Sentenza 26 novembre 1999
Massime • 2
In tema di giudizio di appello, il giudice è tenuto a motivare sulla prevalenza o equivalenza delle circostanze solo se esse siano state dedotte con i motivi di impugnazione, ovvero, di ufficio, solo nel caso in cui, in secondo grado, vi sia stata una meno grave valutazione in punto di responsabilità, oppure sia stata riconosciuta una nuova attenuante.
In tema di bancarotta, mentre, dal punto di vista oggettivo, non è dubbio che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, dal punto di vista soggettivo, si richiede la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo, distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali ovvero espone o riconosce passività inesistenti, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata. Tuttavia, tale consapevolezza non può essere semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore. (Fattispecie nella quale la carica di amministratore era stata attribuita ad una cittadina extracomunitaria. La Cassazione, nell'enunciare il principio di diritto sopra riportato, ha annullato la sentenza impugnata evidenziando che il giudice di merito aveva sostanzialmente addossato alla predetta una responsabilità a titolo colposo, la quale , viceversa, può valere solo ai fini delle obbligazioni civili, correlate a determinate omissioni dell'amministratore, ma non per il delitto di bancarotta fraudolenta, per il quale è imprescindibile il dolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/1999, n. 14745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14745 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 26/11/1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco Marini " N. 2072
3. " Andrea Colonnese " REGISTRO GENERALE
4. " TO GL BN " N. 29794/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) GO LI nata DE RD (Romania) il 12/9/1949 2) HI NG nato RA (Varese) il 15/4/1938
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 20/4/1999 Visti gli, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Bruno Foscarini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
GO LI e HI NG vennero tratti a giudizio, svoltosi con il rito abbreviato, per rispondere a) del reato di cui agli artt, 110 C.P. l I comma L. 516/82 perché la GO, quale formale amministratore unico della s.r.l. "Officina Revisione HIne Industriali" ... il HI quale dominus gestore di fatto della medesima società, in concorso fra loro, omettevano di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 1989 per un ammontare complessivo di ricavi e corrispettivi non dichiarati accertati in Lire 221.936.000; accertato in Desenzano del Garda il 19 10-95 b) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 216 N. 1, 219 II comma N. 1, 223 I comma L.F. perché, nelle rispettive qualità, distraevano una autovettura Y10 ... e beni strumentali del valore complessivo di Lire 2.467.000 .... c) artt. 217 L.F. ... d) artt. 110 C.P., l VI comma L. 516/82 ... .
Con sentenza in data 14-4-97 il G.U.P./Tribunale di Brescia dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti (assorbito il reato di cui al capo D in quello di cui al capo c), unificati per continuazione, e, con attenuanti generiche prevalenti per la GO ed equivalenti per il HI, condannava la GO ad anni uno mesi sei di reclusione e il HI ad anni due mesi due di reclusione. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 20-4-99, proscioglieva per prescrizione del reato di cui al capo C e rideterminava la pena per i residui reati di cui ai capi A - B in anni uno mesi quattro giorni venti di reclusione quanto alla GO e in anni due giorni venti di reclusione quanto al HI. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per denunciare:
la GO: 1) violazione degli artt. 593 cpv. C.P.P. per non avere la Corte disposto l'assunzione come teste del curatore la cui audizione era assolutamente necessaria (e possibile pur trattandosi di giudizio abbreviato S.U. 29-1-96 N. 930) per la dimostrazione dell'assoluta estraneità della GO ai fatti addebitati 2) violazione dell'art. 5 C.P. e vizi di motivazione in ordine alla non ritenuta ignoranza inevitabile della Legge penale da parte della GO, cittadina rumena di limitata cultura in Italia da breve periodo,
il HI: 1) violazione dell'art. 219 cpv. N. 1 L.F. in ordine alla ritenuta aggravante della "pluralità dei fatti" di bancarotta 2) violazione degli artt. 597 V comma C.P.P., 69 C.P. per la mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche 3) vizi di motivazione in ordine all'affermato concorso nel reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1989, obbligo che competeva all'amministratore unico GO che per tale reato era stata condannata.
Il ricorso del HI deve essere rigettato.
Ed infatti 1) l'aggravante della pluralità dei fatti ex art.219 N. 1 C.P. è prevista non soltanto in presenza di più violazioni qualitativamente diverse tra quelle previste in ciascuno degli artt. 216 - 217 - 218 L.F. (ad es. bancarotta patrimoniale, documentale, preferenziale ex art. 216 L.F.) ma altresì nel caso di più fatti rientranti nell'ambito della stessa ipotesi, ad es. di "distrazione", come avvenuto nella fattispecie nella quale quindi correttamente sono stati addebitati i diversi episodi di distrazione dell'autovettura e dei beni strumentali dell'impresa, e la reductio ad unum in relazione all'aggravante può aversi soltanto quando la stessa struttura del reato prevede una pluralità di condotte (come ad es. la "dissipazione" e ex art. 216 N. 1 L.F. quanto alla bancarotta fraudolenta, o la "consumazione di notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprevidenti" quanto alla bancarotta semplice ex art. 217 N. 2 L.F.); una conferma di quanto sopra può essere ravvisata nella circostanza che la pluralità dei fatti "previsti in ciascuno degli articoli indicati" di cui parla l'art. 219 cpv. N. 1 L.F. riguarda anche l'art. 218 L.F. che, a differenza dei precedenti artt. 216 - 217, prevede soltanto l'ipotesi in cui l'imprenditore "... ricorre o continua a ricorrere al credito dissimulando il proprio dissesto, e quindi l'aggravante in questione è integrata da una pluralità di fatti, appunto, di ricorso abusivo al credito.
