Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 1
In tema di interpretazione del contratto, qualora la medesima vicenda negoziale ed i relativi effetti abbiano formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto, giusta disposto dell'art. 1363 cod. civ., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti sì come risultanti dai documenti all'uopo formati, stabilendo, altresì, il rapporto tra clausole e documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni. (Nella specie, a seguito di condanna al pagamento di una somma in seno ad un procedimento monitorio basato su di una fattura, la società opponente deduceva che, per effetto della scissione parziale di alcuni rami di azienda, le relative passività - tra cui quelle inerenti alla fattura "de qua" - erano state trasferite ad altra società, senza che tale circostanza fosse stata debitamente considerata dal giudice di appello, il quale aveva confermato il rigetto dell'opposizione pronunciata dal giudice di primo grado. La S.C., nel cassare la sentenza, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2002, n. 10298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10298 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
SOCIETÀ IRITECNA SpA in liquidazione già VA SpA in liquidazione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 43, presso l'avvocato CORRADO CRIALESE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTINA RONCALLO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
VA SpA già VA LAMINATI PIANI SpA in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SANTA MARIA 12, in via n. 12, presso lo studio degli avvocati GIANFRANCO NEGRI CLEMENTI e PAOLO QUATTROCCHI che la rappresentano e difendono giusta procura speciale per Notaio Giorgio Pozzi di Milano rep. 57190 del 12.04.2000;
- controricorrente -
contro
C.P.M. CS SpA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 11644/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 19/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Crocetta, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi per il resistente, gli Avvocati Quattrocchi e Inzitari, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso. Svolgimento del processo
La società CP LD (di seguito soltanto CP) richiese ed ottenne dal giudice di pace di Genova-Voltri, nei confronti della VA S.p.a. in liquidazione di seguito VA), un decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di lire 2.407-216 quale corrispettivo di forniture di cui alla fattura n. 358/93 del 16.09.1993 con scadenza al 30.11..1993.
Propose opposizione l'IL chiamando in giudizio sia la creditrice CP che la società VA Laminati Piani (di seguito LP) svolgendo i seguenti motivi:
"in seguito alla scissione parziale del 21.12.1993 IlVA aveva trasferito a LP il ramo di azienda relativo al settore dei laminati piani e assieme agli elementi patrimoniali attivi erano state trasferite anche le passività specifiche del ramo. Non operava la garanzia concessa dall'una all'altra società per le sopravvenienze passive perché la relativa clausola del progetto di scissione fermava la garanzia stessa alla data del 31.12.1004 di chiusura del bilancio di esercizio 1994, approvato il 27.04.1995, onde il caso di specie rientrava fra le passività destinate alla LP ex art. 2504 octies c. c. ". Su tale base, l'opponente VA eccepiva il proprio "difetto di legittimazione" deducendo che del credito fatto valere dalla CP dovesse rispondere la LP, e che di ciò aveva dato notizia alla CP con lettera del 03.12.1996.
In via subordinata, la stessa opponente, richiamando i patti intervenuti con LP con la scrittura privata (scambio di lettere) del 30.09-20.10.1994 successivamente alla scissione, chiedeva che LP fosse tenuta a rimborsarla o a manlevarla in ordine alle conseguenze del giudizio.
Nel merito, l'opponente dedusse che il credito non era provato. La società CP, costituitasi in giudizio, richiese la conferma del decreto ingiuntivo ovvero, in via subordinata, la condanna della Soc. VA in via esclusiva o anche in via solidale con la Soc. LP al pagamento della stessa somma richiesta con il decreto ingiuntivo. La società LP contestò in primo luogo la fondatezza della domanda di garanzia;
eccepì, inoltre, l'infondatezza della pretesa della VA di essere tenuta estranea alla ragione di credito in questione, opponendo una serie di eccezioni fondate sia sulla circostanza che alla data di scadenza della fattura emessa da CP essa non esisteva, sia sulle clausole del piano di scissione (artt. 5, 7, 4, 3, 5, 6). Detta società richiese dunque che fossero respinte le domande di VA nei suoi confronti.
Con sentenza del 10.03.1998 il giudice di pace rigettò l'opposizione proposta dall'VA confermando in toto il decreto ingiuntivo. Rigettò tutte le domande proposte da VA nei confronti di LP e rigettò altresì la domanda di CP
contro
LP.
