Sentenza 6 marzo 1998
Massime • 1
L'art. 490 cod. pen. sanziona la soppressione anche parziale degli atti pubblici, come tali intendendosi, ai sensi dell'art. 492 cod. pen., gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. Va perciò esclusa la punibilità come delitto contro la fede pubblica della soppressione delle copie autentiche, quando non tengano luogo degli originali mancanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/1998, n. 6685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6685 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. MALINCONICO AL PRESIDENTE del 6.3.1988
1. Dott. MARRONE FRANCO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " CH NZ " N. 482
3. " MA AL " REGISTRO GENERALE
4. " LA MA " N.28777/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL AR n. Chiavari il 20.10.1941
CECCHI PAOLA n. Genova il 24.9.1956
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 17 marzo 1997 Udita la relazione fatta dal Consigliere Marrone
Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Mario Favalli che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Udito il difensore avv. Umberto Garaventa del Foro di Genova M O T I V I
1) A seguito di giudizio abbreviato, gli imputati venivano assolti dal G.I.P. del Tribunale di Genova il 10.12.1995 perché il fatto non costituisce reato dai seguenti delitti:
a) al reato di cui agli artt. 81, 110, 490 ( in relazione agli artt. 476 co. 2), 476 co. 2 c.p., perché in concorso tra loro e con EL CO (nei confronti del quale si procede separatamente), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sopprimevano parte di un atto (riguardante la Emage Italiana Srl) che lo stesso DE aveva formato nella sua qualità di notaio, atto che era stato depositato presso l'Ufficio Società Commerciali del Tribunale di Genova;
formavano quindi, in sostituzione di quello soppresso, un nuovo atto recante un testo parzialmente emendato;
b) al reato di cui agli artt. 81, 110, 476 co. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, alteravano altri due esemplari dell'atto di cui al capo precedente.
Hanno accertato in fatto i giudici del merito che nell'ambito del procedimento di fusione delle società Emage Italiana Srl e Ing. Anserini e C. Spa si era predisposto il progetto di fusione, indicandosi nell'1.1.1995 la data a partire dalla quale l'operazione avrebbe avuto efficacia;
tale data veniva indicata nella pubblicazione del progetto in Gazzetta Ufficiale il 28.2.1994, e nella nota di iscrizione delle istanze di omologazione delle delibere societarie nel registro detenuto nella cancelleria del Tribunale;
dato corso agli adempimenti di legge e decorsi i termini previsti dall'art. 2501 sexies c.c., ciascuna società approvava, con assemblea straordinaria, il progetto di fusione come sopra predisposto e pubblicato.
Peraltro, mentre dal verbale di assemblea 29.7.1994 della "Ing. Anserini" la data di efficacia della operazione veniva indicata nell'1.1.1995, nel verbale di assemblea della "Emage Italiana" tale data veniva indicata nell'1.1.1994.
Il G.I.P. ha ritenuto non punibili gli imputati sia per la irrilevanza del falso (correzione di errore materiale) sia per la sua innocuità.
La Corte di Appello, invece, ha affermato che la problematica riguardante il falso innocuo mentre era riferibile al reato sub b), non lo era a quello sub a) in quanto è pacifico che l'esemplare del verbale affetto dall'errore depositato presso la cancelleria del Tribunale venne materialmente soppresso e sostituito da altro emendato, di tal che è stata posta in essere una condotta vietata prevista dalla norma incriminatrice che tutela l'integrità fisica del documento - atto pubblico in sè, a prescindere da qualsivoglia ulteriore considerazione.
Quanto al dolo ha precisato che è incontroverso che gli agenti avessero coscienza e volessero eliminare gli esemplari dell'atto viziato, essendo irrilevante la finalità ulteriore di tale comportamento.
Col ricorso la difesa deduce:
1. illogicità e mancanza di motivazione, in relazione al dolo 2. erronea applicazione di legge penale, in relazione alla natura degli atti soppressi
3. violazione di norme giuridiche, in quanto il vizio dell'atto non era tale da esporlo al rischio di fondate impugnazioni donde l'errore sulle norme attinenti la fusione di società (art. 2501-2504 sexsies C.C.).
2) Il secondo motivo di ricorso è fondato.
All'imputato è stato addebitato il delitto di cui all'art. 490 c.p. per avere soppresso parte di un atto che era stato depositato presso l'Ufficio società commerciali del Tribunale. L'art. 490 sanziona la soppressione anche parziale dell'"atto pubblico", con le pene previste negli artt, 476 e 477 cod. pen.. Il codice penale stabilisce espressamente (art. 492) che nella denominazione di "atti pubblici" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. D'altra parte, l'art. 490 non richiama l'art. 478 c.p. che riguarda la falsità materiale delle copie autentiche di atti pubblici.
Concordi dottrina e giurisprudenza (v. Cass., Sez. V, 22.2.1978 Minio) escludono, perciò, la punibilità come delitto contro la fede pubblica, della soppressione delle copie autentiche, quando non tengano luogo degli originali mancanti.
Nel caso in esame l'atto depositato presso la Cancelleria commerciale del Tribunale è appunto una copia autentica dell'atto pubblico rogato dal notaio, ma non avente la caratteristica dell'art.2716 C.C. (e cioè la mancanza dell'atto originale).
Pertanto, trattandosi della parziale soppressione di una copia autentica di atto pubblico, la condotta dell'imputato non è inquadrabile nella fattispecie, di cui all'art. 490 c.p.; onde la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1998