Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
DIR LIRE 1500 CANCELLERIA 03430/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT ANO D021185 LA COR ASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Servită pe dials. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Estinzione Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente R.G.N. 19887/98 Cron. 7053 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 1131 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud. 31/10/00 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere GOLDONI - Rel. ConsigliereDott. Umberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. TL SOLE 24 ORE S E NTENZA per diritti t. 3000 sul ricorso proposto da: LCANCELLIERE GLG DI PI CA & C SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore PI AR, 1. A/ LIRE 1500 elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato CEVOLOTTO GIULIO, che lo difende unitamente D239706 all'avvocato RONFINI LUIGI, giusta delega in atti;
C 0239707 ricorrente
contro
BA CC & C SNC, ora Ditta AUTOSHOP 2 di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -UFFICIO COPIE 2000 BA FE e C. S.n.c., in persona del legale Richiesta copia studio elettivamente dai Sig. PRESTARS 1765 rappresentante BA FE per diritti 3000 03 LUG. 2001 -1- IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA A CHINOTTO 1\C\14, presso lo studio dell'Avvocato ERMANNO PRASTARO che lo difende unitamente all'Avvocato CHIAVENTONE ADOLFO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 565/98 del Tribunale di TREVISO, depositata il 15/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/00 dal Consigliere Dott. Umberto му GOLDONI;
udito l'Avvocato CEVOLOTTO GIULIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avvocato PRASTARO ERMANNO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del riorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione del 30.11.1988, la srl G.L.G. chiedeva accertarsi il diritto di servitù di passaggio a favore del proprio fondo (mappale 928) ed a carico dei fondi della snc TT FE & C. (mappali 1254 e 1255). Tale ultima società, costituitasi, chiedeva rigettarsi la domanda attorea. Con sentenza 24.1.1991, l'adito Pretore di Montebelluna,per quanto qui ancora interessa, respingeva la domanda di accertamento di servitù a favore del fondo di cui al mappale 928 e a carico del fondo di cui al mappale n. 1255 e, conseguentemente, la domanda di eliminazione delle opere eseguite su detto mappale. Avverso tale decisione proponeva appello la G.L.G.; costituitasi, la snc TT chiedeva rigettarsi l'impugnazione. ry Con sentenza in data 27.11.97/15.4.1998, l'adito Tribunale di Treviso respingeva il gravame con condanna dell'appellante alle spese del grado. Si osservava al riguardo: che la mancata espressa menzione della servitù nell'atto di compravendita del mappale n.928 tra la venditrice ME RE e l'acquirente srl G.L.G. a fronte dell'espressa menzione di altri diritti di servitù andava interpretato come volontà delle parti di limitare il trasferimento solo ad alcuni diritti di servitù collegati al fondo venduto e ciò in quanto la RE aveva già venduto con atto del 1983 il mappale 1255 alla Società TT, cosa questa che aveva comportato l'estinzione per confusione del diritto di servitù a carico di tale mappale a favore del mappale n. 1256, pure acquistato dalla TT;
che la non menzione della servitù a favore del mappale n.928 nel successivo contratto del 1985 non poteva considerarsi casuale, in quanto le parti avevano voluto escludere il trasferimento di tale servitù in quanto il mappale n.928 poteva comunque fruire di altro comodo passaggio. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la G.L.G. srl sulla base di quattro motivi;
resiste con controricorso la TT snc. Motivi della decisione La Società ricorrente, con il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1027 e ss.; 1362 e ss.; 1470 e ss. c.c., nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1027 e ss;
1032; 1350; 1362 e ss.; 1470 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al punto decisivo della controversia) si svolge un ordine di censure sostanzialmente collegato alle doglianze contenute nel ricordato primo motivo di ricorso;
entrambi tali му profili hanno poi indubbia connessione anche con il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1027, 1031, 1362 e ss.; 1470 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al punto decisivo della controversia), sicchè tali doglianze possono essere esaminate congiuntamente. In buona sostanza, il Tribunale di Treviso ha ancorato la sua decisione su alcune basilari considerazioni. La servitù di passaggio di cui si controverte non fu enunciata, a differenza di altre servitù, nel negozio di compravendita del 1985 e ciò, non costituendo rinuncia alla servitù stessa, pure non risulta casuale, atteso che appare manifestazione implicita ma chiara delle parti di escludere il trasferimento di tale servitù, stante che il mappale poteva comunque fruire di altro comodo passaggio. 