Avverso la sentenza propose appello la S.p.a. IRITECNA in liquidazione (incorporante la società VA in liquidazione). Si costituirono in giudizio la società CP e la S.p.a. VA così denominata ora la IL Laminati Piani).
Con sentenza emessa il 10.10.1999 il Tribunale di Genova rigettò l'appello, confermando integralmente la sentenza del primo giudice.
Ricorre per cassazione la Soc. IRITECNA.
Resiste VA S.p.A. con controricorso.
Entrambe dette parti hanno depositato memorie.
La Soc. CP non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
La sentenza ora impugnata ha così deciso (per la parte investita dal ricorso) sul punto, che il Tribunale ha espressamente riconosciuto come decisivo della controversia, relativo alla contestazione della fattura:
risultava inesatta l'affermazione del primo giudice che "nè VA ne' LP avevano contestato l'esistenza della prestazione ne' il suo ammontare o la fattura, essendosi limitate ad affermare la propria carenza di legittimazione passiva, che l'una società riversava sull'altra e viceversa" atteso che, invece, VA, aveva contestato il debito, deducendo la mancata produzione del contratto dal quale si sarebbe dovuto ricavare il termine di scadenza del pagamento della fattura;
aveva poi contestato il valore probatorio di quest'ultima e ancora rilevato che CP, nel giudizio di opposizione, non aveva fornito prova alcuna in ordine alla scadenza del debito. Tale circostanza era destinata ad assumere rilievo decisivo nel giudizio osservava il tribunale in relazione al punto n. 4 dell'art. 2 dell'atto di scissione esistenza di una vertenza riferentesi a contenzioso nato anche successivamente alla data di decorrenza degli effetti della scissione, ma relativo ad atti o fatti anteriori alla data di decorrenza degli effetti stessi, con la conseguenza che gli effetti di tale "vertenza" sarebbero stati tutti a profitto o a carico della Soc. VA giacché proprio l'esistenza di tale contestazione, e non, come l'appellante "sembra(va) voler credere", l'esistenza di una qualsiasi controversia anche eventualmente provocata da LP allo scopo di sottrarsi agli obblighi assunti con la società scissa attraverso una "controversializzazione" del debito, determinava. infatti, l'operatività della clausola. E ancora: se VA non avesse contestato il merito della pretesa fatta valere da CP, e si fosse limitata a contestare la propria legittimazione passiva in virtù degli accordi che avevano accompagnato e attuato la scissione, non si sarebbe potuto sostenere che ricorreva l'ipotesi della "vertenza" così che si sarebbe dovuto far ricorso ad altri criteri di discriminazione allo scopo di riferire la passività all'una o all'altra società.
Su tale premessa, ossia sul presupposto dell'effettività della contestazione del debito, e quindi dell'applicabilità del criterio di cui all'art. 2 punto 4 della sezione 3^dell'atto di scissione, la decisione del primo giudice appariva "coerente con la documentazione in atti e con la più ragionevole interpretazione della normativa posta a base della scissione, finalità della quale tanto della scissione come operazione economica che della normativa stessa era stata quella di enucleare dalla vecchia entità la parte sana o risanabile o comunque suscettibile di collocazione sul mercato: il che sarebbe stato reso più difficile, se non definitivamente pregiudicato, dalla scelta di esporre la nuova entità al rischio di dover sostenere il peso di un contenzioso...".
Il ricorso è articolato in tre motivi, come segue articolati e svolti.
1^ - violazione ed errata applicazione dell'art. 2504 octies cod.civ. Deduce la società ricorrente che il Tribunale, muovendo dalla rilevanza della contestazione del credito e assumendo il disposto dell'art. 2 punto 4 dell'atto di scissione quale norma di disciplina sulla base della quale individuare il soggetto passivo dell'obbligazione, abbia violato il disposto della norma codicistica la quale "inequivocabilmente determina l'efficacia della scissione nei confronti dei creditori in funzione del progetto di scissione e non dell'atto di scissione."
La clausola richiamata dal Tribunale per affermare la legittimazione passiva di essa Iritecna sarebbe, dunque irrilevante rispetto al thema decidendum in quanto non contenuta nel progetto di scissione.
2 - violazione e errata applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1369 in correlazione con l'art. 2504 octies cod.civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e omesso esame di punto decisivo.
