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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7447 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI TT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di MILANO Udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7447 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 26/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico ministero, in riforma dell'impugnata ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese in data 28/05/2025, ha applicato ad TT OR la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di associazione a delinquere, composta da un clan familiare, finalizzata alla commissione di delitti aggravati di furto in abitazione in danno di persone anziane o comunque versanti in condizioni di minorata difesa, depredate, con modalità aggressive e mortificanti, di denaro e di preziosi. In particolare, alla OR - moglie di IN LA, promotore ed organizzatore dell’associazione - viene contestata la partecipazione all’anzidetto sodalizio con il ruolo di acquirente e proprietaria formale delle autovetture utilizzate dagli altri consociati per commettere i furti, in particolare di una VW Golf (usata per commettere gli atti predatori), di una Fiat 600 e di una Renault IO (utilizzate come “navette”), occupandosi dell'occultamento degli illeciti profitti, nonché fornendo supporto logistico durante le fasi di assemblaggio del veicolo Golf con targhe clonate da impiegare durante le fasi di commissione dei furti. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagata, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Le ragioni esposte dal Tribunale sarebbero del tutto generiche, risolvendosi in mere illazioni. La difesa sostiene che la misura cautelare della custodia in carcere sia stata applicata in assenza dei requisiti che la giustifichino, né è stata detta una sola parola sulla scelta della misura con riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità. L’ordinanza impugnata sarebbe poi contraddittoria quando riferisce di circostanze che non emergerebbero dagli atti processuali e che il difensore richiama. Quanto poi alle esigenze cautelari, la motivazione sarebbe del tutto priva di riscontri e argomentazione logica. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Sono pervenuti motivi aggiunti in replica alle anzidette conclusioni del Procuratore generale che ribadiscono le ragioni del ricorso, in specie la difformità tra le asserzioni del Tribunale di Milano rispetto alle risultanze di indagine. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Invero il ricorso propone una non consentita diversa lettura delle emergenze investigative, essendo esplicitamente volto ad investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Giova ricordare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Giova poi ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Questa Corte, inoltre, ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando Giuseppe, Rv. 276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Invero, al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla 4 responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 dello stesso articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, ricordarsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). Tanto premesso, il Tribunale di Milano, in sede di appello cautelare, ha reso una motivazione coerente, logica e non contraddittoria in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato in esame. Ha affermato come dalle indagini sia risultato il ruolo particolarmente attivo e centrale dell'indagata 5 nell'ambito dell'organizzazione perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice appellato, non si è limitata ad intestarsi il veicolo usato per le razzie ma aveva accesso al garage dove era ricoverata l'auto utilizzata esclusivamente per recarsi nelle varie località a commettere i furti;
come la donna tenesse in custodia i telefoni cellulari degli autori dei furti per simulare la loro presenza nei luoghi di dimora mentre costoro effettuavano le trasferte;
come, in alcune occasioni, si fosse accompagnata o comunque fosse presente presso il box di Ghemme mentre il marito effettuava le attività preparatorie del veicolo (apponendo le targhe false o clonate); come fosse un'interlocutrice stabile ed informata di un soggetto emerso come ricettatore o comunque in affari (di denaro e oro) con il quale concordava il prezzo, il momento e il luogo per effettuare i versamenti. Su quest’ultimo punto, l'ordinanza impugnata riporta (pp.19-20) i colloqui, da essa reputati significativi, intervenuti tra IN LA e la OR con AU RE, relativi appunto alla trattazione e alla monetizzazione dei proventi dei furti. Il provvedimento impugnato illustra poi in maniera del tutto adeguata la sussistenza delle ravvisate esigenze cautelari. Sulla premessa che si tratta di associazione molto attiva e di elevata pericolosità sociale, i cui partecipi sono «pronti a perpetrare una serie infinita di furti», l’ordinanza impugnata congruamente formula la prognosi cautelare in ordine alla ricorrenza attuale, concreta ed elevata del pericolo di reiterazione, oltre che di fuga e di inquinamento probatorio. Evidenzia, in particolare, come le cospicue disponibilità economiche dell’indagata, originate da reati contro il patrimonio, le consentirebbe di rendersi all’occorrenza irreperibile, tenuto altresì conto della non stanzialità della stessa e dei suoi familiari;
e come, se mantenuta in libertà, l’indagata possa compromettere o sottrarre elementi di prova. Valutazioni queste che inducono il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, a ritenere la custodia in carcere l’unico adeguato strumento di cautela, atteso che misure «meno rigorose (e tra queste anche gli arresti domiciliari) lascerebbero intatta la rete relazionale, renderebbe impossibile monitorare i contatti o la riattivazione di relazioni con contesti criminali (…)». 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 26 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL DA RE NT