2 Contrappone a tale ricostruzione la Società ricorrente alcune critiche basate in primo luogo sulla consolidata giurisprudenza secondo cui il trasferimento del fondo dominante implica, ex lege, quello della servitù, che inerisce, dal lato attivo e passivo, al fondo dominante e servente, anche quando di essa non sia fatta menzione nell'atto (di recente, sent. 13.6.1995, n.6680); dunque, la mancata enunciazione sarebbe priva di significato, a fronte della sussistenza della preesistente servitù. Ancora, l'esigenza che nell'atto costitutivo di una servitù siano specificamente indicati tutti gli elementi di questa non implica la necessità della espressa indicazione ed analitica descrizione del fondo servente e di quello dominante, essendo sufficiente che i predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto (ibidem) donde la sostanziale carenza di significato della mancata menzione му atteso che il riferimento all'atto di divisione era tale da integrare sufficienti riscontri. Ancora, poiché il Tribunale aveva riconosciuto con l'espressione "come bene poteva fare...", la RE avrebbe potuto trasferire anche la servitù in discorso, mentre tanto faceva venir meno l'ipotesi di estinzione della servitù per confusione. Va precisato che è di evidente valenza assorbente l'argomento secondo cui al momento del trasferimento a favore della G.L.G., la servitù già esistente a favore del mappale 928 si fosse estinta per confusione. Infatti, ove ciò fosse verificato, è evidente che non poteva essere trasferito uno ius in re aliena che non esistesse più; tale è la tesi del Tribunale che, ricostruendo la volontà contrattuale sia dall'atto del 1983 che da quello del 1985, ne deduce che in tanto poteva sussistere la servitù a favore del mappale 928, in quanto sussistesse quella a favore del mappale 1256. Tale ricostruzione del complesso degli atti in esame appare sostenuta da una lettura degli stessi che non appare né immotivata né illogica, alla stregua della situazione dei luoghi, del contenuto del contratto del 1985, in cui, a 3 w ww. differenza di quanto previsto per altri pesi, non si menziona affatto la servitù qui controversa, nonché dalla CTU espletata in primo grado. Poiché la interpretazione della portata e del senso da attribuire al contratto si risolve in una indagine di merito che, ove congruamente motivata, come, per quanto sopra evidenziato, è avvenuto nel caso di specie, non è censurabile in questa sede di legittimità (cfr. sentenze 16.12.1982, n.6980; 2.2.1996, n.914, con altre), è evidente che non trovano applicazione nel caso in esame gli esatti principi richiamati dalla ricorrente, atteso che il presupposto su cui dovrebbero basarsi non sussiste, in ragione del fatto che la servitù in esame non sussisteva più perché estintasi per confusione. Obietta però la ricorrente che la ricordata espressione “come ben poteva fare riferita alla RR sarebbe in contrasto con tale ricostruzione, tanto " da essere del tutto contraddittoria, donde la censura relativa. Occorre osservare che l'articolato argomentare del Tribunale, peraltro espressamente correlato con quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, appare del tutto idoneo a fornire giustificazione del suo motivato convincimento;
sicchè la locuzione in argomento appare qualificabile come un obiter dictum assolutamente extrapolabile dal complessivo contest e privo di autonoma valenza, come tale inidoneo a determinare insanabile contraddizione nella motivazione. E' appena il caso di aggiungere che, data la apoditticità della espressione, non si potrebbe neppure escludere che con essa si facesse implicito riferimento ad una eventuale costituzione ex novo di essa servitù. In ogni caso, il denunciato vizio di contraddittorietà non sussiste. I primi tre motivi non possono pertanto trovare accoglimento. Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 112 cpc;
omessa pronuncia) la Società ricorrente si duole del fatto che a fronte di una specifica richiesta di rinnovazion delle operery 4 realizzate sul mappale 1254, impeditive, asseritamente, dell'esercizio del diritto di servitù come accertato in sede di CTU, il Tribunale non si era pronunciato. E' più che evidente che dal complesso della decisione del Tribunale, qui impugnata, e di quella del pretore, emerge chiaramente che, con motivazione (lire di fatto, non censurabile in questa sede di legittimit a th aistevano opere uy che impedissero la normale esplicitazione della servitù di passo;
tanto risulta implicitamente del complessivo tenore della sentenza qui impugnata che, anche in narrativa, ricorda come la relativa questione si fosse in concreto articolata e risulta in prime cure, conseguentemente ribadendo la validità della decisione relativa. Anche tale motivo non può pertanto trovare accoglimento. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 110000 TOT 290000
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in LA√71.000 oltre a L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 31.10.2000 Il Presidente Il Consigliere estensore what.Splodovi IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri MPR 2001 5 -།,: -----"---———--