Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
La richiesta di convalida del provvedimento dato dal questore con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della Legge n. 401 del 1989 e succ. modd. non abbisogna di alcuna particolare motivazione in ordine alle ragioni su cui si fonda, trattandosi di un mero strumento di controllo preliminare della regolare condotta tenuta dall'autorità amministrativa rispetto all'inoltro del provvedimento al giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 20/01/2004
1. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 296
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 018234/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TI NI N. IL 18/09/1980;
avverso ORDINANZA del 10/01/2003 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VENEZIANO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza del 10 gennaio 2003, il gip del tribunale di Napoli convalidava il provvedimento del Questore della stessa città emesso il 19 novembre 2002 e notificato all'interessato l'8 gennaio 2003, col quale veniva disposto il divieto di accesso per la durata di un anno di TI ON ai luoghi in cui si svolgevano competizioni agonistiche riguardanti la squadra di calcio del Napoli, prescrivendogli contestualmente l'obbligo di presentarsi al Commissariato di polizia di Giugliano per lo stesso periodo di tempo, essendo stato lo stesso denunciato all'A.G. per il reato di cui all'art.
6-bis comma 2 della l. n. 401/89, avendo scavalcato il fossato dello stadio San Paolo ed invaso il terreno di gioco in occasione della partita di calcio Napoli-Siena svoltasi il 2 novembre 2002.
Ricorre per Cassazione il GU, deducendo, sotto vari profili di violazione di legge e di vizio della motivazione: a) che mancava la prova che il P.M. avesse rispettato il termine di 48 ore a lui assegnato per la convalida e previsto a pena di inefficacia, avendo questi richiesto la convalida l'8 gennaio 2003 senza alcuna apporre alcuna indicazione di orario;
b) il provvedimento del Questore non risultava subordinato alla ricorrenza di quelle ragioni "eccezionali di necessità ed urgenza" che l'art. 13 Cost. esige per tutte le misure limitative della libertà personale che possono essere adottate dall'autorità di polizia, in deroga al principio che riserva alla sola A.G. la facoltà di operare restrizioni della libertà personale;
c) che la richiesta di convalida del P.M. non risultava motivata, il che aveva limitato l'esercizio del suo diritto di difesa;
d) che anche l'ordinanza impugnata era scarsamente motivata, essendosi il gip limitato ad una mera presa d'atto dei presupposti che, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 l. n. 401/89, consentono l'imposizione del divieto di accesso ai luoghi ove si disputano competizioni agonistiche.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
È noto che il procedimento di convalida dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia previsto dalla legge n. 401 del 1989, e successive modificazioni, si articola sul modello del procedimento di convalida dell'arresto e del fermo, salvi gli opportuni adattamenti resi necessari dalla specificità della misura applicata. Uno di questi adattamenti riguarda proprio la decorrenza del termine di 48 ore entro il quale il P.M. deve richiedere la convalida del provvedimento del questore: termine che inizia a decorrere dal momento della notifica del provvedimento del questore all'interessato (Cass., Sez. 4^, 28 novembre 1995, Tortora, in C.E.D. Cass., n. 203620).
Nel caso in esame risulta che il provvedimento di sottoposizione del GU all'obbligo di presentazione presso il Commissariato di polizia Giugliano-Villaricca è stato notificato all'interessato l'8 gennaio 2003 alle ore 12, che la richiesta di convalida è pervenuta al gip alle ore 12,35 del 9 gennaio 2003 e che il gip ha convalidato il provvedimento del questore il 10 gennaio 2003 alle ore 20, e quindi è pacifico che il P.M. ha rispettato il prescritto termine di 48 ore.
Peraltro, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la richiesta di convalida non abbisogna di alcuna particolare motivazione in ordine alle ragioni, su cui si fonda, trattandosi di un mero strumento di controllo preliminare della regolarità della condotta dell'autorità amministrativa rispetto all'inoltro al giudice (cfr. nello stesso senso, con riferimento alla richiesta di convalida dell'arresto o del fermo, Cass., Sez. 6^, 14 febbraio 1997, n. 631, Messi Abderramane, RV 208121). Non si vede quindi quale concreta limitazione all'esercizio del diritto di difesa possa subire l'interessato dall'eventuale mancanza di motivazione della richiesta di convalida, non essendo previsto alcun contraddittorio tra lui e il P.M..
Quanto alle "ragioni eccezionali di necessità ed urgenza" cui fa riferimento il ricorrente, esse sono implicite nel provvedimento espressamente adottato dal Questore di Napoli "per motivi di ordine e sicurezza pubblica" a seguito della condotta illecita da lui tenuta in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Siena e che ha provveduto a deferire il GU all'A.G. per il reato di cui all'art.
6-bis previsto dalla legge n. 401/89. Proprio tale condotta, del resto, è quella che il gip ha tenuto presente nel provvedimento impugnato per convalidare l'obbligo di presentazione del ricorrente a un ufficio di polizia, sicché, anche sotto questo aspetto, non sussiste alcun vizio di motivazione, avendo il giudice correttamente esercitato il suo sindacato sui presupposti legali della misura, la cui adozione necessaria ed urgente è frutto unicamente di un apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, e conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.;
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004