Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2003, n. 49112
CASS
Sentenza 24 settembre 2003

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In base all'art. 39 cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione presentata, anche successivamente, dal giudice ricusato, per cui la legale retrodatazione degli effetti della dichiarazione di astensione rispetto alla ricusazione, determina l'impossibilità giuridica di prendere in considerazione la dichiarazione di ricusazione, che si ha per non proposta, con conseguente impossibilità di valutarne la fondatezza (nella specie la Corte, una volta rilevato il concorso della dichiarazione di astensione, ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, che aveva deciso sulla ricusazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2003, n. 49112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49112
    Data del deposito : 24 settembre 2003

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