La censura proposta è che "la comune volontà contrattuale delle parti risultava unitariamente dal progetto di scissione, dall'atto di scissione e dalla scrittura privata del 24.10.1994, intervenuta ad interpretare proprio l'art. 2 punto 4 dell'atto di scissione, onde di tali atti avrebbero dovuto essere interpretati non isolatamente bensì l'uno in correlazione all'altro. L'interpretazione data dal tribunale dell'art. 2 punto 4 dell'atto di scissione era dunque completamente illogica e non coerente con la volontà delle parti, qual'era desumibile dal complesso dei documenti contrattuali relativi alla scissione perché, nell'operazione intesa a stabilire se una determinata passività fosse stata o meno trasferita ad LP, si era risolta nell'adozione di un criterio (già di per sè assurdo e soprattutto incoerente e contraddittorio con quanto le parti avevano stabilito in quanto non teneva conto della natura dell'elemento patrimoniale, che invece era stato assunto come decisivo proprio dalla scrittura privata interpretativa, dalla quale risultava, infatti, che in seguito alla scissione, sarebbe stato trasferito a LP il ramo di azienda IL relativo all'attività del settore dei laminati piani comuni costituito, tra l'altro, dal complesso produttivo di Torino e dalle passività specifiche al ramo di azienda dei laminati piani". In definitiva, il criterio di attribuzione delle passività individuato dal tribunale contrastava con l'art. 4 dell'atto di scissione, il cui testo dispone va che si intendevano trasferiti alla "IL Laminati Piani tutti i cespiti attivi e passivi dell'IL in liquidazione attinenti al complesso patrimoniale aziendale trasferito sicché era stato convenuto dalle parti che il criterio per stabilire se una passività dovesse o meno essere trasferita è quello della specificità e cioè della inerenza della passività al ramo di azienda trasferito"
3^ - violazione e d errata applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia. La censura investe il rilievo del tribunale che (pag. 6 della sentenza) "se IL non avesse contestato il merito della pretesa fatta valere da CP, limitandosi a contestare la propria legittimazione passiva in virtù degli accordi che avevano accompagnato la scissione, effettivamente non si sarebbe potuto sostenere di trovarsi di fronte ad una vertenza ai sensi della clausola punto 4 dell'art. 2 dell'atto di scissione e si sarebbe dovuto far ricorso ad altri criteri di discriminazione per la riferibilità della passività all'una o all'altra società (in base ai quali, peraltro, si sarebbe dovuto giungere alla stessa conclusione cui era pervenuto il giudice di pace: che il debito in esame era comunque riferibile alla vecchia VA e non alla nuova".
Questi i motivi proposti.
Ora, il primo di tali motivi è inammissibile, atteso che alla denuncia di violazione della norma di cui all'art. 2504 octies c.c., formulata nel senso che non all'atto di scissione bensì al progetto, al quale la norma riconnetterebbe l'efficacia della scissione nei confronti dei creditori, il giudice avrebbe dovuto riferirsi in relazione al thema decidendum (la legittimazione passiva in relazione alla pretesa di pagamento avanzata dalla creditrice CP) non si accompagna l'indicazione delle diverse conseguenze decisorie alle quali, sul punto medesimo, il riferirsi del giudice al progetto anziché all'atto di scissione avrebbe potuto condurre. Nè al fine della necessaria prospettazione della influenza sulla decisione della violazione di legge denunciata, può ritenersi sufficiente la semplice, e del tutto generica, affermazione della ricorrente che "la clausola richiamata dal tribunale per affermare la legittimazione passiva non era contenuta nel progetto di scissione". Del secondo motivo di ricorso, contrastato dalla resistente già sotto il profilo della inammissibilità, deve rilevarsi, invece, la corretta - in senso contenutistico - formulazione (secondo le puntualizzazioni di cui a Cass. n. 7242 del 2001) La parte che addebiti al giudice di merito un errore di diritto o un vizio del ragionamento nell'interpretazione di un contratto, non può limitarsi, denunciando l'errore o il vizio in sede di legittimità, a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. del codice civile, ma deve specificare i canoni in concreto violati nonché il punto o il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato, atteso che, diversamente, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione finirebbero