Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/1998, n. 6685
CASS
Sentenza 6 marzo 1998

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L'art. 490 cod. pen. sanziona la soppressione anche parziale degli atti pubblici, come tali intendendosi, ai sensi dell'art. 492 cod. pen., gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. Va perciò esclusa la punibilità come delitto contro la fede pubblica della soppressione delle copie autentiche, quando non tengano luogo degli originali mancanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/1998, n. 6685
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6685
    Data del deposito : 6 marzo 1998

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