Sentenza 15 gennaio 2003
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- 1. L’ottenibilità dell’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in via cautelare con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.: secondo la…Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 2 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2003, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE DI ri Magis0 05 23 /0 0 3 CESSIONE DI CREDITO Composta dagli I .G.N. 15337/00 President Dott. Antonio Consigliere - VITRONE Dott. Ugo Cron. 371 PLENTEDA - Rel. Consigliere Dott. Donato 182 Consigliere - Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 24/06/2002 Dott. Aniello ConsigliereNAPPI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA FR, in qualità di curatore del fallimento SS OD elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCO POLO 84, presso l'avvocato LINDA CIPOLLONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO LO PIANO, FRANCESCO MARTINELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente contro 4: LIRE 1500 GIAN ITALIA SPA, BARSANTI GIULIA, PUNTO ZERO DITTA;
intimati F 2002 avverso la sentenza n. 393/00 della Corte d'Appello di A101426 1427 FIRENZE, depositata il 02/03/00; Ridifi udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Martinelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Il Tribunale di Livorno con sentenza 10.12.1996 ri- gettò l'azione revocatoria proposta il 9.12.1991 dal fallimento di SS OD nei confronti della socie- tà Gan Italia s.p.a., di NT UL e della ditta TO Zero, per la declaratoria di inefficacia di alcu- ni atti di cessione del credito di L. 150.000.000, van- tato verso la società PH IL S.,p.a., poi Gan Italia. Tale credito era derivato dal danno per l'incendio verificatosi il 23.4.1986 nel locale Night Club Bounty di Vada, coperto da assicurazione con la predetta com- pagnia, per il quale era stato proposto altro giudizio con atto 16.12.1987 nei confronti della PH IL. I cessionari erano rimasti contumaci mentre la SO- cietà assicuratrice aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo stipulato il contrat- 2 to di assicurazione con tal MP AM, che non le aveva comunicato alcuna cessione del contratto;
nonché la prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Avverso tale sentenza, che aveva ritenuto non pro- vate le cessioni di credito, propose appello la curate- la fallimentare, producendo uno degli atti di cessione e chiedendo di essere ammessa alla prova per interpello dell'altro atto. Resistettero alla impugnazione i cessionari e la società Gan Italia, la quale chiese la sospensione del giudizio in attesa che fosse definito l'altro, resi- stette alla impugnazione e propose appello incidentale, con riferimento all'omesso accoglimento della sua do- manda di declaratoria della prescrizione del credito ceduto. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza 25.2.2000, respinse l'appello, dichiarò prescritto il diritto di credito ceduto e carente la appellante di interesse sia alla impugnazione che alla domanda revo- catoria proposta e la condannò alle spese del processo. Ha ritenuto la corte di merito dopo avere ricono- sciuto la legittimazione passiva della società Gan, per l'interesse all'accertamento della prescrizione del - che fosse trascorso il termine annuale credito ceduto previsto dall'art. 2952 c.c., tra la data dell'evento del 23.4.1986 e quello dell'11.12.1987 della notifica- zione della citazione, con cui SS OD aveva chiesto che fosse accertato nei confronti della società assicuratrice il credito, che era poi stato oggetto della cessione sottoposta a revocatoria. La prescrizio- ne aveva privato di interesse il curatore all'appello oltreché alla domanda originaria. Propone ricorso per cassazione con cinque motivi il curatore del fallimento;
nessuno degli intimati ha pre- sentato difese. Motivi della decisione Con il primo motivo denunzia il ricorrente la omes- sa motivazione sul punto decisivo della controversia concernente la esistenza del credito ceduto, dichiarato prescritto, sebbene il giudice istruttore in primo gra- I'M do, il collegio in sede di reclamo avverso il suo provvedimento e quindi il tribunale in sede decisoria avessero ripetutamente affermato che, avendo la causa ad oggetto l'azione revocatoria, non fosse influente accertare la esistenza del credito che il SS aveva nei confronti della assicuratrice;
ed essendo la socie- tà PH chiamata in giudizio come debitore ceduto, non si ponesse il problema della sua eventuale carenza di legittimazione passiva, non sussistendo alcun colle- 4 gamento pregiudiziale tra la presente causa avente ad oggetto la revoca della cessione e quella pendente presso il tribunale per l'accertamento del credito ce- duto. A fronte di tale decisione, quella della corte di merito - deduce il ricorrente sarebbe priva della esplicitazione delle ragioni della scelta contraria. Con il secondo motivo il curatore del fallimento denunzia la inammissibilità dell'accertamento sulla esistenza del credito, sostenendo che la questione sul- la quale la sentenza impugnata si è pronunziata è irri- levante ai fini del presente giudizio. Con il III° motivo è denunziata la violazione del principio del ne bis in idem. Rileva il ricorrente che nella ipotesi di rilevanza di quell'accertamento, la corte di merito avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. Con il IV° ed il V° motivo è denunziata la viola- zione, rispettivamente, dei principi del contradditto- rio e dell'onere della prova. Osserva il ricorrente che sul punto della prescri- zione non vi era stato contraddittorio, avendolo esso rifiutato, per essere la questione estranea all'oggetto della causa;