per investire, inammissibilmente, il merito delle valutazioni del giudice stesso (v. ex multis, la sentenza n. 914 del 1996 di questa Corte). A tale criterio si è attenuta la società ricorrente, nella formulazione del motivo di ricorso atteso che lo svolgimento del motivo stesso precisa la censura addebitando specificamente al tribunale di aver errato nella ricostruzione della volontà delle parti: a) per aver assunto un criterio unilaterale, legato ad un aspetto soltanto formale della ripartizione dei rapporti pregressi, e trascurando invece l'oggetto della ripartizione (aspetto per così dire sostanziale); b) per aver ricostruito la volontà contrattuale sulla base di uno solo dei testi (l'atto di scissione trascurando proprio quell'altro la scrittura privata risultante dallo scambio di lettere alle date del 30.0 9 e del 24.10.1994) che dell'atto di scissione e proprio sul punto 4 dell'art. 2, era chiarificatore ed interpretativo, e che ineriva proprio all'oggetto della ripartizione (le passività specificamente inerenti al ramo di azienda dei laminati piani), onde l'errore sarebbe stato proprio quello di non aver inteso che i due criteri, quello dell'oggetto e quello del carattere controverso del rapporto, si integravano. Della correttezza formale di tale formulazione della censura proposta mostra di essersi avveduta anche la resistente se è vero che essa stessa individua (pag. 15 del controricorso) come "argomento dedotto 'dalla ricorrente' quello secondo il quale la sentenza avrebbe adottato un criterio interpretativo degli atti di scissione che fa riferimento esclusivo alla esistenza di una controversia, senza guardare alla natura dell'elemento patrimoniale di cui si debba valutare il trasferimento o meno alla società scissa". Il motivo in esame è fondato, in ogni specifica censura. Sotto un primo profilo, appare del tutto evidente, ciò risultando peraltro expressis verbis dalla motivazione della sentenza ora impugnata pag. 6 che rilievo decisivo in relazione al thema decidendum - individuato dal tribunale, come già dal primo giudice, secondo la materia del contendere, nella riferibilità all'una o all'altra delle società partecipi della scissione, del debito nei confronti della Soc. CP - è stato assegnato al carattere controverso del credito vantato e azionato dalla Soc. CP., nel senso che detto credito si configurava tale, ossia, appunto, controverso, perché aveva dato, origine ad un contenzioso.
È indiscutibile, infatti, ché proprio sulla base della contestazione giudiziale del credito ad opera della Soc. VA in liquidazione, il tribunale ha assunto come decisiva la, clausola di cui al punto 4 dell'art. 2 dell'atto di scissione pag. 7 della sentenza il cui, presupposto di applicazione è rimasto individuato nella "esistenza di una vertenza riferentesi a contenzioso nato anche successivamente alla data di decorrenza degli effetti della scissione ma riferentesi ad atti o fatti anteriori alla data di decorrenza degli effetti stessi, con la conseguenza che gli effetti della vertenza sarebbero stati tutti a profitto a carico della società scissa IL".
E dunque, se, come la stessa resistente ammette conferma (pag. 19 del controricorso), la scissione di che trattasi era avvenuta, secondo i termini precisati anche dagli artt.
4.3 e 4.4. del progetto di scissione, trasferendo alla società beneficiaria Nuova IL tutte e "solo le passività specifiche del ramo aziendale dei laminati piani comuni, quali elencate nel prospetto allegato al progetto di scissione sotto V", mentre, al fine di dare certezza al soggetto privatizzatore e ai terzi che soltanto quelle erano le passività trasferite, l'atto di scissione aveva previsto, con due specifiche clausole, che a) le sopravvenienze passive dovevano considerarsi a carico di IL originaria (art. 2 sez. 3^ dell'atto di scissione) e che b) parimenti a carico di IL originaria dovevano considerarsi 'gli effetti derivanti da vertenze giudiziarie riferentisi a contenziosi nati antecedentemente alla data di decorrenza degli effetti della scissione (art. 5,6 del progetto di scissione) o, successivamente a detta data, ma relativi ad atti o fatti anteriori alla data medesimà" (art. 2 n. 4 sez. 3^ dell'atto di scissione appare in tutta evidenza l'illogicità del criterio adottato dal tribunale in relazione al suindicato thema decidendum giacché non il semplice carattere controverso del credito consentiva di attribuire la partita debitoria all'una o all'altra società.
