Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2006, n. 2186
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Sentenza 26 ottobre 2006

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In tema di reati concernenti l'espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto nella lingua da lui conosciuta è derogabile ogni qual volta l'autorità specifichi le ragioni tecnico organizzative per le quali tale traduzione sia impossibile, procedendo poi alla traduzione in una delle tre lingue internazionali previste dalla legge; tale impossibilità deve essere apprezzata non in termini assoluti, ma in correlazione alle situazioni di fatto e tenuto conto dell'obbligo di provvedere senza indugio, restando esclusa per il giudice di merito la possibilità di sindacare le scelte della P.A. in relazione alle concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dello straniero. Quanto poi all'effettiva conoscibilità del contenuto dell'ordine di allontanamento da parte dello straniero l'accertamento deve investire non la personale capacità di interpretare la lingua utilizzata per la traduzione, ma la conoscibilità, anche attraverso l'ausilio di terzi, del contenuto dell'atto, tenendo presente sia la capacità di esprimersi sia la preferenza indicata dall'interessato. (Conforme a Sez. 1 Civ. 3 marzo 2004 n. 4312, rv. 570761; Sez. I Civ. 14 luglio 2004 n. 13032, rv. 574546).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2006, n. 2186
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2186
    Data del deposito : 26 ottobre 2006

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