Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 1
Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere. (Nel caso di specie l'imputato aveva giustificato il proprio comportamento in ragione di una lite con il direttore della Comunità terapeutica presso la quale era ristretto).
Commentario • 1
- 1. Evasione dai domiciliari per andare dai Carabinieri? (Cass. 52496/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2014, n. 22109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22109 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
2 2 1 09 / 14 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Presidente N. 780 VI ROTUNDODott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 32233/2013 Dott. GIACOMO PAOLONI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO VI N. IL 18/02/1970 avverso la sentenza n. 4632/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 29/05/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E.V. SCARDACCIONE che ha concluso per l'ine biti del Mears. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con sentenza del 29.5.2013 la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato CO IN avverso la sentenza emessa il 30.5.2012 dal Tribunale di Milano, in parziale riforma di detta sentenza, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 385 u.c. c.p. e la prevalenza delle attenuanti sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato riconosciuto responsabile del delitto di evasione.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo che nella specie difettasse il dolo del reato e quindi coscienza dell'antigiuridicità, essendosi l'imputato allontanato dall'abitazione per recarsi dai carabinieri e, quindi, costituirsi in carcere. Erroneamente non sarebbero state concesse le circostanze attenuanti generiche nel massimi consentito sulla sola base dei precedenti penali, senza valorizzare i motivi che hanno indotto l'imputato a commettere il fatto.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
4. Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, Sentenza n. 11679 del 21/03/2012 Rv. 252192 P.G. in proc. Fedele); ancora, integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere. (Nel caso di specie l'imputato aveva giustificato il proprio comportamento in ragione delle minacce subite ad opera del fratello convivente e delle condizioni fatiscenti dell'immobile in cui era ristretto in esecuzione della misura cautelare)( Sez. 6, Sentenza n. 26163 del 09/06/2009 Rv. 244469 Imputato: Olianas). Infine, in tema di reato di evasione, non può ravvisarsi, in caso di allontanamento dall'abitazione in cui il soggetto è in stato di restrizione domiciliare, la causa di giustificazione dello stato di necessità per asserito deterioramento dei rapporti con i congiunti conviventi, dal momento che in detta situazione non è apprezzabile il pericolo di un danno alla persona. (La Corte ha altresì chiarito che il preteso danno alla persona 1 sarebbe comunque evitabile semplicemente facendo richiesta di un mutamento del domicilio di restrizione). (Sez. 6, Sentenza n. 29679 del 13/03/2008 Rv. 240642 Imputato: De Maria).
5. Cosicchè del tutto corretta risulta l'affermazione di responsabilità dell'imputato con il rigetto della prospettata assenza di dolo da parte dell'imputato che, allontanatosi alle ore 11,00 del 4.6.2007 arbitrariamente dalla comunità terapeutica ove era stato ristretto agli arresti domiciliari, si presentava alle successive ore 12,00 presso i CC adducendo di essersi allontanato a seguito di una lite con il direttore della predetta Comunità, chiedendo di essere tradotto in carcere.
6. Quanto alla censura in ordine alla quantificazione delle concesse attenuanti generiche, si tratta di una inammissibile e generica critica all'esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito, nella specie esercitati senza vizi logici e giuridici.
7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13.5.2014. Il Consigliere estensore Il Presidente Adolfo pi Virginio Angelo Capozzi Alpian DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 MAG 2014 A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R ORTE BU E T Peja Esposito R O C 2