Per rispondere alla correttamente individuata impostazione del tema controverso, e sul quale la decisione avrebbe dovuto intervenire per dirimere la controversia stessa, l'indagine del giudice del merito si sarebbe dovuta indirizzare alla individuazione della natura e dell'origine del credito della CP e della inerenza del credito stesso all'uno o all'altro dei settori o rami aziendali considerati nella scissione, dunque alle clausole che, in relazione alla materia, la scissione avevano regolato.
Da tali osservazioni appare evidente anche la fondatezza dell'addebito, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. di violazione del canone legale di interpretazione dei contratti indicato dalla norma dell'art. 1363 c.c., al quale la ricorrente si è specificamente richiamata non soltanto nella rubrica del motivo ma anche nello svolgimento dello stesso, allorché, a sostegno della tesi secondo la quale "l'interpretazione data dal tribunale all'art.2 punto 4 dell'atto di scissione, oltre ad essere completamente illogica, non era coerente con la volontà contrattuale desumibile dal complesso dei documenti relativi alla scissione", ha dedotto (pag. 11 del ricorso) che "il progetto di scissione, l'atto di scissione e la scrittura privata interpretativa del 30.9/24.10.1994... avrebbero dovuto essere interpretati non isolatamente bensì gli uni rispetto agli altri, dovendosi determinare la comune intenzione delle parti dal complesso delle clausole contrattuali, attribuendo a ciascuna il significato risultante dal complesso degli atti e, comunque, in modo che ciascuna clausola avesse avuto un qualche senso e un qualche effetto complessivamente corrispondente alla volontà contrattuale". Ciò che in effetti corrisponde al principio di diritto, immediatamente derivante, quale regola juris, dalla norma dell'art. 1363 c.c., secondo il quale nel caso in cui lo stesso rapporto giuridico abbia formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti quali risultano dai documenti all'uopo formati, anche stabilendo il rapporto tra le clausole e i documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione, o di annullamento delle precedenti pattuizioni (v. in tal senso, già Cass. n. 2623 del 1967) nonché all'altro, secondo il quale "è illegittima perché contrasta con l'art. 1363 c.c. sulla valutazione complessiva delle clausole contrattuali, la pretesa di applicare un criterio formale che, ponendo in risalto isolate espressioni avulse dai patti in cui esse sono inserite, deformi il significato reale di una clausola o di un testo contrattuale" (desumibile da Cass. n. n. 2554 del 1980 e n. 1257 del 1983).
La sentenza va dunque cassata in accoglimento di tale mezzo, con rinvio al giudice indicato nel dispositivo.
Questi riesaminerà l'intera controversia, in relazione alle domande proposte dalle parti in causa, attenendosi, sul punto di cui sopra, ai criteri interpretativi dinanzi richiamati, i quali, come ogni regola sulla interpretazione dei contratti fissata dagli artt. 1362 e ss. cod.civ., debbono essere considerati come vere e proprie norme giuridiche, la cui violazione configura un vizio della sentenza e ne comporta, appunto, la cassazione.
Inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Esso investe ciò che nella sentenza impugnata (pag. 7) costituisce manifestamente motivazione ad abundantiam, assolutamente priva di decisività. E infatti, al rilievo del tribunale secondo cui "proprio la contestazione del credito da parte della società IL in liquidazione, dava corpo alla fattispecie della 'vertenza' rendendo così applicabile come decisiva la clausola dell'art. 2 punto 4 dell'atto di scissione si accompagna la considerazione ulteriore posta tra parentesi che, in ogni caso, qualora si fosse fatto riferimento ad altri criteri di discriminazione per riferire la passività all'una o all'altra società, si sarebbe giunti alla stessa conclusione cui era pervenuto il giudice di pace: che il debito in esame era comunque riferibile alla vecchia IL e non alla nuova". Ma il riferimento a tali, peraltro nemmeno espressamente indicati dal tribunale, "altri criteri di discriminazione" non costituisce e nemmeno fa parte della ratio decidendi, e proprio per tale ragione la censura che investe questa parte della motivazione è inammissibile principio di diritto consolidato: (v. le pronunce di questa Corte n. 10241 del 2000 e n. 301 del 1996), ancorché la motivazione stessa sia in effetti manchevole circa l'indicazione dei suddetti altri criteri di discriminazione".
Quanto alle spese del giudizio di cassazione, se ne rimette la liquidazione allo stesso giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione dello stesso tribunale di Genova. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 6 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002