Sentenza 30 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2003, n. 11707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11707 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUUREMA DICA1 1707/ 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ggetto SE IONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 29653/01 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 25582 Dott. Natale CAPITANIO · Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 16/12/02 Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: US PP, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CESARE DOMENICONI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SMAFIN SRL, in persona del legale rappresentante pro | tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato RITA DELLA LENA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA 2002 AVOLA, giusta delega in atti;
controricorrente5540 -1- avverso la sentenza n. 6586/00 del Tribunale di PALERMO, depositata il 08/09/01 R.G. N. 1122/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
| udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Palermo rigettava il ricorso con il quale il sig. SE AN chiedeva che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli dalla società SIGROS DI srl., della quale era dipendente con qualifica di Capo reparto pasticceria, con conseguente condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro, a risarcirgli i danni subiti ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo di allontanamento dal lavoro. Avverso la decisione di primo grado il sig. AN proponeva appello al Tribunale di Palermo che lo rigettava. I giudici del gravame ritenuto provato, attraverso la prova testimoniale, il fatto contestato, consistente nell'essersi il lavoratore impossessato, occultandola in tasca, di una torcia elettrica posta in Colold vendita, senza pagarne il prezzo, affermavano che, tenuto conto della posizione ricoperta dal AN all'interno dell'azienda, valutata insieme all'intenzionalità della condotta, il comportamento del dipendente era idoneo ad incrinare irreparabilmente il vincolo fiduciario, con conseguente legittimità dell'irrogato licenziamento. Per la cassazione della sentenza impugnata il sig. AN propone ricorso formulandolo in due motivi La società GR DI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art.5 della legge n.604 del 1966 e dell'art. 116, 1° comma, c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., il ricorrente censura la 1 sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto implicitamente provato la proprietà della lampadina tascabile da parte della convenuta, nonostante che il bene, di cui il ricorrente aveva rivendicato la proprietà, non fosse stato esibito in giudizio ed il giudice non avesse effettuato alcun esame sullo stesso. Lamenta inoltre che il Tribunale non abbia tenuto conto di alcune contraddizioni, evidenziate nel ricorso in appello, tra la deposizione dei testi CI e RO e che l'unico fatto storico provato era che lo stesso ricorrente era stato trovato in possesso di un oggetto in serie, non confezionato, di cui fin dall'inizio egli aveva rivendicato la proprietà; contestava inoltre le dichiarazioni degli stessi testi circa una sua presunta confessione avvenuta in un ufficio dove egli avrebbe consegnato la lampadina tascabile. Il ricorrente denunciava inoltre l'illogicità dei motivi in base ai quali il Tribunale aveva ritenuto inattendibile il testa ZE. Il motivo è inammissibile. Sotto l'apparente denunzia di violazione di norme di diritto e di vizi di motivazione, le deduzioni del ricorrente mirano ad un riesame del merito della causa investendo la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove, l'attendibilità dei testi cioè tutte considerazioni che si risolvono in censure di fatto non consentite in sede di legittimità: in realtà il ricorrente chiede una valutazione delle risultanze istruttorie conforme a quella soggettiva dello stesso deducente e diverse da quella fornita dal giudice di merito che, escludendo contraddizioni nelle deposizioni dei testi RO e CI, indicando le ragioni dell'inaffidabilità del teste ZE e valutando il comportamento processuale del ricorrente caratterizzato dal mutamento della ricostruzione del fatto, ha dato una motivazione sufficiente e logicamente congrua delle sue valutazioni. I rilievi del ricorrente, quindi, risolvendosi in questioni di merito, devono ritenersi inammissibili in questo giudizio di cassazione.. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.2016 e 2119 c.c. in relazione all'art.360 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Egli lamenta che, nel ritenere sussistente il rapporto di proporzionalità fra l'infrazione disciplinare contestata ed il conseguente provvedimento sanzionatorio adottato dal datore di lavoro, il Tribunale non abbia considerato le circostanze che, in circa sette anni di lavoro alle dipendenze della SIGROS, non gli era stato mai irrogato un provvedimento disciplinare, che il bene asseritamene sottratto era di modico Calata valore, e che al momento dei fatti egli non si trovava in servizio;
né i giudici del gravame avevano tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte che aveva in più occasioni affermato che la gravità del fatto che legittima il recesso per giusta causa, è solo quello che, per la gravità dell'inadempimento nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, non consente la prosecuzione del rapporto, facendo venir meno irreparabilmente la fiducia del datore di lavoro nel futuro adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del lavoratore;
non erano dunque idonei a interrompere il rapporto fiduciario quei fatti non destinati verosimilmente a ripetersi una volta contestati e seguiti da una sanzione disciplinare. Il motivo è infondato. Certamente nel caso di licenziamento disciplinare la valutazione relativa alla sussistenza dell'impedimento alla prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento alle modalità con cui si svolsero i fatti illeciti 1 contestati, agli aspetti concreti afferenti alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, all'elemento intenzionale, ed ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto. Tale giudizio di proporzionalità è stata compiuta dal Tribunale che ha valutato la complessiva situazione, tenendo conto sia della posizione ricoperta all'interno dell'azienda dal Cusumano che, quale capo-reparto pasticceria svolgeva mansioni implicanti una certa responsabilità e fiducia, sia dell'intenzionalità della condotta, messa in evidenza dalle risultanze probatorie riportate nella stessa sentenza dalle quali è emerso che il ricorrente, prima di mettersi in tasca la torcia elettrica prelevata dagli scaffali del supermercato, aveva provveduto a liberarla dalla confezione che era stata gettata in un cestino. Né, d'altra parte, il fatto che l'oggetto di cui il ricorrente si era impossessato fosse di modico valore esclude la sintomaticità che il fatto può assumere rispetto ai futuri comportamenti e quindi sulla fiducia che nel lavoratore può nutrire l'azienda; neppure ha alcuna rilevanza, sotto il profilo della fiducia, la circostanza che l'illecita appropriazione di beni aziendali sia avvenuta alla fine dell'orario di lavoro. Il ricorso va, pertanto, respinto. Le spese del giudizio sono a carico del sig. AN soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del 10,00Xb giudizio di cassazione che liquida in€ € 1.500 per onorari. Così deciso il 16 dicembre 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Grasca Catald Palir. Minäkuu A ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533