Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo; in tal caso la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali, tenendo conto della situazione dedotta in causa, della volontà effettiva della parte e delle finalità che essa intende perseguire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TELEGONO 6, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO VANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENZO CLEMENTE, giusta, delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15425/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/08/99 R.G.N. 19514/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 marzo 1996 il Pretore di Cassino dichiarò che TE PA era invalida nella misura del 68% con decorrenza dal 1^ luglio 1988, e condannò il MINISTERO DELL'INTERNO a pagarle i conseguenti sussidi economici, "con modalità di legge, accertata la sussistenza dei requisiti socio - economici previsti in materia". Avverso questa sentenza propose appello la PA, chiedendo che il MINISTERO fosse condannato al pagamento dell'assegno di invalidità, che ella aveva richiesto, nonché degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
appello incidentale propose il MINISTERO DELL'INTERNO, sostenendo che, poiché la percentuale di invalidità era inferiore a quella prevista dall'art. 9 del decreto legislativo n. 509 del 1988 (fissata nella misura del 74%), il riconosciuto diritto non sussisteva.
Il Tribunale ha respinto sia l'appello principale che quello incidentale. In ordine alla prima impugnazione, il giudicante, rilevando che TE PA, "nel costituirsi avverso l'appello di controparte non si era limitata a chiederne il rigetto bensì aveva espressamente chiesto la conferma della decisione impugnata", ritiene che questo comportamento, pur non riconducibile all'ipotesi disciplinata dall'art. 329 cod. proc. civ. in quanto successivo alla proposizione dell'appello, esprimeva tuttavia la volontà di mantenere ferme le statuizioni del primo giudice. D'altro canto la difformità delle richieste, formulate prima con l'appello e poi con la costituzione in giudizio, non consentiva lo svolgimento della "funzione di revisio prioris istantiae".
In ordine all'impugnazione incidentale, l'invocata misura d'invalidità del 74%, entrata in vigore solo con il decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, non era applicabile alla situazione in controversia, disciplinata dalla pregressa normativa (che ai fini dell'invalidità prevedeva la misura di riduzione della capacità lavorativa di due terzi).
Per la cassazione di questa sentenza ricorre TE PA, percorrendo le linee d'un unico motivo;
il MINISTERO DELL'INTERNO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, la ricorrente sostiene che la richiesta formulata con l'atto di appello (la riforma della sentenza di primo grado e la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione) non era in contrasto con la richiesta formulata nella comparsa di costituzione e risposta relativa all'appello del MINISTERO, poiché la conferma della sentenza di primo grado (chiesta come risposta all'appello del MINISTERO) era limitata all'aspetto della sentenza che il MINISTERO aveva impugnato: la sussistenza dello stato d'invalidità.
L'effettiva volontà della parte, che il giudice avrebbe dovuto valutare, emergeva dall'esistenza dell'appello che ella aveva formulato e che aveva poi coltivato.
Il ricorso è fondato. È da premettere che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo;
in tale ipotesi, infatti, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali, e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (e plurimis, Cass. 27 maggio 2002 n. 7713, 9 febbraio 1999 n. 1108, 18 febbraio 1993 n. 1988). In questa attività di interpretazione della domanda, il giudice, non condizionato dalle formali parole utilizzate, deve tener conto della situazione dedotta in causa (Sez. Un. 21 febbraio 2000 n. 27), della volontà effettiva della parte e delle finalità che questa intende perseguire (Cass. 29 settembre 1995 n. 10272), deducibile anche per implicito (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2142). In applicazione d'un fondamentale principio logico (la volontà, che è alla base dell'atto, è inscritta, in ogni parte dell'atto stesso:
ogni parte è in tal modo necessaria alla ricostruzione della volontà) oltre che giuridico (in base gli artt. 1363 e 1362 secondo comma cod. civ. - ritenuti applicabili anche nell'interpretazione della domanda giudiziale: Cass. 27 gennaio 1999 n. 719 - è necessaria la valutazione dell'atto e del comportamento delle parti, nel loro complesso), è poi determinante la valutazione della domanda nel suo complesso.
Questo contributo diventa necessario ove l'ambiguità di alcune espressioni, determinanti per il contenuto, suscitino nello stesso giudice di merito qualche perplessità.
Nel caso in esame, il fatto che la richiesta di conferma della decisione di primo grado fosse stata formulata dall'appellante solo "nel costituirsi avverso l'appello di controparte" (come la stessa impugnata sentenza rileva), nell'ambito d'un atto diretto esclusivamente a contrastare questo appello e come materiale prosecuzione e logico sviluppo della formale richiesta di reiezione di questo appello e nella permanenza dell'appello principale (che la stessa parte aveva proposto), imponeva di leggere la richiesta di conferma (della sentenza) nel limitato spazio topografico della relativa formulazione.
Deve essere pertanto affermata la permanenza della domanda proposta con l'appello.
Interessi e rivalutazione spettano anche per i crediti previdenziali (Cass. 14 ottobre 1993 n. 10134). In ordine alla decorrenza di questo diritto, a favore del MINISTERO DELL'INTERNO deve essere riconosciuto lo spatium deliberandi, in funzione delle "esigenze organizzative e di gestione degli enti pubblici previdenziali" nell'ambito delle quali deve essere emesso il "provvedimento amministrativo" sulla privata domanda (Corte cost. 12 aprile 1991 n. 156; Cass. 5 aprile 1995 n. 3962).
In ordine alla consistenza di questo diritto, è tuttavia da osservare che per i ratei maturati fino al 31 dicembre 1991 si applica la disciplina vigente al tempo, quale risultava per effetto della sentenza 12 aprile 1991 n. 156 della Corte costituzionale, e ciò, anche ove l'inadempimento, anteriormente iniziato, si protragga dopo il 31 dicembre 1991; e solo in relazione ai ratei maturati dal 1^ gennaio 1992 si applica l'art. 16 sesto comma della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno causato dalla diminuzione di valore del credito (Cass. Sez. Un., 26 giugno 1996 n. 5895). Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso, in applicazione dell'art. 384 secondo comma cod. proc. civ., deve essere deciso nel merito, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto (l'omessa condanna al pagamento di interessi e rivalutazione), e la condanna del MINISTERO DELL'INTERNO al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme spettanti dal 120^ giorno successivo alla domanda amministrativa e fino al 31 dicembre 1991, e, per il periodo successivo, alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
Per il resto, la sentenza impugnata deve essere confermata. È da disporsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata;
e, decidendo nel merito, condanna il MINISTERO DELL'INTERNO al pagamento, in favore di TE PA, degli interessi e della rivalutazione, dal centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa e fino al 31 dicembre 1991, sul diritto come accertato, ed alla maggior somma fra interessi e rivalutazione sul predetto diritto, in ordine ai ratei maturati dal 1^ gennaio 1992;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003