lette sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7447 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 26/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico ministero, in riforma dell'impugnata ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese in data 28/05/2025, ha applicato ad TT OR la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di associazione a delinquere, composta da un clan familiare, finalizzata alla commissione di delitti aggravati di furto in abitazione in danno di persone anziane o comunque versanti in condizioni di minorata difesa, depredate, con modalità aggressive e mortificanti, di denaro e di preziosi. In particolare, alla OR - moglie di IN LA, promotore ed organizzatore dell’associazione - viene contestata la partecipazione all’anzidetto sodalizio con il ruolo di acquirente e proprietaria formale delle autovetture utilizzate dagli altri consociati per commettere i furti, in particolare di una VW Golf (usata per commettere gli atti predatori), di una Fiat 600 e di una Renault IO (utilizzate come “navette”), occupandosi dell'occultamento degli illeciti profitti, nonché fornendo supporto logistico durante le fasi di assemblaggio del veicolo Golf con targhe clonate da impiegare durante le fasi di commissione dei furti. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagata, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Le ragioni esposte dal Tribunale sarebbero del tutto generiche, risolvendosi in mere illazioni. La difesa sostiene che la misura cautelare della custodia in carcere sia stata applicata in assenza dei requisiti che la giustifichino, né è stata detta una sola parola sulla scelta della misura con riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità. L’ordinanza impugnata sarebbe poi contraddittoria quando riferisce di circostanze che non emergerebbero dagli atti processuali e che il difensore richiama. Quanto poi alle esigenze cautelari, la motivazione sarebbe del tutto priva di riscontri e argomentazione logica. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Sono pervenuti motivi aggiunti in replica alle anzidette conclusioni del Procuratore generale che ribadiscono le ragioni del ricorso, in specie la difformità tra le asserzioni del Tribunale di Milano rispetto alle risultanze di indagine. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Invero il ricorso propone una non consentita diversa lettura delle emergenze investigative, essendo esplicitamente volto ad investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Giova ricordare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Giova poi ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Questa Corte, inoltre, ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando Giuseppe, Rv. 276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Invero, al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla 4 responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 dello stesso articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, ricordarsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). Tanto premesso, il Tribunale di Milano, in sede di appello cautelare, ha reso una motivazione coerente, logica e non contraddittoria in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato in esame. Ha affermato come dalle indagini sia risultato il ruolo particolarmente attivo e centrale dell'indagata 5 nell'ambito dell'organizzazione perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice appellato, non si è limitata ad intestarsi il veicolo usato per le razzie ma aveva accesso al garage dove era ricoverata l'auto utilizzata esclusivamente per recarsi nelle varie località a commettere i furti;
come la donna tenesse in custodia i telefoni cellulari degli autori dei furti per simulare la loro presenza nei luoghi di dimora mentre costoro effettuavano le trasferte;
come, in alcune occasioni, si fosse accompagnata o comunque fosse presente presso il box di Ghemme mentre il marito effettuava le attività preparatorie del veicolo (apponendo le targhe false o clonate); come fosse un'interlocutrice stabile ed informata di un soggetto emerso come ricettatore o comunque in affari (di denaro e oro) con il quale concordava il prezzo, il momento e il luogo per effettuare i versamenti. Su quest’ultimo punto, l'ordinanza impugnata riporta (pp.19-20) i colloqui, da essa reputati significativi, intervenuti tra IN LA e la OR con AU RE, relativi appunto alla trattazione e alla monetizzazione dei proventi dei furti. Il provvedimento impugnato illustra poi in maniera del tutto adeguata la sussistenza delle ravvisate esigenze cautelari. Sulla premessa che si tratta di associazione molto attiva e di elevata pericolosità sociale, i cui partecipi sono «pronti a perpetrare una serie infinita di furti», l’ordinanza impugnata congruamente formula la prognosi cautelare in ordine alla ricorrenza attuale, concreta ed elevata del pericolo di reiterazione, oltre che di fuga e di inquinamento probatorio. Evidenzia, in particolare, come le cospicue disponibilità economiche dell’indagata, originate da reati contro il patrimonio, le consentirebbe di rendersi all’occorrenza irreperibile, tenuto altresì conto della non stanzialità della stessa e dei suoi familiari;
e come, se mantenuta in libertà, l’indagata possa compromettere o sottrarre elementi di prova. Valutazioni queste che inducono il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, a ritenere la custodia in carcere l’unico adeguato strumento di cautela, atteso che misure «meno rigorose (e tra queste anche gli arresti domiciliari) lascerebbero intatta la rete relazionale, renderebbe impossibile monitorare i contatti o la riattivazione di relazioni con contesti criminali (…)». 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 26 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL DA RE NT