la corte, decidendo a riguardo, avrebbe dovuto dichiarare ammissibile e rilevante la eccezione 5 di prescrizione e invitare l'appellante a dedurre, nel rispetto del suo diritto di difesa, così consentendo di provare i numerosi atti interruttivi della prescrizione compiuti dal fallito. Quanto all'onere della prova, la- menta che la eccezione di prescrizione sia stata accol- ta sulla base di mere affermazioni di parte, prive di riscontro. Il ricorso è infondato e va respinto. Premesso che oggetto del presente giudizio è la inefficacia della cessione del credito vantato da Gros- si OD nei confronti della società PH IL ( ora Gan Italia), ceduto a NT UL e alla ditta TO Zero, mentre dell'altro, precedentemente instau- rato, oggetto è la esistenza del credito, senza pregio sono i motivi di censura, che sotto profili diversi prospettano doglianze, per avere il giudice di merito ritenuto la prescrizione del diritto in un giudizio, quale è il presente, in cui non sarebbe in contestazio- ne il credito, essendo esso thema decidendum dell'altra controversia. Di siffatta doglianza è palese la inconsi- stenza, ove si consideri che la ragione su cui si fonda è la opinione manifestata nel giudizio di primo grado dal giudice istruttore e dal tribunale, sia nella fase istruttoria che in quella decisoria, i quali avevano 6 giudicato irrilevante l'accertamento della esistenza del credito del SS nei confronti della società as- sicuratrice, avendo il giudizio ad oggetto l'azione re- vocatoria. E la sentenza impugnata sarebbe censurabile, per non avere motivato in ordine alle ragioni della scelta contraria. La corte territoriale, nel valutare l'interesse della curatela fallimentare alla domanda e quindi al- l'appello, ha invece considerato rilevante, prima di stabilire se fossero sussistiti gli elementi dell'azio- ne revocatoria fallimentare, che il tribunale aveva escluso, verificare la esistenza dell'oggetto dell'atto di cessione revocando e cioè del credito, essendo il relativo accertamento suscettibile di risolvere la con- troversia;
ed è poi pervenuta al convincimento della sua estinzione per prescrizione, sollecitata dall'ap- pello incidentale della società assicuratrice, che ave- va chiesto in via riconvenzionale la declaratoria della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. A fronte di tale situazione è privo di ogni fonda- mento l'assunto che la corte territoriale abbia mancato di indicare le ragioni della propria statuizione, esse risultando appalesate dalla impugnazione incidentale, dalla pregiudizialità della questione della esistenza del diritto rispetto alla efficacia della sua cessione 7 e dal richiamo dell'art. 2952 c.c.. Il secondo motivo, inammissibile perché formulato senza alcuna esplicitazione del vizio della impugnata decisione, che ne legittimerebbe l'accertamento, Co- munque infondato. Per quanto prima rilevato, è presupposto della azione revocatoria esperita la esistenza del credito, non essendo dato comprendere quale lesione della garan- zia patrimoniale della massa concorsuale ovvero quale lesione della par condicio creditorum abbia prodotto un atto dispositivo senza contenuto, per essere il credito trasferito estinto prima ancora della sua cessione. Quanto al terzo, la censura è al pari della prece- dente inammissibile. Premesso che nessuna violazione del principio del ne bis in idem è ravvisabile nella specie, non essendo ipotizzabile allo stato alcun con- flitto di giudicati, in mancanza di altre decisioni sul punto della esistenza del diritto di credito, né pro- spettandosi una siffatta eventualità con riguardo al- l'altro giudizio, che è stato sospeso proprio in rela- zione alla pendenza di questo, il principio richiamato ha semmai ragione di essere invocato nell'altra sede, a fronte del presente giudicato. Palesemente infondati sono poi gli altri due moti- sia per ciò che attiene alla doglianza in ordine vi;
8 alla supposta violazione del contraddittorio, sia per la denunziata violazione del principio dell'onere del- la prova. Posto, infatti, che, pur prescindendo dalla stretta inerenza al thema decidendum della questione sulla estinzione del credito, essa costituiva comunque mate- ria del contendere, а causa della impugnazione inciden- tale, sicché gratuita è per tale verso la censura, quanto alla prova della prescrizione la corte territo- riale ha desunto il decorso del termine da due fatti storici inoppugnati e rimasti anche in questo giudizio incontroversi, quali la data dell'evento dannoso ( in- dicata nel 23.4.1986) e quella della notificazione del- l'atto di citazione per il risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice, dallo stesso ricorrente datata al 16.12.1987. Né può essere condivisa la tesi, pure prospettata a گ ی sostegno del ricorso, che avrebbe dovuto la società predetta provare il mancato compimento di atti inter- ruttivi da parte dell'assicurato, essendo essi estranei all'area dell'onere probatorio di pertinenza di chi ec- cepisce la prescrizione, perché di pertinenza di con- troparte. Il mancato esercizio di difese degli intimati di- spensa dalla statuizione sulle spese processuali. 9
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 24.6.2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (Donato plenteda) (Antonio Saggio) Moser hyp dral. My IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASPAZIONE DO LU CU ino Platerally Prima Be Depositate a 15 GEN. 2003 IL CANCELLERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 31-3-2003 serie 4 al n. 13245 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 10