via esclusiva al giudice di merito e resta incensurabile in sede di legittimita'. Nella specie non è stata dedotta violazione dei principi di diritto sugli elementi costitutivi della cosa giudicata, né sono stati dedotti vizi di motivazione atti ad inficiare l'interpretazione del Tribunale, secondo cui l'accertamento svolto nella sentenza del Pretore di Trapani del 1992 sulla natura industriale dell'attività svolta aveva come riferimento temporale finale quello della data di deposito del ricorso introduttivo, giacché, rileva il Tribunale, non vi era stata in quella sede una “emendatio libelli” da parte della Metronotte in ordine all'estensione temporale dell'accertamento giudiziale per un periodo successivo a quello di presentazione della domanda giudiziale. Ed infatti nel presente motivo ci si limita a richiamare la possibilità astratta di chiedere la verifica giudiziale estesa anche al periodo relativo al giudizio W che d'appello, la quale non è stata teoricamente esclusa dal Tribunale, il quale però ha negato che la stessa fosse stata in concreto esercitata dalla società nel giudizio che ha dato luogo al giudicato. Non è fondato neppure il secondo motivo. Il Tribunale si è infatti attenuto al principio, più volte enunciato in sede di legittimità, per cui nel caso di obbligazioni pecuniarie, l'attribuzione del 6 risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ., presuppone che il creditore deduca che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare a ridurre gli effetti economici depauperativi propri della inflazione, restando escluso, ai fini della individuazione e della quantificazione di detto danno, che il ricorso ad elementi presuntivi e a fatti di comune esperienza possa tradursi nell'applicazione in via generalizzata di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici Istat o dal tasso corrente degli interessi bancari, o possa implicare esonero dai suindicato onere di allegazione e di prova, essendo tale ricorso consentito solo in stretta correlazione con la situazione del creditore medesimo, e cioè alla stregua di dati personalizzati che devono essere forniti dall'interessato (cfr. Cass. Sez. un. 9 aprile 1993 n. 4344, 4 maggio 1994 n. 4321, 13 giugno 1996 n. 5419 in motivazione). Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Mouse La ruse Dhill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2001oggi, 12 APR. 2001 IL CANCELLIERE