Sentenza 17 maggio 2005
Massime • 1
In tema di appello, la relazione della causa di cui al primo comma dell'art. 602 cod. proc. pen. ha funzione meramente espositiva e non ha alcuna incidenza sul principio del contraddittorio. Ne consegue che non è affetta da nullità la sentenza di appello che dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione, ancorchè tale causa di inammissibilità non sia stata preventivamente rilevata nella suddetta relazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2005, n. 21398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21398 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 17/05/2005
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - ORDINANZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 795
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 46430/2004
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RA US, nato il [...] a [...]
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G. in persona del Dr. Gianfranco CIANI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria 28 settembre 2004 n. 1215, che ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto contro la sentenza del Tribunale di Palmi 30 maggio 2003 n. 820, US IC ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 602, 597,178 e 179 c.p.p. perché nella relazione della causa nel giudizio di appello era stato illustrato il merito della vicenda, senza alcun accenno al problema dell'ammissibilità dell'appello, non eccepita dall'Accusa;
2. violazione o erronea applicazione dell'art. 585 n. 1 lett. d) c.p.p. perché all'udienza del 15 novembre 2002 il Giudice di primo grado subentrato nella trattazione del processo aveva rinnovato il dibattimento senza dichiarare la contumacia e senza che il difensore, assente all'udienza precedente per aver aderito all'agitazione indetta dalle Camere Penali, avesse avuto comunicazione della nuova data fissata per la prosecuzione del dibattimento.
L'impugnazione è inammissibile.
La relazione della causa di cui al primo comma dell'art. 602 c.p.p. è l'atto introduttivo del giudizio di appello e consiste nell'esposizione per riepilogo della vicenda processuale che ha dato luogo all'impugnazione in funzione del principio dell'oralità del processo, che in quella fase non prevede, se non eccezionalmente e per casi specifici e precisamente definiti, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La relazione ha pertanto funzione meramente espositiva e non ha alcuna incidenza sul principio del contraddicono perché non comporta, anzi esclude l'espressione di valutazioni di merito nonché la rilevazione di eventuali vizi procedurali non denunciati nei motivi di appello.
È pertanto manifestamente infondata l'eccezione di nullità della sentenza di appello, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto intempestivamente proposta, per il fatto che tale causa di inammissibilità non sia stata preventivamente rilevata nella suddetta relazione.
Altrettanto manifestamente infondata è la seconda eccezione. Il rispetto dei termini per l'impugnazione stabilito dall'art. 585 c.p.p. non ha alcuna implicazione col principio devolutivo sancito nell'art. 597 c.p.p. in quanto non riguarda i limiti della cognizione del giudice di appello, ma è causa di inammissibilità dell'impugnazione che, per disposizione dell'art. 591 c. 2 c.p.p., il giudice di questa dichiara con ordinanza anche d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta di parte.
La sentenza d'appello che dichiara d'ufficio inammissibile l'impugnazione per intempestività è conforme alla norma processuale ed è manifestamente infondata l'eccezione di nullità della stessa per pretesa violazione del principio devolutivo. Il primo motivo di ricorso è perciò inammissibile per manifesta infondatezza. Per quanto riguarda il secondo motivo si osserva che per giurisprudenza costante qualora il difensore di fiducia non sia comparso e non abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire allo sciopero proclamato dalla categoria degli avvocati, nella ipotesi che il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, dichiari la propria volontà di aderire all'astensione non è dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice, esercitando il sostituto processuale tutti i diritti e le facoltà della difesa, ivi compresa la ricezione dell'avviso orale dato dal giudice in udienza (Cass., Sez. 2^, 28 febbraio 2002 n. 14291, ric. Treppiedi A.M.; Sez. 2^, 7 novembre 2000-24 gennaio 2001 n. 700, ric. Barbato). Nella specie, all'udienza del 19 aprile 2002, in assenza del difensore di fiducia è stato nominato un difensore d'ufficio, il quale ha dichiarato di aderire all'astensione tecnica dalle udienze proclamata dalle Camere Penali, sicché nessun avviso della fissazione della nuova udienza era dovuto al difensore di fiducia.
La posizione dell'imputato è regolata dalla disposizione dell'art. 420 quinquies c.p.p., secondo la quale l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
Nel caso in esame l'imputato, non comparso alla prima udienza in data 20 febbraio 2001 e dichiarato contumace, è comparso all'udienza successiva del 3 luglio 2001 e di conseguenza gli è stata revocata la dichiarazione di contumacia, per cui correttamente è stato considerato presente nelle udienze successive.
Nè sul punto può incidere la rinnovazione del dibattimento a causa della sostituzione della persona fisica del giudice. Infatti, fra l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nel processo nonché la partecipazione del pubblico ministero e la trattazione della causa non è prevista alcuna interferenza.
Lo svolgimento del processo si realizza attraverso la continuità delle udienze e la garanzia della regolarità del contraddittorio è assicurata dalle regole sulla contumacia, la presenza e l'allontanamento volontario dell'imputato, senza che vi abbia alcuna influenza il contenuto dell'attività processuale compiuta nelle singole udienze.
Pertanto, la rinnovazione del dibattimento a causa della sostituzione della persona fisica del giudice non richiede di per sè alcun avviso all'imputato contumace e, a maggior ragione, all'imputato non comparso o che si sia volontariamente allontanato nel corso dell'udienza; e, per converso, non è ravvisabile la nullità prevista dall'art. 525 c. 2 c.p.p. per violazione del principio della continuità del giudice (Cass., Sez. 3^, 11 marzo 2003 ric. Scalise). Di conseguenza, intervenuta la revoca della contumacia, all'imputato che non sia successivamente comparso non è dovuto alcun avviso neppure nell'ipotesi in cui all'udienza si proceda alla rinnovazione del dibattimento da parte di giudice diverso da quello originariamente designato.
Il giudizio di primo grado si è quindi svolto correttamente, per cui anche i vizi eccepiti col secondo motivo di ricorso appaiono manifestamente insussistenti.
Il ricorso dev'essere perciò dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E. 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2005