Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 3868
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

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La richiesta di convalida del provvedimento dato dal questore con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della Legge n. 401 del 1989 e succ. modd. non abbisogna di alcuna particolare motivazione in ordine alle ragioni su cui si fonda, trattandosi di un mero strumento di controllo preliminare della regolare condotta tenuta dall'autorità amministrativa rispetto all'inoltro del provvedimento al giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 3868
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3868
    Data del deposito : 20 gennaio 2004

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