2) la dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche non era stata dedotta con i motivi di appello e quindi non era necessaria una specifica motivazione sul punto;
dovendosi per completezza rilevare che neppure di ufficio il giudice avrebbe potuto effettuare un nuovo e più favorevole giudizio di comparazione, che è consentito dall'art. 597 V comma cioè soltanto "quando occorre", e cioè quando in grado di appello vi sia stata una meno grave valutazione in punto responsabilità o sia stata riconosciuta una nuova attenuante e si imponga, quindi, una nuovo giudizio di comparazione.
3) l'amministratore di fatto, dominus della società, quale pacificamente era il HI, risponde direttamente e comunque in concorso con l'amministratore "di diritto" dei reati in materia di imposte in relazione, appunto, alla gestione della società. Il ricorso della GO è, invece, parzialmente fondato. L'impugnata sentenza ha ritenuto che la GO soltanto formalmente era "amministratore unico" della società, che in realtà era amministrata dal dominus HI e nella quale, in breve periodo di tempo "si erano succeduti ben tre amministratori unici, tutti di sesso femminile, che non risultavano ne' in possesso di competenze specifiche ne' avere compiuto atti di gestione".
Ha però ritenuto che la responsabilità per la bancarotta doveva essere affermata per la GO che, quale amministratore unico, aveva l'obbligo giuridico di impedire le distrazioni ed esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione, dovendo, al limite, sollecitare anche con atti formali, la possibilità di esercitare i suoi poteri e, al limite, dimettersi dell'incarico. Tale radicale affermazione non può essere condivisa. Non vi è dubbio che l'amministratore di diritto ancorché "testa di legno" può essere chiamato a rispondere dei reati fallimentari in quanto commessi con attività di concorso con l'amministratore di fatto, attività di concorso che può essere attuata anche con omissioni;
ciò in base all'art. 40 cpv. C.P. per il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo" e desumendosi "l'obbligo giuridico di impedire l'evento" - che per costante giurisprudenza può scaturire da qualsiasi ramo del diritto - dall'art. 2392 C.C. riguardante obblighi e responsabilità degli amministratori;
con la conseguenza che "risponde del reato di concorso in bancarotta fraudolenta a norma dell'art. 40 cpv. C.P. l'amministratore di una società che, violando l'obbligo di vigilanza e quello di attivarsi per impedire atti pregiudizievoli per soci;
creditori e terzi, obbligo di ordine generale desumibile dall'art. 2392 C.P., abbia consentito ad altri amministratori di commettere fatti di bancarotta (Cass. Sez. V 26-6- 90, Bordoni e altri, in Cass. Pen. 1991 pagg. 828 sgg.). Ciò peraltro esaurisce soltanto l'elemento oggettivo del reato essendo evidente che il richiamo agli artt. 40 cpv. C.P. e 2392 C.C. riguarda soltanto il rapporto di causalità tra l'omissione dell'amministratore di diritto e i fatti di bancarotta commessi dall'amministratore di fatto.
Resta il problema dell'elemento soggettivo del reato in relazione al quale la Corte, richiamando sua recente giurisprudenza (oltre la menzionata Sez. V 26-6-90 Bordoni, le più recenti Sez. V 5 2-98, Riccieri +1, Sez. V 20-10-94, De Focatiis in Cass. Pen. 1996 pagg. 1976 sgg. e Sez. V 26-11-97, Gusmeroli) ritiene che ad integrare il dolo dell'amministratore di diritto sia sufficiente la generica consapevolezza da parte sua che l'amministratore effettivo distrae, occulta etc. (senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi di distrazione, occultamento ecc., che possono essere numerosi e svolgersi in un ampio arco di tempo); generica consapevolezza che peraltro non può presumersi sul semplice dato di avere il soggetto acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore e che secondo la ricostruzione effettuata dall'impugnata sentenza - la quale, in sostanza afferma una responsabilità colposa che può valere solo ai fini delle obbligazioni civili correlate a determinate omissioni dell'amministratore ma non per il delitto di bancarotta fraudolenta per il quale è imprescindibile il dolo - deve essere ragionevolmente esclusa nella GO.
Diverso il discorso in ordine alla contravvenzione tributaria di cui al capo a) per la quale è sufficiente la colpa, sicuramente presente essendo la GO venuta meno all'obbligo di diligenza, correlato alla sua qualità di amministratore unico della società, obbligo in relazione al quale motivatamente l'impugnata sentenza ha escluso l'inevitabilità dell'ignoranza della Legge penale. Sulla base dei dati risultanti dalla stessa sentenza, ai sensi dell'art.620 lett. l) C.P.P., la pena per la contravvenzione può essere determinata nella misura minima di mesi uno giorni dieci di arresto Lire 4.450.000 di ammenda (base mesi 3 arresto Lire 10.000.000 ammenda - 1/3 per le generiche - 1/3 per il rito abbreviato).
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di GO LI in ordine al delitto di cui al capo B (bancarotta fraudolenta) poiché il fatto non costituisce reato e, conseguentemente, ridetermina la pena per la contravvenzione di cui al capo A) in mesi uno e giorni dieci di arresto e Lire
quattromilioiiquattrocentocinquantamila di ammenda, ferme restando le già concesse attenuanti generiche e la diminuente ex art. 442 C.P.P.; rigetta il ricorso di HI NG e condanna il ricorrente al pagamento del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 1999