Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di reati concernenti l'espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto nella lingua da lui conosciuta è derogabile ogni qual volta l'autorità specifichi le ragioni tecnico organizzative per le quali tale traduzione sia impossibile, procedendo poi alla traduzione in una delle tre lingue internazionali previste dalla legge; tale impossibilità deve essere apprezzata non in termini assoluti, ma in correlazione alle situazioni di fatto e tenuto conto dell'obbligo di provvedere senza indugio, restando esclusa per il giudice di merito la possibilità di sindacare le scelte della P.A. in relazione alle concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dello straniero. Quanto poi all'effettiva conoscibilità del contenuto dell'ordine di allontanamento da parte dello straniero l'accertamento deve investire non la personale capacità di interpretare la lingua utilizzata per la traduzione, ma la conoscibilità, anche attraverso l'ausilio di terzi, del contenuto dell'atto, tenendo presente sia la capacità di esprimersi sia la preferenza indicata dall'interessato. (Conforme a Sez. 1 Civ. 3 marzo 2004 n. 4312, rv. 570761; Sez. I Civ. 14 luglio 2004 n. 13032, rv. 574546).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2006, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/10/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1225
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 021725/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
1) EA MARCEL, N. IL 22/06/1968;
avverso SENTENZA del 22/03/2006 TRIBUNALE di VELLETRI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
sulle conformi conclusioni del P.G.;
sentito il difensore, avv. FALCOLINI Egidio.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Velletri ha assolto perché il fatto non sussiste il cittadino romeno EA Marcel, imputato del reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.14, comma 5 ter, per ritenuta illegittimità del provvedimento espulsivo del Prefetto e dell'ordine esecutivo del Questore - emesso nella forma dell'intimazione di uscire dal territorio nazionale - perché tradotti soltanto in lingua inglese. Osserva il giudice di merito che da deposizione testimoniale e dalla necessità di interprete in sede di convalida emergeva che l'imputato era in grado di parlare e comprendere soltanto il romeno, lingua non particolarmente rara;
non ricorreva quindi l'impossibilità di reperire un interprete in tale lingua.
Ricorre per Cassazione il P.G. del distretto, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e art. 14, comma 5 ter. Il giudice "a quo" aveva ecceduto i limiti del controllo di legittimità demandatogli, che investe la corretta esplicazione dei poteri discrezionali dell'amministrazione, e non già scelte vincolate ad una situazione obbiettiva nota all'autorità amministrativa e da essa legittimamente attestata, come l'impossibilità del reperimento, nell'immediato, di un interprete in madrelingua.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Infatti, la giurisprudenza della Cassazione civile, cui il giudice "a quo" ha inteso far riferimento, è pressoché unanime nell'affermare che, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative per le quali tale traduzione sia impossibile, procedendo, quindi, alla traduzione in una delle tre lingue c.d. internazionali (francese, inglese, spagnolo), dovendo l'impossibilità essere apprezzata non in termini assoluti, ma in correlazione alle situazioni di fatto concretamente esistenti e tenuto conto dell'obbligo del Prefetto di provvedere senza indugio, in quanto egli, nell'esercizio del relativo potere, non fruisce di alcune margine di discrezionalità ed è tenuto ad emettere il decreto di espulsione allorché accerti la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge (Cass., Sez. 1^, Civ., 3.3.2004 n. 4312, Abuzhoroy c. Pref. Catanzaro;
14.7.2004 n. 13032, Gshev Gardi c. Pref. Roma); resta pertanto escluso che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo (Sez. 1^, Civ.16.4.2002 n. 5465, Pref. Crotone c. Arseniy;
contra 25.1.2002 n. 879,
Korolova c. Pref. Aquila). Tanto premesso circa i limiti del controllo di legittimità del giudice ordinario sull'attività amministrativa, chiaramente travalicati nel caso di specie, va poi richiamata la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, secondo il quale gli atti concernenti l'espulsione devono essere comunicati all'interessato "in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"; a tal fine si seguirà "la preferenza indicata dall'interessato" (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 3, comma 3, (regolamento di attuazione) -,
sostituito dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, senza innovazioni sul punto). La disposizione è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale, in quanto rispondente a criteri ragionevolmente funzionali e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, il provvedimento espulsivo sia conoscibile dal destinatario, nel suo contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla sua violazione. La norma si limita a regolare doverosamente le modalità attraverso le quali il contenuto dei decreti concernenti l'espulsione è, nella maggior parte dei casi, conoscibile dallo straniero, mentre la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilità dell'atto spetta ai giudici di merito, i quali devono verificare se la comunicazione del provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero (Corte Cost. 8/21.7.2004 n. 257). In altre parole, il giudice di merito, controllata l'osservanza delle disposizioni normative, deve poi verificare se essa sia valsa a consentire al destinatario la effettiva possibilità di conoscenza del contenuto dell'ordine di allontanamento, restando in caso contrario la condotta trasgressiva esente da pena per difetto dell'elemento soggettivo. L'accertamento investe quindi non la personale capacità di interpretare la lingua in cui è stata effettuata la traduzione, ma la "conoscibilità", anche attraverso l'ausilio di terzi, del contenuto dell'atto comunicato, ed a tal fine va tenuto conto non solo dell'(apparente) capacità di esprimersi e rispondere in tale lingua, ma anche della "preferenza" eventualmente indicata dall'interessato, di regola significativa della capacità di venire comunque a conoscenza del significato dello scritto consegnatogli. Essendo mancato un accertamento in tal senso la sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo esame e congrua motivazione alla stregua dei criteri prima indicati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007